Il 30 aprile 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 99) il Decreto-Legge n. 62/2026 (Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale). Il c.d. Decreto Lavoro dispone in materia di incentivi all’occupazione, salario giusto, misure di prevenzione e contrasto del caporalato digitale, versamento al fondo di tesoreria e di destinazione del TFR per l’anno 2026. In questo articolo ci dedichiamo, in particolare, al capo I del Decreto relativo agli “Incentivi all’occupazione”, trattando sinteticamente dei bonus per l’assunzione di donne, giovani, nella ZES unica e delle disposizioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro.
Bonus donne 2026 (articolo 1, Decreto Lavoro)
Riconosciuto ai datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratrici svantaggiate, di qualsiasi età e ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito (da almeno 24 mesi, ovvero 12 mesi secondo quanto dispone nel dettaglio la normativa, cui si rimanda). Il bonus è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e prevede l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo pari a 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice. Se la lavoratrice è residente nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, il beneficio è riconosciuto nel limite massimo pari a 800 euro mensili.
Bonus Giovani 2026 (articolo 2, Decreto Lavoro)
Riconosciuto ai datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026 assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato giovani lavoratori svantaggiati, che non hanno compiuto 35 anni alla data di assunzione e sono privi di impiego regolarmente retribuito (da almeno 24 mesi, ovvero 12 mesi secondo quanto dispone nel dettaglio la normativa, cui si rimanda). Il beneficio non riguarda l’assunzione di personale dirigenziale e l’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato. Il bonus è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e prevede l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali (eccetto premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di 500 euro mensili per ciascun lavoratore. Se i lavoratori sono assunti in una sede o unità produttiva situata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria, il bonus è riconosciuto nel limite massimo di 650 euro mensili.
Bonus ZES 2026 (articolo 3, Decreto Lavoro)
Riconosciuto ai datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che alla data di assunzione abbia compiuto 35 anni e sia disoccupato da almeno 24 mesi (l’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato). Il beneficio è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi ai datori che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono lavoratori presso una sede o unità produttiva situata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno. Il bonus consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 100% (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore.
Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro (articolo 4, Decreto Lavoro)
Riconosciuto ai datori di lavoro privati che trasformano i rapporti di lavoro a tempo determinato – di durata complessiva non superiore a 12 mesi – in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La stabilizzazione deve riguardare personale non dirigenziale, che non abbia compiuto i 35 anni e non sia mai stato occupato a tempo indeterminato. Il beneficio si applica alle trasformazioni effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026 dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026. Il bonus per un periodo massimo di 24 mesi prevede l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali (eccetto premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo pari a 500 euro mensili per ciascun lavoratore.
Disposizioni urgenti per la conciliazione tra famiglia e lavoro (articolo 6, Decreto Lavoro)
Riconosciuto un esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50mila euro annui per ciascuna azienda, in favore delle aziende in possesso delle certificazioni previste (articolo 8, comma 1, lett. e, D.Lgs. n. 184/2025) attestanti l’adozione di misure atte a conciliare vita familiare e lavoro. Il beneficio è riconosciuto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto lavoro.
Il testo completo del Decreto-Legge n. 62/2026 è pubblicato in Gazzetta Ufficiale, a questo link.