Prestito ipotecario vitalizio in Gazzetta ufficiale

Tra le novità fiscali del 2016 segnaliamo l’operatività del Prestito ipotecario vitalizio (Piv) destinato a costituire una alternativa alla vendita in nuda proprietà di un immobile con cui monetizzare il valore della casa, incassando subito i soldi. Così il proprietario può convertire parte del valore dell’abitazione in contanti per soddisfare le proprie esigenze (affrontare i problemi economici, avere una migliore qualità di vita, oppure aiutare economicamente un figlio) senza essere costretto a lasciare l’immobile. Saranno poi gli eredi che dovranno scegliere se riscattare la casa oppure venderla per saldare il prestito (incassando l’eventuale differenza). Se ne parla qui

Il ministro dello Sviluppo economico, Federica Guidi, il 23 dicembre scorso ha firmato il regolamento di attuazione della norma rivisitata e corretta a maggio 2015: il documento è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (qui) del 16 febbraio 2016 ed entrerà in vigore il 2 marzo 2016.

  
La nuova normativa ha allargato la platea dei possibili interessati a questa forma di finanziamento: per accedervi occorre avere almeno 60 anni. È prevista la possibilità di rimborsare il prestito in qualunque momento e si potranno abbattere gli interessi con pagamenti rateali. Rispetto alla legge varata nel 2005, oggi le regole offrono più tutele e trasparenza ai cittadini: resta in mano al soggetto finanziato la piena titolarità e proprietà della casa e, se gli eredi scelgono di vendere l’immobile, questa operazione verrà fatta al valore di mercato. 
  
Il prestito vitalizio ipotecario, come spiega il ministro Guidi nella relazione che illustra il decreto, si pone come alternativo alla vendita dell’immobile attraverso la nuda proprietà, uno strumento molto utilizzato negli ultimi anni da una percentuale sempre più elevata di persone in età avanzata che, per fronteggiare la crisi economica, ricercava forme di monetizzazione dei loro beni immobiliari senza essere costretti ad abbandonare le loro abitazioni. 
 
Tra le novità più rilevanti della nuova normativa, rientrano le opzioni per l’estinzione del finanziamento: oltre al decesso del richiedente, sarà possibile estinguere il finanziamento anche in caso di trasferimento completo o parziale dei reali diritti di godimento sull’abitazione posta in garanzia: in pratica, in qualsiasi momento il proprietario potrà estinguere anticipatamente il prestito vendendo o trasferendo diritti reali sull’immobile a terzi. 
Inoltre, gli interessi potranno essere rimborsati interamente a scadenza ovvero a scadenze prestabilite. 
 
Altro aspetto rilevante riguarda il valore del debito da restituire che non può mai essere superiore al valore dell’immobile venduto: così gli eredi non dovranno rimborsare un importo superiore a quello ricavabile dalla vendita della casa ipotecata. E sotto il profilo fiscale viene confermata l’applicazione dell’imposta sostitutiva agevolata dello 0,25%. 
 
Il legislatore ha anche previsto che se chi chiede il finanziamento è coniugato o convivente more uxorio da almeno cinque anni, e entrambi risiedano nella casa, il contratto deve essere sottoscritto da entrambi anche se l’appartamento è di proprietà di uno solo di essi. Unica condizione indispensabile è che entrambi abbiamo compiuto 60 anni prima di firmare il contratto: in questo modo il credito si estingue solo dopo la morte di entrambi i coniugi o i conviventi. 
 
Per alcuni vi è il timore che i pensionati possano incassare un prestito basso rispetto al valore della casa, lasciando agli eredi un debito o la necessità di vendere l’immobile. Per altri si tratta di una forma di finanziamento alternativa ai canali tradizionali che potrà aiutare tanti cittadini a soddisfare le esigenze di liquidità senza dover lasciare casa. 
Resta da vedere come gli istituti bancari daranno attuazione alla nuova normativa. A tutte le persone interessate a richiedere un Prestito Vitalizio, non rimarrà adesso che attendere che le banche decidano di ufficializzare a loro volta le offerte commerciali.

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