L’INPS con messaggio n. 1215 del 7 aprile 2026 ha fornito indicazioni sulle novità introdotte alla disciplina dell’incentivo all’autoimprenditorialità dalla Legge di Bilancio 2026 (articolo 1, comma 176, Legge n. 199/2025).
Ricordiamo che il D.Lgs. n. 22/2015 stabilisce che il lavoratore che ha il diritto di percepire la NASpI, può chiedere la liquidazione anticipata dell’importo complessivo del trattamento spettante a titolo di incentivo per:
- avviare un’attività lavorativa autonoma;
- o per avviare un’impresa individuale;
- o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
Le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2026, prevedono che il pagamento dell’incentivo all’autoimprenditorialità non avvenga più in unica soluzione (avevamo parlato della NASpI anticipata in unica soluzione in questo articolo), introducendo il comma 3-bis all’articolo 8 del D.Lgs. 22/2015. In particolare, la nuova normativa stabilisce che la prestazione sia corrisposta in due rate:
- la prima rata in misura pari al 70% dell’intero importo, versata in fase di liquidazione della domanda di anticipazione della NASpI;
- la seconda rata pari al restante 30%, versata al termine del periodo teorico di durata della NASpI (secondo quanto stabilito all’articolo 5 del D.Lgs. 22/2015) e comunque non oltre 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione della indennità, previa verifica della mancata rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato (salvo che l’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato avvenga con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale e per la quale ha richiesta la prestazione) e dell’assenza di titolarità di pensione diretta, eccetto l’assegno ordinario di invalidità.
L’INPS chiarisce che se il richiedente l’anticipo della NAspI a cui è stata erogata la prima rata pari al 70% dell’intero importo dovuto:
- diventa titolare di pensione diretta, non gli sarà liquidata la seconda rata del 30%;
- presenta domanda di assegno ordinario di invalidità, deve optare per una delle due prestazioni. Se opta per l’assegno ordinario di invalidità, non gli verrà corrisposta la seconda rata dell’anticipazione NASpI; se opta per l’anticipazione della NASpI, verrà pagata la seconda rata pari al 30% e sarà sospeso il pagamento dell’assegno ordinario di invalidità per tutto il periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI (vedasi le indicazioni fornite dall’INPS con il messaggio n. 4477/2019);
- si rioccupa con rapporto di lavoro subordinato (eccetto il caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale) entro la fine del periodo di durata della NASpI o, se antecedente, entro il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione della prestazione, non gli sarà erogata la seconda rata del 30%. In tal caso il beneficiario sarà anche tenuto a restituire la prima rata del 70% già percepita (comma 4, articolo 8, D.Lgs. 22/2015).
L’INPS precisa che le nuove modalità di pagamento della prestazione riguardano le relative domande presentate dal primo gennaio 2026. Per tutti i dettagli il messaggio n. 1215/2026 è pubblicato sul portale dell’INPS a questa pagina.