Con l’ordinanza n. 7982 del 2026, la Corte di Cassazione torna ad affrontare il tema, ormai centrale nel diritto del lavoro “digitale”, della rilevanza disciplinare dei messaggi scambiati tramite WhatsApp, segnando un punto di discontinuità rispetto ad alcuni orientamenti più rigorosi in materia di tutela della segretezza delle comunicazioni.
Il caso esaminato riguarda una lavoratrice che, durante l’emergenza Covid, aveva inviato all’interno di una chat Whatsapp un messaggio vocale contenente espressioni offensive verso colleghi e superiori, oltre alla divulgazione di direttive aziendali riservate e all’indicazione di modalità per eludere i controlli sul green pass. La Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa, valorizzando non tanto lo strumento utilizzato, quanto il contenuto della comunicazione, i destinatari e la prevedibilità della sua diffusione.
Il profilo di maggiore interesse risiede proprio nel distinguo rispetto ai precedenti orientamenti. In più occasioni, infatti, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che i messaggi scambiati in chat private costituiscono corrispondenza inviolabile, tutelata dall’art. 15 Cost., anche quando il gruppo sia numericamente ampio e anche qualora la diffusione verso l’esterno del contenuto avvenga ad opera di uno dei partecipanti. In questa linea si collocano, tra le altre, le decisioni dei giudici di merito che hanno escluso la giusta causa di licenziamento per messaggi offensivi diffusi in chat Whatsapp chiuse tra colleghi, ritenendo inutilizzabili disciplinarmente anche gli screenshot acquisiti dal datore di lavoro. Al riguardo, si veda questo articolo.
L’ordinanza del 2026 non nega tali principi, ma ne ridimensiona la portata assoluta. La Cassazione chiarisce che la natura “privata” della chat non è di per sé sufficiente a escludere la rilevanza disciplinare, quando la comunicazione sia consapevolmente rivolta a una pluralità di soggetti e presenti un contenuto oggettivamente idoneo a ledere il vincolo fiduciario e gli interessi dell’impresa. Centrale è anche il criterio della prevedibilità della diffusione: anche in assenza di dolo, la consapevolezza del rischio di condivisione rafforza il valore negativo della condotta.
La pronuncia si colloca così in una zona intermedia tra la tutela piena della segretezza delle chat e l’approccio più severo adottato per i social network “aperti”. Ne emerge un quadro non omogeneo, nel quale il confine tra lecito e illecito resta fortemente ancorato alla valutazione delle circostanze concrete, ma con un messaggio chiaro: la chat privata non rappresenta più uno schermo assoluto contro il potere disciplinare del datore di lavoro.