Il 10 giugno 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare il c.d. Decreto Omnibus, correttivo della riforma fiscale.
Di seguito esaminiamo alcune novità contenute nello schema del decreto legislativo, relative ai redditi di lavoro dipendente e ai familiari beneficiari del welfare aziendale.
Lavoro dipendente – familiari beneficiali welfare aziendale
Apportate modifiche alla disciplina contenuta nel TUIR (articolo 12, comma 4-ter) oggetto di interventi normativi che avevano creato problematiche interpretative e applicative.
Le modifiche incidono sulla nozione di familiari beneficiari del welfare aziendale (tenuto conto che l’articolo 51 del TUIR richiama i familiari indicati all’articolo 12 del medesimo testo unico) e hanno effetto retroattivo dal 1° gennaio 2025.
In particolare, i familiari beneficiari del welfare aziendale sarebbero:
- coniuge non legalmente ed effettivamente separato (inclusi partner unioni civili ex L. 76/2016);
- figli (inclusi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto);
- altre persone elencate nell’articolo 433 del codice civile: genitori e, in loro mancanza, ascendenti prossimi, adottanti, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle germani o unilaterali. Per tali categorie di familiari è eliminato il riferimento alla condizione della convivenza con il contribuente o percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, precedentemente inserita dal D.Lgs. 192/2025.
In particolare, l’inserimento della condizione della convivenza (o percezione assegni) ha determinato problematiche interpretative e applicative, escludendo dai familiari beneficiari del welfare aziendale – con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2025 – fattispecie precedentemente incluse dalla Legge di Bilancio 2025 (ad esempio i suoceri non conviventi).
Lo schema di decreto legislativo prevede, inoltre, che qualora le disposizioni fiscali facciano riferimento anche alla condizione di familiare fiscalmente a carico, limitatamente alle altre persone elencate nell’articolo 433 del codice civile, si debbano considerare anche le condizioni della convivenza con il contribuente o percezione assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.