Emergenza: le misure per i professionisti

Ecco le prime misure del Governo a favore di liberi professionisti, lavoratori autonomi e piccoli imprenditori. Non sono sufficienti, ma partiamo da qui e condividiamo idee e proposte per poi portarle a livello politico, istituzionale, di business community e società.

Il 16 marzo il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del presidente Giuseppe Conte, il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n.70 del 17-3-2020). 

Il provvedimento interviene con norme di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, con disposizioni di sostegno all’occupazione per la difesa del lavoro e del reddito, con norme a supporto al credito per micro, piccole e medie imprese e con disposizioni che sospendono obblighi di versamento di tributi e contributi.
Abbiamo voluto evidenziare (vedi tabella) le norme principali che riguardano i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i liberi professionisti e, appena ci saranno, daremo istruzioni e supporto per poter fare richiesta.


«Pur apprezzando lo sforzo economico che il Governo ha compiuto per queste categorie – dice Carlo Romanelli, presidente Manageritalia Executive Professional – riteniamo che le misure siano migliorabili. È chiaro che un’indennità di 600 euro una tantum per ciascun lavoratore autonomo, e non per tutti, solo per il mese di marzo, non rappresenta una forma di supporto sufficiente di fronte al tracollo economico che subiranno i nostri professional nei prossimi mesi. Ma è altrettanto vero che tale piccola somma, moltiplicata per il numero di liberi professionisti con partita iva, collaboratori e lavoratori autonomi presenti in Italia, costituisce un onere molto pesante per lo Stato».


«Quindi, con i dovuti limiti dettati dalla ragionevolezza e dal senso di responsabilità, presto – continua Romanelli – formuleremo, tramite Manageritalia Executive Professional, la Federazione e Cida, delle proposte migliorative, che saranno presentate in occasione del dibattito parlamentare per la conversione del decreto-legge. L’iter inizia dal Senato. Per farlo nel migliore dei modi vogliamo partire da un dialogo e da una condivisione con tutti, e soprattutto con chi, Executive Professional, alta professionalità o professionista, operi come autonomo, di idee e proposte su quello che servirebbe di più per ripartire e per dare il massimo apporto ai nostri clienti e al sistema. Senza troppi voli pindarici, ma con creatività e realismo».

LE PRINCIPALI MISURE VARATE PER LAVORATORI AUTONOMI, PICCOLI IMPRENDITORI E LIBERI PROFESSIONISTI

TITOLO ARGOMENTO ARTICOLO DEL D.L
Indennità ai liberi professionisti e ai collaboratori Viene riconosciuta una indennità una tantum di 600 euro per i liberi professionisti titolari di partita iva (alla data del 23 febbraio 2020) e ai lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione sperata dell’Inps. 
Tali lavoratori potranno usufruire dell’indennità a condizione che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie. 
L’indennità, che non concorrerà alla formazione del reddito, verrà erogata dall’Inps su domanda dell’interessato, entro i limiti complessivi di spesa di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. Il monitoraggio sul rispetto dei limiti di spesa è affidato all’Inps, che comunicherà i risultati al ministero del Lavoro e al Mef.
Quando l’Inps verificherà l’avvicinarsi dello scostamento dal limite di spesa, non verranno più adottati provvedimenti concessori. Art. 27
Indennità ai lavoratori autonomi

La medesima indennità una tantum pari a 600 euro, per il mese di marzo, è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione. La somma non concorre alla formazione del reddito. 
Anche in questo caso l’indennità viene erogata dall’Inps su domanda dell’interessato: per questa categoria il limite di spesa è di 1.800 milioni di euro; con l’avvicinarsi del rischio di scostamento, non verranno adottati nuovi provvedimenti concessori. Art. 28
Lavoratori stagionali del settore turismo

Un’indennità, sempre di importo pari a 600 euro, per il mese di marzo, è riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo che hanno cessato il rapporto di lavoro dal 1° gennaio 2019 fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto.
Anch’essa non concorre alla formazione del reddito.
Tutte le indennità indicate sono tra loro non cumulabili. Art. 29
Estensione del fondo solidarietà mutui prima casa (“Fondo Gasparrini”) ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti

I lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino di aver subito un calo del fatturato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 a causa dell’emergenza coronavirus possono essere ammessi ai benefici del “Fondo di solidarietà mutui prima casa” (art. 2, commi da 475 a 480, della legge 244/2007) per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge. Per accedere al Fondo non è richiesta la presentazione dell’Isee. Art.54
Sostegno finanziario alle pmi

Il decreto-legge in oggetto riconosce formalmente l’epidemia da COVID-19 come “evento eccezionale e di grave turbamento” dell’economia del Paese, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
In caso di esposizioni debitorie nei confronti di banche e altri soggetti abilitati alla concessione del credito le imprese potranno beneficiare di alcune misure di sostegno. 
Per “imprese” si intendono le microimprese e le piccole e medie imprese (come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003).
Per i prestiti accordati in data antecedente al 29 febbraio 2020 essi non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020. Per i prestiti con scadenza prima del 30 settembre prossimo i contratti sono prorogati fino a quella data. Per i mutui e gli altri finanziamenti il pagamento è sospeso fino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate è dilazionato.
In tutti questi casi l’impresa deve autocertificare la carenza di liquidità quale conseguenza dell’epidemia da Covip-19. Art. 56
Sospensione dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative

E’ sospeso, dal 23 febbraio 2020 fino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative. Art. 34
Ritenuta d’acconto per professionisti

Viene disapplicata la ritenuta d’acconto sulle fatture dei mesi di marzo e aprile per i professionisti senza lavoratori dipendenti che abbiano avuto ricavi inferiori a euro 400.000 mila nel periodo di imposta precedente.

Art. 62, c.7
Sospensione degli adempimenti e versamenti fiscali e contributivi

Per tutti coloro che hanno domicilio fiscale o sede legale o operativa nel territorio italiano sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali che scadono nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 ad eccezione delle ritenute alla fonte e delle trattenute per l’addizionale regionale e comunale. 
Per imprenditori e professionisti con ricavi non superiori a 2 milioni di euro sono sospesi i versamenti di autoliquidazione relativi alle ritenute d’acconto, all’Iva, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Tutti gli adempimenti sospesi saranno effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Art.62
Fondo di garanzia centrale per le pmi

Per nove mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge lo Stato fornirà una garanzia per prestiti fino a 5 milioni di euro finalizzata a sostenere le spese di investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal decreto. Con decreto di natura non regolamentare del ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, possono essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90%, a favore delle imprese, o delle banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti alle imprese. Art. 49
Congedi familiari per i lavoratori iscritti alla Gestione separata e per i lavoratori autonomi 

I lavoratori iscritti alla Gestione separata, come conseguenza alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per l’emergenza Covid-19, potranno usufruire – per i figli di età non superiore ai 12 anni – di un congedo di 15 giorni, con corrispondente indennità, per ciascuna giornata, pari al 50% di 1/365 del reddito calcolato per l’indennità di maternità. 
Per i lavoratori autonomi il congedo di 15 giorni dà diritto ad una indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita dalla legge per ciascuna tipologia di lavoro autonomo.
Il congedo può essere usufruito alternativamente da entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 giorni a condizione che nessuno dei genitori usufruisca di strumenti di sostegno al reddito. 
Per i figli con disabilità grave non si applicano limiti di età.
In alternativa i lavoratori appartenenti alle suddette categorie potranno usufruire di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting fino ad un limite massimo di 600 euro. Le modalità operative saranno stabilite dall’Inps.

Art.23, commi 3, 4 e 8

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