Tfr: cambiamogli nome e senso in Tutela Futuro Reddito

La devoluzione del vecchio e caro Tfr (Trattamento fine rapporto) alla previdenza complementare è oggi un must. Destinarlo al fondo contrattuale di previdenza complementare incrementa il risparmio previdenziale, permette di usufruire di una forma di tassazione agevolata delle prestazioni e di ottenere migliori rendimenti, può essere utile per anticipare il momento della pensione e per avere un reddito pensionistico meno lontano da quello lavorativo. Per i dirigenti del terziario destinarlo al Fondo Mario Negri può essere ancor più vantaggioso

I nomi hanno la loro importanza. Il Tfr ricorda la tanto sospirata “liquidazione” che si prendeva alla fine del rapporto con la propria azienda durato una vita per soddisfare qualche desiderio da pensionato, come ad esempio l’acquisto di una seconda casa per sé o per i propri figli e nipoti.

Un uso simile ormai fa parte di un passato lontano quando, con le regole di calcolo della pensione pubblica, si poteva contare su un trattamento pensionistico pari all’80% dell’ultima retribuzione o addirittura superiore, quindi non si aveva la necessità di utilizzare questa forma di risparmio per garantirsi, al momento della quiescenza, lo stesso stile di vita che ci si poteva permettere fino a che si percepiva uno stipendio da lavoro dipendente.

Ora la situazione è totalmente diversa: le riforme previdenziali che si sono succedute nel nostro paese hanno portato ad una diminuzione costante del tasso di sostituzione (il rapporto tra l’assegno pensionistico e l’ultimo stipendio percepito) e ciò comporta per i lavoratori la necessità di investire più risorse possibili sull’integrazione della pensione pubblica.

Occorre, sempre più, pianificare e strutturare la nostra vecchiaia, per fare fronte anche alle problematiche derivanti dallo spostamento sempre più in avanti dell’età pensionabile.

Il Tfr è una risorsa importante da sfruttare al massimo, per questo propongo ne venga cambiato il nome, anche per significare il diverso uso che se ne dovrebbe fare, ovvero un investimento per il futuro, perfino non necessariamente previdenziale. Un nome nuovo per ricordare a ciascuno che abbiamo nel nostro personale bilancio una somma utile per cogliere tutte le opportunità che una legislazione favorevole ci propone e non un trattamento semplicemente da ritirare cessata l’attività. Ecco perché, mantenendo le iniziali ma cambiando i concetti sottesi, da Trattamento di Fine Rapporto sarebbe più coerente cambiarlo in Tutela Futuro Reddito.

Per comprendere tutte queste opportunità diciamo subito che le regole generali che andremo a trattare si applicano a tutti i lavoratori dipendenti, ma che ogni fondo di previdenza ha norme che differiscono tra loro e che è necessario conoscere. Naturalmente in questa sede approfondiremo le regole del nostro fondo contrattuale: il Mario Negri.

IL TFR NEL CONTRATTO DI MANAGERITALIA
Il Fondo Mario Negri che, in qualità di “fondo preesistente” può stabilire regole anche non conformi a quelle in vigore per la generalità dei fondi pensione, dall’1/1/2007, dopo l’entrata in vigore della nuova normativa in materia previdenziale introdotta dal D.Lgs.252/2005, ha previsto la possibilità di acquisire anche le quote di Tfr, lasciando tuttavia agli iscritti la possibilità di scegliere se devolverle al fondo stesso o diversificare il proprio risparmio previdenziale, mantenendo il Tfr in azienda o versandolo in un altro fondo pensione bancario o assicurativo.

Tale libertà di scelta indica quanto la categoria abbia deciso di lasciare ogni opzione al dirigente, al quale sia applicato il contratto sottoscritto da Manageritalia, ma anche quanto aumenti la responsabilità di ciascuno di approfondire le varie scelte. Tenendo poi a mente che il risparmio che si riesce a destinare alla previdenza complementare può rivelarsi utile in tutte le fasi della vita di un lavoratore, non solo per garantire una pensione integrativa di quella che sarà erogata dall’Inps.

Il capitale accumulato presso il Fondo Mario Negri, oltre ad accrescere l’ammontare della pensione integrativa, può anche essere utilizzato a supporto dell’ipotesi di dover o voler cessare l’attività lavorativa anticipatamente, prima di aver maturato i requisiti per poter accedere al pensionamento pubblico. Con l’introduzione della Rita (Rendita integrativa temporanea anticipata) è infatti possibile utilizzare – in tutto, o in parte – la posizione maturata presso il Fondo, per avere una rendita in attesa della pensione Inps e naturalmente più l’importo maturato è importante più sarà incisiva la scelta.

Per tali motivi il D.Lgs 252 del 2007 ha apportato notevoli vantaggi di natura fiscale alla previdenza complementare, riferibili a contributi versati dal primo gennaio 2007 in avanti.

Si è passati, infatti, da un sistema basato sulla tassazione separata, con applicazione dell’aliquota media degli ultimi 5 anni e con un prelievo generalmente non inferiore – per un dirigente – al 35%, ad una tassazione sostitutiva (per le prestazioni in rendita o capitale, le anticipazioni per spese sanitarie e alcuni casi di riscatto) pari al 15%, con possibilità di riduzione fino al 9% con uno sconto fiscale legato all’anzianità del lavoratore presso il Fondo (l’aliquota del 15% è diminuita di uno 0,30% per ogni anno successivo al 15esimo, fino ad arrivare alla tassazione minima del 9% con 35 anni di anzianità presso il fondo pensione).

Il riscatto della posizione individuale, se si perde l’occupazione prima del pensionamento e non vi sono i requisiti della Rita (vedremo in seguito), e le altre tipologie di anticipazione (per acquisto prima casa e altre esigenze personali), sono sottoposte sempre ad una forma di tassazione sostitutiva fissa, ma con applicazione dell’aliquota del 23%.

Tassazione sostitutiva fissa significa che tali entrate non fanno cumulo ai fini fiscali con gli altri redditi soggetti ad Irpef, di cui il dirigente può essere titolare.

LA GESTIONE DEL TFR VERSATO AL NEGRI 
Il Tfr viene conferito in modalità tacita o esplicita. Nel caso in cui un dirigente appena nominato non effettui alcuna scelta entro 6 mesi dalla nomina, il Tfr maturando confluirà al Fondo di previdenza complementare previsto dal Ccnl di categoria, che per i dirigenti dei settori terziario, spedizione e trasporto, turismo e servizi è appunto il Fondo Mario Negri.

Il versamento del trattamento di fine rapporto conferito viene gestito con riferimento ad una o più linee di investimento ad esso dedicate.

Per il conferimento tacito è disposto l’impiego con riferimento alla linea di investimento a contenuto più prudenziale (comparto Garantito) nel rispetto della normativa prevista dal D.lgs. 252/2005.

Chi invece esercita la scelta consapevole di destinare il Tfr al Fondo Mario Negri deve anche indicare come desidera che il suo risparmio sia investito. Il Fondo è strutturato secondo una gestione multicomparto che prevede comparti differenziati per profili di rischio e rendimento in modo tale da assicurare agli iscritti un’adeguata possibilità di scelta. Le due ulteriori opzioni possibili oltre il Garantito sono:

• bilanciato medio-termine;
• bilanciato lungo-termine.

La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti sinteticamente nella Nota informativa e nel Documento sulla politica di investimento, consultabili sul sito internet del Fondo www.fondonegri.it.

Occorre, infine, considerare che le quote di Tfr conferite e versate alla previdenza complementare iniziano immediatamente a maturare rendimenti; al contrario, il Tfr lasciato in azienda viene rivalutato solo dall’anno successivo.

Tramite questo sistema, quindi, non è solo la tassazione ad essere più conveniente rispetto a quella applicabile al Tfr lasciato in azienda, anche i rendimenti sono in media superiori, poiché non sono legati all’inflazione, come avviene per la rivalutazione del Tfr.

IL TRF MANTENUTO IN AZIENDA
Nel caso in cui si decida di mantenere il Tfr in azienda, l’effettiva conservazione dello stesso nelle casse aziendali sarà condizionata dall’appartenenza del dirigente ad un’azienda che occupa un numero di dipendenti fino a 49, oppure ad una che ne occupa 50 o più.

In quest’ultima ipotesi, infatti, il Tfr maturando, formalmente destinato all’azienda, dovrà di fatto essere devoluto all’Inps, che ne deterrà la disponibilità finanziaria fino alla liquidazione.

Resta in tal caso ferma la disciplina attualmente in vigore, con i relativi adempimenti di competenza dell’azienda in materia di rivalutazione di legge, di anticipazione e di liquidazione.

La scelta di mantenere il Tfr in azienda è sempre revocabile, a favore della destinazione alla previdenza complementare.

TFR AL NEGRI A SUPPORTO DELLA RITA
Aver maturato un accantonamento considerevole presso un fondo di previdenza complementare permetterà di valutare, in base alle proprie esigenze personali e familiari, se utilizzare tutto il montante accumulato, o parte di esso, per l’erogazione di una rendita mensile, dal momento della cessazione dell’attività lavorativa e fino al compimento dell’età pensionabile (attualmente 67 anni), avendo comunque l’opportunità di mantenere in gestione la parte non utilizzata per la Rita, beneficiando quindi anche dei relativi rendimenti.

Ricordiamo che la Rita può essere richiesta, una volta cessata l’attività lavorativa, con un anticipo massimo di 5 anni rispetto al compimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia, con almeno 20 anni di contribuzione alla previdenza pubblica e almeno 5 anni di anzianità contributiva nella previdenza complementare. Se si è stati disoccupati per un periodo superiore a 24 mesi è possibile richiedere la Rita con un anticipo di 10 anni.

La Rita è compatibile con i redditi da lavoro e con quelli di natura previdenziale (pensione anticipata per anzianità, pensione ai superstiti, assegno di invalidità, ecc.) che dovessero intervenire successivamente alla sua erogazione.

IL TFR PREGRESSO
È possibile devolvere al Fondo Mario Negri, accordandosi con il proprio datore di lavoro, il Tfr accantonato in azienda negli anni pregressi, anche prima del 2007, a meno che non sia stato versato al Fondo di Tesoreria Inps, nel caso in cui la dimensione aziendale sia pari a 50 e più dipendenti.

La devoluzione del Tfr ha effetti anche sull’anzianità di iscrizione alla previdenza complementare e, conseguentemente, anche sulla determinazione dell’aliquota (15/9%) di tassazione delle prestazioni.

CONCLUSIONI
Si continui a chiamare Tfr o passi un nuovo nome, dobbiamo tutti ricordarci che le nostre scelte di oggi possono davvero cambiare il nostro futuro. Il Tfr in azienda è una “non scelta” che se fosse invece ben valutata come proposto ci consentirebbe maggiori risparmi fiscali, maggiore flessibilità d’uso, maggiore rendimento e, perché no, un pensiero più positivo rispetto al concetto di “trattamento di fine rapporto”.




Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca