Manageritalia e AICA il 2 luglio 2026 hanno siglato l’accordo di rinnovo del CCNL per i dirigenti delle aziende dell’industria alberghiera aderenti ad AICA.
Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2026, fatte salve le diverse decorrenze previste nei singoli articoli, e avrà durata triennale fino al 31 dicembre 2028.
Riepiloghiamo le principali novità introdotte che interessano sia aspetti economici che normativi.
PARTE ECONOMICA
Aumenti retributivi – E’ stato convenuto un aumento mensile a regime della retribuzione di fatto pari a 700 euro lordi da corrispondere nelle tre tranche di seguito indicate:
- 250,00 euro dal 1° luglio 2026
- 240,00 euro dal 1° gennaio 2027
- 210,00 euro dal 1° gennaio 2028
Diversamente dagli altri accordi di rinnovo si è stabilito di adeguare solo in parte il minimo contrattuale mensile, prevedendo un incremento dello stesso di 150,00 euro per ciascuna delle decorrenze sopra previste. Conseguentemente, il minimo contrattuale mensile pari a 3.000,00 euro fino al 30 giugno 2026, viene fissato in euro:
- 3.150,00 euro, a decorrere dal 1° luglio 2026
- 3.300,00 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2027
- 3.450,00 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2028
La restante quota parte di aumento retributivo da riconoscere a titolo di superminimo contrattuale è, conseguentemente, pari a:
- 100,00 euro mensili, a decorrere dal 1° luglio 2026
- 90,00 euro mensili, a decorrere dal 1° gennaio 2027
- 60,00 euro mensili, a decorrere dal 1° gennaio 2028
Gli aumenti retributivi potranno in generale essere assorbiti, fino a concorrenza, da incrementi retributivi riconosciuti dalle aziende successivamente al 1° luglio 2024, a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri aumenti economici contrattuali e dei quali sia stato espressamente stabilito l’assorbimento all’atto della concessione.
Vitto e alloggio
Sono stati adeguati i valori convenzionali relativi al vitto e all’alloggio ed è stato precisato che per assicurare il vitto, ove non fruito nella struttura alberghiera, è possibile fare ricorso ai buoni pasto. I valori in vigore dal 1° luglio 2026 sono pari a 148,00 euro mensili per il vitto e a 97,00 euro mensili per l’alloggio, con un incremento complessivo di 100,00 euro mensili rispetto alle previsioni precedenti.
Credito Welfare
Dando continuità al precedente rinnovo è stato convenuto di rafforzare il welfare contrattuale attraverso il riconoscimento da parte delle aziende per il triennio 2026/2028 di un credito welfare
complessivo di 5.600 euro che potrà essere utilizzato tramite l’apposita Piattaforma del CFMT (Centro di Formazione Management del Terziario) nelle seguenti misure:
- 2.600,00 euro per l’anno 2026
- 1.500,00 euro per l’anno 2027
- 1.500,00 euro per l’anno 2028
Contestualmente è stato convenuto di arricchire l’offerta di servizi della Piattaforma al fine di garantire al dirigente il più ampio sostegno possibile sia nella sfera professionale sia nella sfera privata.
Inoltre, nel caso in cui il dirigente a fine 2025 non abbia speso tutto o parte del credito welfare maturato ai sensi del precedente accordo di rinnovo, egli potrà scegliere se riaccreditare il valore residuo nell’anno successivo oppure destinarlo al Fondo Mario Negri. In assenza di comunicazione in merito alla destinazione dell’importo welfare residuo lo stesso verrà riaccreditato nel 2026. Analogo trattamento sarà riservato ai crediti welfare non fruiti per gli anni 2026, 2027 e 2028.
E’ stato infine ridotto, per le annualità 2026, 2027 e 2028, il costo di gestione della Piattaforma CFMT che passa dai precedenti 50 euro annui (suddivisi a metà tra azienda e dirigente) a 36 euro annui di cui 18 a carico azienda e 18 a carico dirigente.
Garanzia Infortuni Pastore
Nelle more del rinnovo del CCNL, al fine di garantire la continuità delle tutele previste dal CCNL in materia assicurativa, con AICA era stato sottoscritto uno specifico accordo il 22 dicembre 2025,
con il quale era stato stabilito un adeguamento del contributo a finanziamento della Garanzia Infortuni Pastore, da 410,00 euro annui a 560,00 euro annui, a partire dal periodo contributivo relativo al primo trimestre 2026, per il pagamento del quale è prevista la scadenza del 10 aprile 2026.
Analogamente a quanto previsto per gli altri settori, si convenne la previsione di una franchigia nella misura del 3% fino al grado di invalidità derivante da infortuni extra professionali pari al 10%, a decorrere dal 1° gennaio 2026. Con il presente accordo, i suddetti adeguamenti sono stati confermati.
Agevolazioni contributive
E’ stata confermata anche per questo contratto l’agevolazione primaria che prevede un minore versamento al Fondo Mario Negri e la non attivazione della Garanzia Mista Pastore, con totale
versamento a carico del datore di lavoro dei premi relativi alle restanti garanzie assicurative, per un periodo massimo di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa del dirigente.
Con riferimento, invece, alla agevolazione contributiva legata al reddito, che prevede la medesima contribuzione all’Associazione Antonio Pastore dell’agevolazione primaria ma un contributo ridottissimo (300,00 euro a carico del datore di lavoro) al Fondo Mario Negri, ci sono delle differenze da sottolineare, rispetto agli accordi sottoscritti per gli altri settori:
- la soglia di reddito non è legata al minimo contrattuale mensile ed è stata elevata a 70.000 euro;
- l’applicazione non è limitata alle PMI che non hanno dirigenti nel loro organico, poiché questa fattispecie, nelle catene alberghiere non esiste;
- è stata prevista una fase transitoria più estesa, fino al 31 dicembre 2028.
Occorre infatti considerare che i dirigenti nel settore alberghiero rappresentano ancora un numero contenuto rispetto alle potenzialità del comparto: anche per ragioni culturali, molte posizioni di responsabilità sono ricoperte da quadri o impiegati, comunque ben retribuiti. L’agevolazione dei costi contributivi per i primi due anni risponde quindi all’obiettivo di favorire la nomina di nuovi dirigenti, equiparando, per tale periodo, il costo del dirigente a quello del quadro. Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo previsto dall’art. 7, comma 5, del CCNL, in base al quale il dirigente deve essere il lavoratore con il trattamento globale effettivo meglio retribuito tra quelli appartenenti allo stesso albergo.
Si è cercato, in sintesi, di mantenere competitivo il CCNL in un settore in cui le aziende possono essere facilmente attratte da tentativi di modifica dell’inquadramento contrattuale verso l’industria.
PARTE NORMATIVA
Per gli istituti di seguito elencati sono state stabilite le medesime e, oramai, ben note modifiche introdotte negli accordi già sottoscritti per gli altri settori. Rinviamo, quindi, al testo dell’accordo di rinnovo per i dettagli in merito ai seguenti articoli:
- Contrasto al dumping contrattuale
- Previdenza complementare, Fondo Mario Negri
- Dirigente Temporaneo
- Invecchiamento attivo
- Politiche attive per la ricollocazione
- Genitorialità
- Gravi patologie
- Pari opportunità e trasparenza retributiva.
Si segnala che, ad eccezione degli adeguamenti stabiliti in merito alla contribuzione al Fondo Mario Negri e alla disciplina della Garanzia Infortuni Pastore, che prevedono specifiche decorrenze, le modifiche introdotte con riferimento agli altri istituti decorrono dal 1° luglio 2026.