Le nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n.199/2025), relative al pagamento dei compensi da parte della Pubblica Amministrazione ai professionisti, dovranno essere applicate dal 15 giugno 2026 (ne abbiamo parlato in questo articolo).
La nuova disciplina prevede che la PA, prima di procedere a corrispondere le somme dovute agli esercenti arti e professioni per l’attività svolta (anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato), deve preventivamente verificare se il professionista risulti inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, di qualunque ammontare. Le disposizioni si applicano anche se la Pubblica Amministrazione deve pagare al professionista importi inferiori ai 5.000 euro. Se dalla verifica risultano inadempienze, la PA deve provvedere a versare direttamente le somme all’Agente della Riscossione, fino alla concorrenza del debito, saldando al professionista gli importi eventualmente eccedenti.
Il Ministero della Giustizia (Dipartimento per gli affari di giustizia) ha recentemente fornito, con la Circolare 17 marzo 2026, istruzioni agli Uffici giudiziari competenti alla liquidazione dei compensi nell’ambito delle spese di giustizia, chiarendo che le nuove disposizioni si applicano a tutti i pagamenti da effettuare ai soggetti esercenti arti e professioni a decorrere dal 15 giugno 2026, indipendentemente dalla data di acquisizione dei documenti contabili o dai periodi in cui è stata svolta la prestazione professionale (includendo, dunque, anche prestazioni eseguite in precedenza, se pagate dopo il 15 giugno 2026).
L’intervento operato dalla Legge di Bilancio 2026 ha destato sin dalla formulazione contenuta nel Disegno di legge diverse contestazioni, con particolare riferimento alla disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di lavoratori, al maccanismo che prevede il versamento diretto delle somme all’Agente della Riscossione in caso di inadempienza del professionista di cartelle notificate, all’assenza di una soglia riferita all’importo del compenso e all’entità del debito.
In proposito, l’Ordine degli Avvocati di Roma ha pubblicato sul proprio portale un parere avente ad oggetto la compatibilità costituzionale della nuova disciplina (articolo 1, comma 725, Legge n.199/2025, che ha introdotto il comma 1-ter, all’articolo 48-bis, D.P.R. n.602/1973). Il parere è stato trasmesso al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, al fine di giungere ad un’enunciazione della Corte Suprema (ex articolo 363 c.p.c.), sulla corretta interpretazione della disposizione e sulla valutazione della costituzionalità.
Nel parere è esaminata la compatibilità della nuova normativa sui pagamenti della PA ai professionisti, con i principi costituzionali in materia di tutela del lavoro, di uguaglianza tra lavoratori e di tutela del lavoro individuale e professionale, rilevando:
- la violazione del principio di uguaglianza formale (articolo 3, primo comma della Costituzione), in considerazione dell’irragionevole discriminazione operata tra professionisti e imprenditori, ponendo l’accento sulle diverse conseguenze in caso di irregolarità fiscale (destinazione diretta delle somme all’Agente della Riscossione per l’inadempienza del professionista e, differentemente, sospensione del pagamento e segnalazione, per l’inadempienza dell’imprenditore);
- la violazione della tutela del lavoro (articolo 35 Costituzione) e del diritto alla retribuzione proporzionata (articolo 36 Costituzione), tenuto conto che il professionista viene privato del corrispettivo per prestazione già svolte, senza prevedere alcuna graduazione in funzione della gravità dell’irregolarità fiscale, non stabilendo una quota minima garantita e un meccanismo di compensazione;
- la violazione del diritto di difesa (articolo 24 Costituzione) e del principio del giusto processo (articolo 111 Costituzione), considerato che la destinazione diretta delle somme all’Agente della Riscossione opera indipendentemente da eventuali contestazioni giurisdizionali e rateizzazioni in corso; inoltre il meccanismo introdotto realizza l’esecuzione coattiva del credito in assenza di un definitivo accertamento dell’obbligazione tributaria (in violazione dell’articolo 53 della Costituzione, letto congiuntamente all’articolo 24).
Il parere indica, altresì, i correttivi che si reputa necessario introdurre legislativamente o, in via subordinata, tramite atto interpretativo di rango normativo secondario, per una interpretazione costituzionalmente orientata della norma.
Sul portale istituzionale dell’Ordine degli Avvocati di Roma è possibile leggere la relativa nota e il parere pubblicato.