La Covip – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione – con Deliberazione del 25 giugno 2026 (pubblicata in GU, Serie Generale n. 155 del 7 luglio 2026) ha adottato le istruzioni sulle nuove tipologie di prestazioni di previdenza complementare introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (L. n.199/2025).
Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2026 ha modificato alcune disposizioni del D.Lgs. n. 252/2005 (“Disciplina delle forme pensionistiche complementari”), introducendo – tra i vari interventi – tre nuove prestazioni pensionistiche che possono essere erogate in luogo della rendita vitalizia: la rendita a durata definita, i prelievi liberamente determinabili e l’erogazione frazionata del montante accumulato (comma 3-bis, articolo 11, D.Lgs. 252/2005). Esaminiamo di seguito alcuni aspetti salienti di queste prestazioni, secondo quanto indicato nelle istruzioni della Covip.
Rendita a durata definita
Prestazione pensionistica erogata per un periodo prestabilito sulla base della vita attesa residua del beneficiario:
- per calcolare la durata standard della rendita si fa riferimento alla vita attesa residua del destinatario all’età della richiesta, determinata secondo i parametri ISTAT;
- si ritiene che la prestazione possa essere erogata per un numero maggiore di anni rispetto alla speranza di vita, se lo prevede la forma pensionistica e su richiesta dell’aderente;
- la periodicità del frazionamento è rimessa alla forma pensionistica (anche con la possibilità di prevedere più opzioni alternative);
- la cadenza della rateazione non può essere inferiore al mese, né superiore all’anno;
- le forme pensionistiche possono prevedere limiti alla possibilità di scelta della cadenza di rateazione, se l’importo delle singole rate è inferiore a un minimo prestabilito;
- l’importo della rata varia in relazione ai risultati finanziari della gestione.
Prelievi liberamente determinabili
Prestazioni erogate all’aderente che ha la facoltà di scegliere importo e tempistica:
- i prelievi possono essere richiesti nei limiti della somma delle rate, maturate e non riscosse, della rendita a durata definita;
- per evitare richieste eccessivamente frequenti e di importo esiguo, le forme pensionistiche possono definire l’intervallo minimo tra le richieste e l’ammontare minimo erogabile;
- per determinare l’importo massimo prelevabile, la rendita teorica cui far riferimento è con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua dell’aderente, in anni interi, al momento della richiesta;
- contestualmente alla richiesta della prestazione l’aderente può chiedere l’erogazione di un importo che non può essere superiore alla prima rata di rendita figurativa;
- si considera come importo massimo prelevabile la differenza tra l’ammontare delle rate di rendita teorica maturate e l’ammontare dei prelievi già effettuati;
- a decorrere dall’ultimo anno di durata della rendita teorica l’importo massimo prelevabile è pari al montante residuo.
Erogazione frazionata del montante accumulato
Questa prestazione non è connessa alla vita attesa residua del beneficiario:
- la durata del periodo di erogazione è scelta dall’aderente, considerando il limite non inferiore a 5 anni stabilito dalla normativa;
- il montante residuo resta investito fino al completo esaurimento dell’erogazione;
- la periodicità del frazionamento è rimessa alla forma pensionistica, anche con l’eventuale indicazione di più opzioni alternative;
- non è possibile prevedere una cadenza della rateazione inferiore al mese né superiore all’anno;
- la forma pensionistica può limitare la possibilità di scegliere cadenze di rateazione eccessivamente ravvicinate se l’importo delle singole rate è inferiore a un minimo prestabilito;
- con l’esercizio dell’opzione l’aderente deve indicare il numero di anni di durata e periodicità dell’erogazione;
- l’importo della rata varia in relazione ai risultati finanziari della gestione.
Per tutte e tre le prestazioni sono previste specifiche disposizioni per le forme di previdenza complementare che adottano una contabilità per quote. L’erogazione delle nuove prestazioni pensionistiche non è cumulabile con la R.I.T.A. eventualmente già in corso di liquidazione.
In attesa di aggiornare le “Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza”, la Covip fornisce nella Deliberazione anche indicazioni in merito all’informativa che le forme pensionistiche devono fornire agli aderenti sulle nuove tipologie di prestazioni.
È previsto, inoltre, un periodo transitorio per consentire alle forme pensionistiche complementari di adeguare i rispettivi sistemi e processi operativi (che non potrà comunque andare oltre il 31 dicembre 2026).
Per il dettaglio delle informazioni si rinvia al testo della Deliberazione del 25 giugno 2026, consultabile ai link già evidenziati nell’articolo.