Superminimo e rinnovo del CCNL: quando l’aumento c’è (e quando viene assorbito)

Alcuni esempi pratici in materia di assorbimento del superminimo.
superminimo

Il superminimo individuale è una componente aggiuntiva della retribuzione ordinaria che nasce da un accordo specifico tra datore di lavoro e lavoratore. Ne abbiamo già parlato in questo articolo. Si tratta di una voce che si aggiunge alla paga prevista dal contratto collettivo nazionale e che può essere riconosciuta per molteplici ragioni: valorizzare competenze professionali particolari, compensare ruoli gravosi e/o responsabilità aggiuntive, incentivare la permanenza in azienda oppure semplicemente garantire un trattamento economico più favorevole rispetto ai minimi contrattuali.

Una volta attribuito, il superminimo entra normalmente a far parte della retribuzione fissa, insieme alla paga base, alla contingenza e agli scatti di anzianità. Proprio questa sua stabilità rende centrale il tema della possibile assorbibilità in caso di futuri aumenti retributivi collettivi derivanti dal rinnovo del CCNL.

Per comprenderne gli effetti pratici, si pensi a un lavoratore che percepisce una paga base di 1.800 euro, cui si aggiunge un superminimo individuale di 300 euro, per una retribuzione complessiva pari a 2.100 euro. Se il contratto collettivo viene rinnovato e i minimi tabellari aumentano di 150 euro, la nuova paga base sale a 1.950 euro. In assenza di accordi diversi, l’aumento viene assorbito dal superminimo, che si riduce così a 150 euro. La retribuzione complessiva resterebbe quindi invariata: il lavoratore non percepisce un aumento reale, perché l’incremento contrattuale serve solo a “riassorbire” una parte del superminimo.

Questo meccanismo di assorbimento rappresenta, secondo la giurisprudenza, la regola generale. Il superminimo può invece rimanere intatto solo in casi specifici: quando l’accordo individuale prevede esplicitamente la non assorbibilità, quando il contratto collettivo lo vieta oppure quando il superminimo è stato riconosciuto per meriti personali e/o per professionalità distintive. In caso di contestazione, sarà il lavoratore a dover dimostrare che il superminimo non era assorbibile.

Se, ad esempio, a una paga base di 1.900 euro si aggiunge un superminimo non assorbibile di 250 euro e il rinnovo contrattuale introduce un aumento di 200 euro, la nuova paga base sale a 2.100 euro senza incidere sul superminimo. In questo caso l’incremento sarebbe pieno e la retribuzione complessiva crescerebbe effettivamente, arrivando a 2.350 euro.

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