ISCRO e DIS-COLL: messaggio INPS del 31 marzo 2026

L’INPS ha fornito chiarimenti in merito al requisito dell’iscrizione alla Gestione Separata per l’accesso alle prestazioni ISCRO e DIS-COLL.

Ricordiamo che l’ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa), istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dalla L. n. 178/2020, è stata resa strutturale dalla legge di Bilancio 2024. Come chiarito dall’INPS nella Circolare n. 84/2024, in presenza dei requisiti normativamente previsti, l’ISCRO è riconosciuta ai liberi professionisti, inclusi i partecipanti agli studi associati o a società semplice con reddito da lavoro autonomo, iscritti alla citata Gestione Separata. Ai fine dell’accesso alla prestazione ISCRO, il libero professionista è tenuto a formalizzare l’iscrizione a tale Gestione.

Per quanto riguarda la DIS-COLL, ricordiamo che questa indennità di disoccupazione è stata introdotta dall’articolo 15 del D.Lgs. n. 22/2015 e s.m.i. e ha come destinatari i collaboratori coordinati e continuativi, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio. Tra i requisiti per accedere alla DIS-COLL è prevista l’iscrizione in via esclusiva alla Gestione Separata e il versamento di un mese di contribuzione nel periodo compreso tra il primo gennaio dell’anno solare precedente alla cessazione dal lavoro e il suddetto evento (vedasi anche la Circolare n. 115/2017).

Con il recente messaggio n. 1129 del 31 marzo 2026 l’INPS ha chiarito che la mancata formalizzazione dell’iscrizione alla Gestione Separata da parte del lavoratore, non compromette la liquidazione delle prestazioni ISCRO e DIS-COLL se è stato assolto l’obbligo del versamento contributivo alla Gestione Separata, ferma restando la necessità di provvedere a formalizzare l’iscrizione alla suddetta Gestione.

L’INPS comunica che il chiarimento si è reso necessario in quanto l’Istituto ha rilevato la mancata formalizzazione dell’iscrizione alla Gestione Separata da parte di numerosi destinatari delle misure che avevano provveduto ad assolvere l’onere contributivo, con il conseguente respingimento delle domande di accesso alle prestazioni.

L’INPS precisa, inoltre, che resta fermo quanto previsto dalla circolare n. 84/2024 in tema di ISCRO e dalla circolare n. 115/2017 in tema di DIS-COLL.

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