Dal 12 agosto sono in vigore le nuove disposizioni introdotte dal Decreto Omnibus (D.Lgs. 148/2026) sul trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla cessione o dall’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta acquistati dai professionisti.
Si tratta, in pratica, dei proventi (differenziali positivi) che derivano dall’acquisto da parte del professionista di crediti d’imposta a un costo inferiore rispetto al valore nominale.
Avevamo già anticipato l’approvazione in esame preliminare della novità normativa nell’articolo Decreto Omnibus: crediti d’imposta professionisti. Analizziamo in questo contenuto cosa prevedono le disposizioni entrate in vigore:
- i differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d’imposta, diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, compresi quelli relativi ai bonus edilizi (incentivi previsti dalla D.L. 34/2020) costituiscono reddito e sono assoggettati a imposta sostitutiva con aliquota del 26%;
- in caso di compensazione, tali differenziali sono determinati con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d’imposta;
- l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione;
- la disciplina non si applica ai crediti di imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale (in questo caso opera il concorso alla formazione del reddito per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d’imposta);
- le disposizioni si applicano ai crediti di imposta acquistati a decorrere dal 12 agosto 2026, data di entrata in vigore del decreto;
- i professionisti (che determinano il reddito ai sensi degli articoli 54 e seguenti del TUIR) possono applicare le disposizioni ai crediti d’imposta acquistati già a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024. Se è stata già trasmessa la dichiarazione dei redditi, potrà essere presentata – a tal fine – una dichiarazione integrativa. Non sono, in ogni caso, rimborsate le maggiori imposte eventualmente versate.
È opportuno evidenziare che il Decreto Omnibus ha apportato le relative modifiche alle disposizioni contenute nel “vecchio” TUIR (D.P.R. 917/1986) e alle disposizioni del “nuovo” TUIR (D.Lgs. 117/2026) entrato in vigore il 4 luglio 2026, che troverà applicazione dal 1° gennaio 2027.
Per le novità del Decreto Omnibus relative ai familiari beneficiari del welfare aziendale, leggi l’articolo del focus Welfare: novità su familiari beneficiari.