Tutela del personale direttivo per orari e carichi usuranti

L'esclusione del personale direttivo dai limiti legali di orario di lavoro incontra il limite della tutela della salute e della dignità del lavoratore
tutela legale executive professional manageritalia

La Cassazione nella recente sentenza n. 16305 del 26 maggio 2026 si è pronunciata su una casistica relativa alla tutela psicofisica del personale direttivo in presenza di carichi e orari di lavoro eccedenti la soglia della ragionevolezza.

Il caso riguardava un Quadro con mansioni di direttore di ipermercato, cui erano state assegnate numerose e complesse attribuzioni e responsabilità (gestione commerciale, gestione del personale, relazioni sindacali, sicurezza HACCP, ruoli strategici nel CdA), con un carico e orario di lavoro – quantificato in circa 260 ore al mese – che aveva determinato una situazione patologica (depressione, ansia, attacchi di panico) e la conseguente assenza dal lavoro per malattia. Il dipendente era stato licenziato dal datore per superamento del periodo di comporto, ma in giudizio il licenziamento era stato ritenuto illegittimo. In particolare, la Corte d’Appello aveva confermato la nullità del licenziamento, essendo stata ritenuta imputabile la malattia alla violazione degli obblighi di protezione del datore di lavoro ex articolo 2087 del codice civile.

Al datore spetta, infatti, una gestione lecita del carico di lavoro. L’articolo 2087 c.c. sancisce, in proposito, che “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” (Normattiva).

La società datrice di lavoro presentava ricorso in Cassazione, che lo rigettava. La Suprema Corte, in particolare, ripercorrendo il ragionamento della Corte d’Appello, rilevava che:

  • l’esclusione del personale direttivo, dei dirigenti o di altre persone aventi potere di decisione autonomo, dai limiti legali dell’orario di lavoro (articolo 17, comma 5, D.Lgs. 66/2003), incontra il limite invalicabile nella tutela della salute e della dignità del lavoratore costituzionalmente garantiti (articoli 32 e 36 della Costituzione);
  • qualora la prestazione oltrepassi il limite della ragionevolezza, diventando gravosa e usurante, il personale direttivo ha diritto alla retribuzione per lavoro straordinario, indipendentemente dalla qualifica rivestita (richiamando ulteriori pronunce della giurisprudenza di legittimità, tra cui la n. 7678 del 2021);
  • la responsabilità dell’imprenditore ex articolo 2087 del codice civile sanziona l’omessa predisposizione di tutte le misure e cautele finalizzate a preservare l’integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro;
  • le assenze del lavoratore per malattia non giustificano il recesso del datore di lavoro, laddove l’infermità dipenda dalla nocività delle mansioni o dell’ambiente di lavoro che lo stesso datore abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell’obbligo di sicurezza o di specifiche norme (Cassazione n. 7946/2011).
  • il lavoratore aveva provato il nesso causale tra la malattia che aveva determinato l’assenza e il superamento del periodo di comporto e le mansioni espletate;
  • la Corte Territoriale ha confermato la tutela reintegratoria prevista dall’articolo 18 della Legge n. 300/1970, disciplina giustificata dalla nullità del licenziamento intimato in violazione dell’articolo 2110, secondo comma del codice civile, che impone il ripristino del rapporto quando la patologia sia riconducibile alla violazione degli obblighi di sicurezza del datore di lavoro; quest’ultimo è condannato, altresì, al risarcimento del danno e al versamento dei contributi previdenziali.
Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca