Con la Risoluzione n. 22 del 9 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 relative ai premi di produttività.
In particolare, per effetto di tali disposizioni, ai premi di produttività (e alle somme a titolo di partecipazione agli utili) erogati negli anni 2026 e 2027, è applicabile l’imposta sostitutiva con aliquota ridotta all’1%, con limite annuo massimo di imponibile innalzato ad euro 5mila (precedentemente euro 3mila).
I dubbi emersi riguardavano l’applicazione del nuovo limite di 5mila euro, oltreché ai premi di produttività corrisposti in denaro, anche all’ipotesi di conversione del premio – in tutto o in parte – in benefit aziendali (articolo 51 TUIR). L’incertezza interpretativa scaturiva dal mancato espresso richiamo nella Legge di Bilancio 2026 alla disposizione che consente tale facoltà di scelta del dipendente (più precisamente viene indicato solo il comma 182, articolo 1, Legge di Stabilità 2016 e non anche il comma 184 del medesimo articolo che consente l’opzione).
L’Agenzia delle Entrate, basandosi su una lettura logico-sistematica delle disposizioni, ha ritenuto che il nuovo limite di imponibile di 5mila euro si applichi anche se il lavoratore opta per l’erogazione del premio in forma di welfare aziendale (in quanto il comma 184, articolo 1, Legge di Stabilità 2016 richiama i commi 182 e seguenti). L’Amministrazione Finanziaria ha anche chiarito che restano valide – per le parti compatibili – le istruzioni già fornite in materia con precedenti circolari.