Anche le Casse di previdenza devono rispettare la Legge sull’equo compenso: è quanto ha stabilito il TAR Lazio nella recente sentenza n. 9870 pubblicata il 28 maggio 2026.
Il Collegio si è pronunciato sul ricorso presentato dall’Ordine degli Avvocati di Roma contro la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, per l’annullamento dell’avviso pubblico per la costituzione dell’Elenco di avvocati specializzati in materia previdenziale e contributiva, nella parte in cui stabiliva un compenso illegittimo per gli Avvocati (e nella relativa parte del Regolamento contenente le linee guida).
In particolare, il suddetto avviso predeterminava in maniera fissa, a prescindere dai valori della controversia, i compensi spettanti per i diversi stati e gradi di giudizio, in violazione di quanto stabilito dalla Legge n. 49/2023 sull’equo compenso (abbiamo dedicato a tale normativa l’articolo Equo compenso professionisti ).
Nel merito il TAR Lazio, contestando la tesi difensiva avversa, ha rilevato che:
- la nozione di Pubblica Amministrazione si applica, in via estensiva, anche alle Casse di previdenza – richiamando il diritto e la giurisprudenza dell’UE e i canoni ermeneutici del diritto interno – rilevando che l’intenzione del legislatore con le disposizioni sull’equo compenso sia quella di tutelare il professionista da potenziali condizioni inique imposte dai contraenti forti;
- la predeterminazione in maniera fissa dei compensi spettanti ai professionisti contenuta nell’avviso, discostandosi dai parametri tariffari tabellari di cui al D.M. 147/2022, viola l’articolo 1 della Legge sull’equo compenso;
- il caso esaminato non rientra nel campo di applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici relative ai settori ordinari (articolo 56, comma 1, lettera h, D.lgs. n. 36/2023).
La sentenza del TAR Lazio n. 9870/2026 è pubblicata sul portale istituzionale Giustizia Amministrativa.