Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 160/2026 e il D.Lgs 179/2026 previsti dalla Legge italiana sull’Intelligenza Artificiale (L. 132/2025).
In questo contenuto ci occupiamo, in particolare, del Decreto Legislativo 179/2026 entrato in vigore il 23 ottobre 2026 e delle relative disposizioni in materia di formazione, equo compenso dei professionisti e decisioni automatizzate nell’ambito dei rapporti di lavoro.
Formazione all’uso dell’IA
La formazione in ambito IA riveste una particolare rilevanza, sin dai percorsi scolastici, con la previsione di disposizioni sulla formazione degli studenti e dei docenti, sull’alfabetizzazione degli adulti all’uso dell’IA (a carico dei CPIA) e sulla formazione promossa da università, enti pubblici e istituzioni AFAM.
Attenzione rivolta anche all’emergenza educativa correlata all’uso eccessivo e non consapevole dei social e dell’IA da parte degli studenti (il Ministero dell’Istruzione e del Merito dovrà avviare un apposito piano di formazione per i docenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale).
La formazione all’IA riguarda anche professioni ordinistiche e non regolamentate, con percorsi che includono gli aspetti tecnici, giuridici e deontologici. I profili deontologici, in particolare, contemplano la responsabilità del professionista nell’uso dell’IA, gli obblighi informativi verso il cliente, il rispetto del principio antropocentrico.
Tutela del lavoratore nei processi decisionali assistiti dall’IA
Le decisioni finali relative al rapporto di lavoro – costituzione, modifica, risoluzione, provvedimenti disciplinari, valutazione prestazioni – devono essere assunte dall’uomo, anche se si avvale di sistemi automatizzati. Il consenso del lavoratore non costituisce un’eccezione a tale divieto. È nullo il licenziamento comminato in violazione del divieto di decisione esclusivamente automatizzata.
Il decreto specifica che non rientrano tra le decisioni finali le attività di ricerca e selezione delle candidature, anche quando comportino la mancata ammissione alle successive fasi della selezione.
L’utilizzo dei sistemi automatizzati deve avvenire, inoltre, nel rispetto della dignità, riservatezza del lavoratore e del principio di non discriminazione. Prima dell’avvio del trattamento automatizzato il datore deve informare il lavoratore ai sensi di quanto dispone la normativa vigente (articolo 1-bis, D.Lgs. 152/1997). Il lavoratore ha, inoltre, diritto di chiedere e ottenere una motivazione intellegibile della decisione che lo riguarda e dell’incidenza del sistema di IA sulla stessa. Restano fermi il diritto di accesso ai dati raccolti e gli ulteriori diritti previsti dal GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Intelligenza artificiale ed equo compenso: cosa cambia per i professionisti?
L’intelligenza artificiale non pone soltanto questioni di competenze e responsabilità, ma può incidere anche sul valore economico delle prestazioni professionali. Il D.Lgs. 179/2026, interviene su questo aspetto con l’articolo 49, che prevede la possibilità di modulare l’equo compenso in relazione alla classificazione di rischio del sistema di IA utilizzato dal professionista, secondo il quadro europeo definito dal Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act).
La disposizione stabilisce che, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto, siano integrati i provvedimenti che disciplinano i parametri per la determinazione dei compensi professionali, introducendo criteri utili alla modulazione prevista dalla norma. La concreta applicazione della novità normativa dipenderà, quindi, dalla definizione dei parametri aggiornati.
È proprio su questo passaggio che emerge una questione rilevante per i professionisti non iscritti a Ordini o Collegi. La legge 21 aprile 2023, n. 49, ha previsto anche per queste categorie l’individuazione di parametri specifici con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ad oggi non ancora adottato.
Si delinea così una possibile asimmetria tra professioni ordinistiche – per le quali sono stati adottati i parametri previsti dalla Legge sull’equo compenso – e professioni non ordinistiche.
Le nuove disposizioni in materia di intelligenza artificiale si inseriscono, quindi, in un quadro già disomogeneo: mentre per alcune categorie sarà possibile intervenire su parametri esistenti, per altre occorrerà prima completare il quadro di riferimento.
La sfida sarà, dunque, accompagnare la diffusione della nuova tecnologia nel mondo delle libere professioni con regole applicative chiare, senza lasciare irrisolte le differenze già presenti nella disciplina dell’equo compenso.