Welfare: novità su familiari beneficiari

Il Decreto Omnibus interviene sulla disciplina dei familiari beneficiari del welfare

Tra le novità apportate dal Decreto Omnibus (D. Lgs. 148/2026), di particolare rilevanza sono le disposizioni che incidono sull’ambito dei familiari beneficiari delle prestazioni di welfare, risolvendo le problematiche interpretative e applicative emerse a seguito dei precedenti interventi legislativi.

Avevamo già dedicato questo articolo all’approvazione in esame preliminare del decreto correttivo della riforma fiscale, contenente tali modifiche. In questo nuovo contenuto analizziamo la norma entrata in vigore.

Con riferimento alle prestazioni di welfareaziendale, fringe benefit – e alle relative agevolazioni fiscali, per i familiari del dipendente indicati all’articolo 433 del codice civile (ad esempio i genitori), non è più richiesto il requisito della convivenza con il contribuente (o della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria). La norma ha effetto retroattivo in quanto si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 20 dicembre 2025. La modifica normativa risolve le criticità emerse a seguito dell’inserimento della condizione della convivenza ad opera del D.Lgs 192/2025, che aveva determinato l’esclusione dalla “nozione” di familiari beneficiari del welfare – sempre con effetto retroattivo – di fattispecie precedentemente incluse dalla Legge di Bilancio 2025 (come i suoceri non conviventi).

La disposizione entrata in vigore prevede, dunque, che per le prestazioni di welfare si considerano beneficiari (anche se non spetta una detrazione per carichi di famiglia):

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (compresi partner unioni civili ex L. 76/2016);
  • i figli (inclusi i figli nati fuori del matrimonio, adottivi, affiliati o affidati, figli conviventi del coniuge deceduto);
  • le altre persone elencate nell’articolo 433 c.c. (genitori, ascendenti prossimi, generi, nuore, suoceri, fratelli, sorelle, ecc.).

Nel caso in cui sia richiesta anche la condizione di familiare fiscalmente a carico, occorre tener conto dei limiti di reddito complessivo indicati dalla normativa e, per i familiari elencati all’articolo 433 c.c., occorre anche la condizione della convivenza con il contribuente o della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

In conformità alle nuove disposizioni, l’Agenzia delle Entrate, nella recente risposta ad istanza di interpello n. 163/2026 ha chiarito che il rimborso/utilizzo del welfare aziendale per le spese di ricovero e assistenza in una RSA, sostenute dal contribuente in favore di un genitore non convivente, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

In ultimo ricordiamo che il Decreto Omnibus ha modificato la disciplina contenuta nel “vecchio” TUIR (D.P.R. 917/1986) e nel “nuovo” TUIR (D.Lgs. 117/2026), quest’ultimo operativo dal primo gennaio 2027.

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