L’INPS con Messaggio n. 3313 del 2 ottobre 2026 ha fornito ulteriori precisazioni sulla decorrenza delle pensioni di professionisti e lavoratori autonomi nelle ipotesi di regolarizzazione di omissioni contributive dopo aver presentato la domanda di pensione.
I chiarimenti dell’INPS integrano le informazioni contenute nella Circolare n. 110/2022 che si applica:
- a tutti i lavoratori autonomi (artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli professionali);
- agli iscritti alla Gestione Separata INPS.
L’istituto precisa, in particolare, quando la decorrenza della pensione “slitta” (quindi viene posticipata) per effetto della regolarizzazione contributiva operata dal professionista (o lavoratore autonomo) dopo aver presentato domanda di pensione.
In particolare, la decorrenza della pensione slitta:
- se alla data di presentazione della domanda di pensione anticipata o di trattamento pensionistico di invalidità, non si è perfezionato il requisito contributivo minimo a causa di omissioni contributive riferite a periodi precedenti e il professionista procede a regolarizzare la situazione dopo la domanda di pensione, entro i termini di decadenza dell’azione giudiziaria;
- se i contributi necessari per il diritto alla pensione sono oggetto di rateizzazione e il relativo pagamento si completa dopo la presentazione della domanda di pensione. In tali circostanze la domanda di pensione sarà respinta (perché non si è perfezionato il requisito contributivo) e il professionista dovrà presentare istanza di riesame. La decorrenza del trattamento pensionistico sarà fissata al primo giorno del mese successivo al pagamento della regolarizzazione contributiva. Non si procede al rigetto della domanda se l’interessato anticipa il versamento delle rate dovute già al momento della presentazione della domanda di pensione.
La decorrenza della pensione non slitta:
- se la contribuzione oggetto di regolarizzazione non è determinante per maturare il diritto alla pensione;
- in caso di contribuzione “corrente”, ossia quando non può essere ancora eseguito il versamento dei contributi perché la relativa scadenza è successiva alla domanda di pensione;
- se la contribuzione deve essere ancora verificata ai fini del saldo;
- in caso di domanda di supplemento di pensione;
- in ipotesi di pensione ai superstiti;
- se la regolarizzazione contributiva interviene oltre i termini di decadenza dell’azione giudiziaria.
L’INPS precisa, inoltre, che:
- la data di regolarizzazione contributiva è quella in cui è stato effettuato il versamento necessario per perfezionale il diritto alla pensione;
- effettuato il versamento contributivo previsto, l’interessato deve presentare istanza di riesame per ottenere la liquidazione della pensione (se la precedente domanda di pensione è stata rigettata per la mancanza del requisito contributivo);
- l’istanza di riesame consente alla Struttura INPS territorialmente competente di liquidare la pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al versamento contributivo;
- non occorre presentare una nuova domanda di pensione, eccetto se la regolarizzazione contributiva interviene oltre i termini di decadenza dell’azione giudiziaria;
- non occorre presentare ricorso amministrativo (se l’interessato dovesse presentare ricorso amministrativo, la Struttura INPS territorialmente competente provvede a liquidare la pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla regolarizzazione contributiva, definendo il ricorso in autotutela).
Per tutti i dettagli si rimanda al testo integrale del Messaggio INPS n. 3113/2026 pubblicato sul portale ufficiale a questo link.