Dal 2 agosto 2026 si applica l’AI Act (Regolamento UE 2024/1689) che stabilisce le regole armonizzate in materia di Intelligenza Artificiale, promuovendo innovazione, approccio antropocentrico e tutela dei diritti fondamentali.
Alcune disposizioni dell’AI Act sono già operative, in quanto il Regolamento stabilisce (all’articolo 113) tempistiche di decorrenza diverse. Ad esempio, le prescrizioni relative all’AI Literacy (alfabetizzazione in materia di IA) si applicano dal 2 febbraio 2025. Per altre previsioni, invece, l’attuazione è posticipata, anche al fine di garantire un efficace adeguamento alle nuove procedure (sui tempi di applicazione è intervenuto ulteriormente il c.d. Digital Omnibus, come vedremo).
Tra le disposizioni più rilevanti che dovranno essere osservate dal 2 agosto 2026, segnaliamo gli obblighi di trasparenza per i fornitori e i deployer (utilizzatori/operatori) di determinati sistemi di IA, previsti all’articolo 50. Ricordiamo che il deployer è una persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne i casi di utilizzo per attività personale non professionale.
Gli obblighi di trasparenza prevedono che i fornitori devono garantire che i sistemi di IA siano progettati e sviluppati in modo tale che le persone siano informate di interagire con l’intelligenza artificiale (l’obbligo non si applica per i sistemi di IA autorizzati dalla legge per accertare, prevenire, indagare o perseguire reati). In caso di generazione di contenuti audio, immagini, video, testi, gli output devono essere marcati e rilevabili come generati/manipolati dall’IA. I deployer che realizzano deep fake dovranno rendere noto che i contenuti sono generati o manipolati dall’IA (l’obbligo non si applica se l’uso è autorizzato dalla legge e sono previste limitazioni se i contenuti fanno parte di opere o programmi artistici, satirici, creativi). La trasparenza riguarda anche i sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica e i contenuti informativi generati/manipolati dall’IA su questioni di interesse pubblico.
Per supportare fornitori e deployer nel rispetto degli obblighi di trasparenza, la Commissione Europea ha pubblicato il 10 giugno scorso il Codice di buone pratiche sulla marcatura e l’etichettatura dei contenuti generati dall’IA (Comunicato Stampa del 10/06/2026), un documento la cui applicazione è volontaria, al quale hanno fatto seguito le Linee Guida pubblicate il 20 luglio 2026 (Comunicato Stampa del 20/07/2026).
È opportuno evidenziare, inoltre, che sulle tempistiche e sulla semplificazione delle procedure previste dall’AI Act, è intervenuto il c.d. Digital Omnibus (Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio UE 2025/0359) recentemente approvato, che sarà pubblicato nella versione definitiva nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (avevamo accennato al “pacchetto omnibus digitale” in questo articolo). Tra le modifiche e integrazioni segnaliamo quelle che incidono sull’alfabetizzazione (prevedendo che la Commissione UE e gli Stati membri sostengano fornitori e deployer di sistemi di IA, in particolare le PMI, nell’adempimento dei relativi obblighi) e il posticipo della decorrenza applicativa di determinate disposizioni relative ai sistemi di IA ad alto rischio (2 dicembre 2027 e 2 agosto 2028, secondo quanto specificamente indicato).