Con le recenti risposte ad istanza di interpello n. 112 e n. 113, entrambe del 29 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla tassazione delle pensioni in casistiche di doppia imposizione.
Per evitare il determinarsi di doppie imposizioni sui redditi o sul patrimonio, l’Italia ha stipulato con altri Stati delle apposite Convenzioni e il diritto convenzionale prevale sul diritto interno, secondo quanto statuiscono anche gli articoli 169 del TUIR e 75 del D.P.R. 600/1973 (ne abbiamo già parlato nell’articolo Conosci le convenzioni contro le doppie imposizioni?).
In questo contenuto del focus ci occuperemo, in particolare, della risposta n. 112/2026 con cui l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sull’assoggettamento ad imposizione di una pensione ENPAM corrisposta a un medico che aveva cessato la propria attività, residente in Lussemburgo e con doppia cittadinanza italiana e lussemburghese.
Nel caso di specie, quota parte della pensione ENPAM era erogata dall’INPS in relazione alla cessata attività dipendente di medico specialista ambulatoriale e altre quote parti della pensione riguardavano i contributi previsti per gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurgi e degli Odontoiatri e relativi alla libera professione medica.
L’Agenzia delle Entrate, esaminando la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Lussemburgo (ratificata con la L. 747/1982, pubblicata sul sito del Dipartimento delle Finanze), ha ritenuto che:
- la quota parte di pensione ENPAM erogata dall’INPS per l’attività di medico specialista ambulatoriale svolta presso un ente pubblico (rientrante tra le pensioni pubbliche) è assoggettata ad imposizione esclusiva in Italia, ossia lo Stato della fonte di cui il contribuente risulta cittadino (secondo quanto disposto dall’articolo 19, paragrafo 2, lettera a, della Convenzione tra Italia e Lussemburgo);
- le quote parti di pensione ENPAM relativa ai contributi previsti per gli iscritti all’Albo e relativi alla libera professione, devono essere invece tassati in via esclusiva nello Stato di residenza del percettore, ossia in Lussemburgo (ai sensi di quanto disposto dall’articolo 22, paragrafo 1 della Convenzione rubricato “Altri redditi”).
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito che sulla quota parte di pensione ENPAM relativa ai contributi versati per l’attività di medico specialista ambulatoriale, l’INPS – in qualità di sostituto d’imposta – opererà la ritenuta alla fonte (ex articolo 23, D.P.R. 600/1973) e il contribuente ha diritto a richiedere il relativo rimborso tramite istanza da presentare all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara (a meno che l’Istituto previdenziale non eserciti la facoltà di applicazione diretta dell’esenzione o delle minori aliquote convenzionali, secondo quanto chiarito dall’Amministrazione Finanziaria in diversi documenti di prassi).
Di seguito il link al testo completo della risposta ad interpello n. 112/2026 pubblicata sul portale dell’Agenzia delle Entrate.