AI literacy: novità dell’AI Omnibus

Le novità sull'alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale contenute nell'AI Omnibus entrato in vigore il 27 luglio 2026, che ha modificato le relative disposizioni dell'AI Act
avalore intelligenza artificiale

 

Il 27 luglio è entrato in vigore l’AI Omnibus (Regolamento UE 2026/1744) che ha modificato alcune disposizioni dell’AI Act, allo scopo di semplificare e agevolare l’applicazione degli obblighi previsti (ne abbiamo parlato anche in questo articolo).

Tra le novità:

  • procedure semplificate e misure a sostegno dell’innovazione anche per le piccole imprese a media capitalizzazione (oltre alle PMI);
  • posticipo dei tempi di applicazione delle disposizioni relative ai sistemi di IA ad alto rischio contenute nell’allegato III dell’AI Act (che decorrono dal 2 dicembre 2027) e contenute nell’allegato I (che decorrono dal 2 agosto 2028);
  • divieto di applicazioni di “nudificazione” (sistemi di IA che manipolano/generano materiali intimi non consensuali);
  • introduzione di disposizioni che consentono il trattamento di categorie particolari di dati personali per il rilevamento e la correzione di distorsioni;
  • impatti sulla governance (ad esempio estendendo la supervisione dell’Ufficio per l’IA su determinati sistemi di intelligenza artificiale);
  • modifiche agli obblighi in materi di AI literacy.

Con particolare riferimento all’AI literacy, l’articolo 4 dell’AI Act (alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale) – che si applica già dal 2 febbraio 2025 – nella nuova formulazione modifica gli obblighi dei fornitori e deployer, prevedendo un ruolo di supporto da parte della Commissione UE e degli Stati membri. È utile ricordare che per “deployer” si intende una persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne il caso in cui il sistema sia utilizzato nel corso di un’attività personale non professionale (definizione contenuta nell’articolo 3, punto 4, dell’AI Act).

In particolare, a seguito delle modifiche è previsto che:

  • i fornitori e deployer di sistemi di IA devono adottare misure per sostenere lo sviluppo dell’AI literacy del proprio personale e di qualsiasi altra persona che si occupi del funzionamento/utilizzo dei sistemi di IA per proprio conto (tenuto conto di conoscenze tecniche, esperienza, istruzione e formazione, contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, persone o gruppi di persone su cui i sistemi sono utilizzati);
  • tale obbligo non impone ai fornitori/deployer di garantire un livello specifico di alfabetizzazione in materia di AI;
  • la Commissione e gli Stati membri supportano e agevolano gli sforzi dei fornitori e dei deployer di sistemi di IA, in particolare delle PMI, nell’adempimento degli obblighi formativi.
Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca