Nei nostri articoli sulla Legge di Bilancio sui canali di pensionamento e su alcuni chiarimenti Inps abbiamo parlato delle misure in materia previdenziale previste nella Legge di Bilancio 2026.
Con la circolare n. 41 del 3 aprile 2026, l’INPS interviene su una criticità emersa a seguito della reintroduzione dell’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita. L’incremento – pari a un mese nel 2027 e a tre mesi complessivi dal 1° gennaio 2028 – rischiava infatti di produrre un disallineamento tra la durata degli strumenti di accompagnamento alla pensione e la data effettiva di accesso al trattamento pensionistico.
Il problema riguardava in particolare i destinatari di assegni straordinari dei Fondi di solidarietà bilaterali, dell’isopensione (art. 4, commi da 1 a 7-ter, Legge n. 92/2012) e dell’indennità di espansione (art. 41, comma 5-bis, D.lgs. n. 148/2015), ossia lavoratori già usciti o in uscita anticipata dal mercato del lavoro sulla base di accordi che presupponevano un diverso quadro normativo sui requisiti pensionistici. In assenza di correttivi, il rischio concreto era quello di una fase priva di reddito e di copertura previdenziale tra la fine dello scivolo e l’effettiva decorrenza della pensione.
La circolare chiarisce che tali prestazioni possono essere legittimamente prolungate oltre la durata ordinaria, fino alla prima decorrenza utile della pensione, anche quando questa cada oltre i limiti temporali massimi previsti (attualmente tra 4 e 7 anni), a condizione che il datore di lavoro continui a garantire la prestazione e la contribuzione correlata. Per i Fondi di solidarietà bilaterali, il prolungamento è rimesso alle deliberazioni dei rispettivi Comitati amministratori, in coerenza con le previsioni degli atti istitutivi.
Particolarmente rilevante è la tutela riconosciuta ai lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro entro il 31 gennaio 2026: per questi soggetti, le domande devono essere accolte anche se i nuovi requisiti pensionistici “in via prospettica” determinerebbero il superamento della durata ordinaria della prestazione. È inoltre previsto il riesame delle istanze che erano già state respinte in virtù delle precedenti istruzioni fornite dall’Istituto con il messaggio n. 558 del 17 febbraio 2026.
Le indicazioni si estendono anche agli iscritti alle gestioni pubbliche (CPDEL, CPS, CPI e CPUG), tenendo conto dell’allungamento delle finestre di decorrenza della pensione anticipata introdotto dalla legge n. 213/2023. Un intervento che evita vuoti di tutela nel breve periodo, pur lasciando aperto il tema di una soluzione strutturale per il futuro.