Previdenza complementare: dal 1° luglio adesione automatica

Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno le direttive COVIP sulla disciplina di adesione automatica alla previdenza complementare introdotta dalla Legge di Bilancio 2026

Dal primo luglio 2026 si applica la disciplina dell’adesione automatica alla previdenza complementare, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025).

Il nuovo meccanismo sostituisce la precedente adesione tacita (silenzio-assenso) e riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato (eccetto lavoratori domestici):

  • di prima assunzione;
  • non di prima assunzione (che attivano un nuovo rapporto di lavoro dopo il 30 giugno 2026).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato nell’area del portale relativa alla previdenza complementare, sezione delle FAQ “Adesione automatica alla previdenza complementare e destinazione del TFR”, informazioni sulla procedura di adesione automatica.

Per chiarire gli interventi introdotti, la Covip – Commissione di vigilanza sui fondi pensione – ha adottato delle apposite direttive con deliberazione del 19 giugno 2026 (pubblicata nella GU n. 148 del 29/06/2026).

Sintetizziamo di seguito alcuni aspetti salienti.

Lavoratori dipendenti settore privato di prima assunzione

Ai neoassunti per la prima volta in qualità di dipendenti:

  • il datore fornisce informativa dettagliata (relativa agli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, meccanismo di adesione automatica, forma pensionistica complementare di destinazione, diverse scelte disponibili e tempistica);
  • il lavoratore entro 60 giorni dalla prima assunzione può rinunciare all’adesione automatica e conferire l’intero importo del TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare di propria libera scelta, o mantenere il TFR secondo quanto stabilito all’articolo 2120 c.c.. La rinuncia deve essere portata a conoscenza del datore e ha efficacia retroattiva al momento dell’adesione;
  • in mancanza di scelta nel termine sopra indicato (60 giorni dall’assunzione), si applica l’adesione automatica con integrale conferimento del TFR alla forma pensionistica di riferimento; sempre nel suddetto termine il lavoratore può scegliere di destinare una parte del TFR, in base a quanto previsto negli accordi applicabili;
  • il meccanismo di adesione automatica non si applica ai soggetti assunti con contratto a tempo determinato di durata inferiore ai 60 giorni, o qualora il rapporto lavorativo cessi prima della scadenza di questo periodo;
  • la forma pensionistica di destinazione è quella prevista dagli accordi o dai contratti collettivi (anche territoriali o aziendali);
  • se vi sono più forme pensionistiche di riferimento, l’adesione automatica è alla forma individuata con accordo aziendale o, in mancanza, a quella a cui risulta iscritto il maggior numero di lavoratori dell’azienda;
  • l’adesione automatica prevede la devoluzione al fondo di previdenza del TFR e il versamento della contribuzione a carico di datore e lavoratore, nella misura definita dagli accordi (la contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria se la retribuzione annuale lorda è inferiore all’assegno sociale annuale);
  • se non vi sono accordi o contratti, la forma pensionistica complementare di destinazione dell’adesione automatica è il Fondo Nazionale Cometa (forma residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 85/2020), cui sarà conferito il TFR.

Lavoratori dipendenti settore privato non di prima assunzione

Il meccanismo di adesione automatica riguarda anche i lavoratori non di prima assunzione che attivano un nuovo rapporto di lavoro dipendente dopo il 30 giugno 2026 e che – al momento dell’assunzione – hanno una posizione presso una forma pensionistica complementare:

  • il datore di lavoro deve fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare e sul meccanismo di adesione automatica;
  • il datore, facendosi rilasciare apposita dichiarazione dal lavoratore, verifica quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal dipendente circa la previdenza complementare;
  • l’adesione automatica non opera se il lavoratore, già iscritto a una forma di previdenza complementare, non conferisce alla stessa, neanche in parte, il TFR maturando;
  • se il lavoratore aderisce a una forma pensionistica complementare con destinazione del TFR, il datore informa il dipendente della possibilità di indicare, entro 60 giorni dall’assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica;
  • se il lavoratore dichiara di non avere aderito a una forma pensionistica complementare cui conferisce quote di TFR, il nuovo datore procede secondo quanto dispone il codice civile all’articolo 2120.

Per il dettaglio delle informazioni fornite, si rimanda alle FAQ pubblicate sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alle direttive Covip, raggiungibili ai link già evidenziati in questo articolo.

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