In vigore il maxi Decreto di marzo “Cura Italia”

Per dare una risposta forte e immediata all’emergenza Coronavirus il Consiglio dei Ministri ha varato un corposo Decreto Legge di 127 articoli per dare sostegno a famiglie e imprese

È stato già annunciato che seguiranno altri provvedimenti più mirati per far fronte al panorama di incertezza ed in continuo mutamento come quello attuale e per favorire gli investimenti e la ripresa dell’economia.

Si tratta del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020 ed entrato in vigore il 17 marzo 2020. Deve essere convertito in legge entro il 16 maggio 2020.
Il provvedimento è adesso all’esame del Senato (AS1766).
Il “Decreto Cura Italia di marzo”, scritto necessariamente molto in fretta, contiene alcuni punti che bisognerebbe migliorare, Manageritalia cercherà di intervenire con proprie proposte di modifica in sede di conversione in legge.
Si rammenta inoltre che per dare piena attuazione al provvedimento è necessaria l’emanazione di numerosi decreti ministeriali e circolari applicative.

Il Governo ha deciso di utilizzare tutto l’indebitamento netto autorizzato dal parlamento di 25 miliardi, mobilitando finanziamenti per 350 miliardi di euro per aiuti per l’economia, famiglie, imprese, sanità e lavoratori.
C’è un finanziamento aggiuntivo per il sistema sanitario nazionale e la protezione civile, con risorse per quasi tre miliardi e mezzo per sostenere il lavoro che stanno svolgendo. Sono stati stanziati poi 10 miliardi di sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito affinché nessuno perda il posto di lavoro a causa del coronavirus.

l Decreto agisce su diversi fronti:
– sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
– sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi e altri adempimenti fiscali e incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio;
– supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
– misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza.

Di seguito una sintesi delle principali misure:
1) Sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito
2) Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese artt.60-71
3) Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario artt.49-59
4) Misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza artt.1-18
5) Ulteriori disposizioni art. 72-127

1) Sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito
Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale Artt.19-22

Con il Decreto legge il Governo è intervenuto disciplinando misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per l’intero territorio nazionale. Sono stati introdotti trattamenti di cassa Integrazione salariale in deroga per datori di lavoro operanti nei settori esclusi dall’applicazione dei vigenti strumenti di sostegno al reddito. Il Decreto è, inoltre, intervenuto su alcuni ammortizzatori a regime, definendo procedure semplificate. A questi trattamenti di sostegno al reddito si aggiungono delle indennità una tantum riconosciute ad alcune tipologie di lavoratori autonomi.

Il Decreto prevede quindi norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario. In particolare, è prevista la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario per un periodo massimo di nove settimane. Come detto, sono poi previste procedure semplificate derogando ai limiti previste dalla normativa vigente. Il trattamento è concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. I lavoratori destinatari di tali norme devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
È prevista la possibilità, per le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, di presentare domanda di trattamento ordinario dispensandole dal versamento dei contributi addizionali, escludendo i periodi in cui vi è coesistenza tra i due trattamenti dal calcolo del limite massimo di durata e stabilendo deroghe ai termini procedimentali previsti dalla normativa vigente.

Cassa integrazione in deroga per tutti
Il Governo stanzia risorse aggiuntive per gli ammortizzatori sociali con la cassa integrazione in deroga per tutti i lavoratori di imprese, incluso il settore agricolo, della pesca ed il terzo settore, non coperte dagli attuali ammortizzatori sociali.

La proposta di Manageritalia
La norma pertanto sembra voglia far beneficiare dell’estensione tutti i “lavoratori” delle nuove imprese richiedenti, poiché non prevede esplicite esclusioni, se non per i datori di lavoro domestici.
Poiché tuttavia, la categoria dei dirigenti è da sempre stata esclusa per legge dall’applicazione dell’istituto della Cassa integrazione, ordinaria, straordinaria e in deroga, sarebbe opportuno fosse esplicitamente ricompresa tra i beneficiari della norma. In sede di conversione del decreto chiederemo che venga specificato che “per lavoratori si intendono anche i dirigenti”.

Le Regioni e Province autonome, possono riconoscere in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque fino a nove settimane (entro il 30 agosto 2020). Si rafforza anche il fondo di integrazione salariale. Per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria: viene introdotta una causale unica speciale, “emergenza Covid-19”, per assicurare la semplificazione delle procedure d’accesso. Sono esclusi i datori di lavoro domestico. Tale trattamento è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Sono stabilite poi le modalità di concessione del trattamento ed è previsto un monitoraggio da parte dell’INPS.

Le proposte di Manageritalia
La responsabilità sociale delle aziende passa anche dalla scelta di non accedere agli ammortizzatori sociali e quindi di non gravare sulla collettività. Si potrebbe pertanto considerare un equo riconoscimento in capo alle aziende, l’applicazione di uno sgravio contributivo sui trattamenti retributivi corrisposti in costanza di Ferie, Permessi, Rol, congedi retribuiti, etc.

Si potrebbe prevedere l’introduzione di un credito d’imposta pari al 100% della spesa documentata per l’introduzione e l’implementazione di forme di smart working e telelavoro, inclusa la formazione, così da preparare gli italiani a future evoluzioni del mondo del lavoro nell’ambito di un più ampio programma di sviluppo per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione del mondo del lavoro, che vada oltre questo drammatico momento di emergenza.

Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori  artt.23-48
Congedi e voucher
Sono previsti per tutti i dipendenti, congedi speciali per i genitori che hanno figli sotto i 12 anni costretti a casa dalla chiusura delle scuole. L’indennità, pari al 50% della retribuzione, spetterà per un periodo complessivo di 15 giorni, continuativi o frazionati, ai genitori non contemporaneamente ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

La proposta di Manageritalia
Nella Relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del D.L. n. 18/22 si fa erroneamente riferimento anche alla possibilità di escludere la fruizione congiunta nel caso in cui l’altro genitore lavori in modalità di lavoro agile.
Tale interpretazione non corrisponde al dettato legislativo e pertanto chiediamo sia esplicitato che la fruizione è riconosciuta anche se l’altro genitore lavora in modalità di lavoro agile.

Per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata l’indennità riconosciuta è, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Non c’è limite di età in caso di figli disabili.
È poi riconosciuto un congedo speciale non retribuito ai dipendenti con figli tra 12 e 16 anni che potranno astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
In alternativa alle misure speciali in materia di congedo, il Decreto prevede la possibilità per i lavoratori dipendenti e autonomi (in questo caso anche quelli non iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS) di beneficiare di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite complessivo di 600 euro da utilizzare nell’arco dei 15 giorni, a decorrere dal 5 marzo 2020. Il bonus verrà erogato mediante il libretto di famiglia (legge n.50/2017). Misure similari sono previste anche per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, sia pure con qualche variazione.

Permessi 104
Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’art. 33, c.3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. Pertanto il totale dei permessi dovrebbe essere pari a 3 giornate (già previste a marzo) + 3 (già previste ad aprile) + 12 (da distribuire fra marzo e aprile) = 18 giornate totali di permesso fra marzo e aprile. È probabile che seguano istruzioni operative sul tema in quanto la portata della norma non appare chiarissima, perché non risulta in maniera inequivocabile se l’incremento delle dodici giornate sia da riferirsi al bimestre marzo/aprile ovvero spetti per ciascuno dei due mesi. Nella relazione illustrativa al decreto si legge che il beneficio si concretizza in un incremento di ulteriori 12 giornate del permesso mensile e, quindi, sembrerebbe deporre per la seconda tesi, mentre nella relazione tecnica, l’onere per l’applicazione della norma è calcolato prevedendo la spesa complessiva per soli 12 giorni. Il beneficio si applica anche ai lavoratori che sono, loro stessi, disabili in condizione di gravità.

Lavoratori con disabilità
Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, c.3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.
Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, è inoltre riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.

Periodo di Quarantena
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Indennità professionisti, lavoratori co.co.co., lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, del settore agrario e dello spettacolo.
È riconosciuta un’indennità una tantum per il mese di marzo pari a 600 euro per circa 4,8 milioni di autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Tra questi rientrano i liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della norma, non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione, ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo ed infine gli operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.
Tutte le suddette indennità, non sono cumulabili tra di loro e non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS, previa domanda. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze e, qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti rispetto allo stanziamento di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori. In realtà il Ministro Catalfo ha annunciato che la norma potrebbe essere prorogata con un successivo Decreto.

Una proposta di Manageritalia è prevedere l’estensione di tali indennità oltre ai professionisti titolari di partita Iva anche a quelli appartenenti agli ordini professionali, iscritti alle Casse private.

Tra le categorie più esposte in questo momento vi sono quei titolari di Partita Iva identificabili come “Alte Professionalità”, ovvero quei lavoratori della conoscenza che svolgono servizi immateriali di consulenza nei riguardi delle aziende quali ad esempio free lance; professionisti associati; temporary Manager; società di Consulenza, etc.

Le proposte di Manageritalia
Per quanto detto riteniamo che al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza, ai lavoratori titolari di partita iva che offrono, sia individualmente, sia in forma d’impresa, servizi di consulenza nei riguardi delle aziende e che sono in regola con il versamento delle imposte dirette ed indirette nell’anno 2019, venga concesso un prestito d’onore fino ad un massimo di 10.000 euro per ciascun beneficiario, per il 60% a fondo perduto e per il restante 40% da restituire con un mutuo agevolato in 10 anni.
Tra le proposte emendative di Manageritalia ci sarà anche la richiesta di introdurre un credito d’imposta ai fini Irpef fino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.
Per queste figure professionali, che hanno visto in pochi giorni cancellare tutti gli appuntamenti di lavoro e hanno perso quasi tutti i clienti, riteniamo che vada creato un Tavolo specifico dedicato, tra Governo e organizzazioni associative che li rappresentano.

Sostegno economico ai liberi professionisti iscritti alle casse private
Il decreto-legge n. 18/20 prevede, in generale, misure a favore dei lavoratori subordinati, dei lavoratori autonomi, dei titolari di partita Iva, dei collaboratori continuativi e coordinati, etc.
Per i liberi professionisti appartenenti agli ordini professionali non sono attribuite misure ad hoc, se non il secondo comma dell’articolo 44, che prevede che a quest’ultima categoria possa essere destinata una quota parte del Fondo per il reddito di ultima istanza, previsto al comma precedente, per i lavoratori dipendenti e per gli autonomi. Quota parte che sarà decisa da un decreto ministeriale da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge. Troppo poco per dei professionisti che stanno subendo un tracollo della loro attività dal punto di vista economico. Va considerato che i lavoratori dipendenti sono destinatari comunque di ammortizzatori sociali, mentre i liberi professionisti risultano del tutto privi di misure di sostegno al reddito in un momento di grave emergenza. Le eventuali misure messe in campo dalle casse private, non saranno sicuramente sufficienti a far fronte a una simile emergenza economica.

La proposta formulata da Manageritalia è volta a prevedere per legge (e non con rinvio alla normazione secondaria) la quota destinata ai professionisti iscritti alle casse.

Proroga domande di disoccupazione NASpI e DIS-COL
Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi nel corso del 2020, i termini di decadenza sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.
Sono inoltre ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità (Dlgs n.22/2015).

Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale
In considerazione dell’emergenza, dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto e sono sospesi i termini di prescrizione.

Disposizioni per il Terzo settore
Il Decreto prevede il differimento di una serie di termini al fine di prevenire gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica in atto e delle conseguenti misure di contenimento e gestione adottate sulla funzionalità degli enti del Terzo settore, che impediscono l’organizzazione, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee di tali enti. Pertanto vengono prorogati al 31 ottobre 2020 i termini per l’adeguamento alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e del D.lgs. sull’impresa sociale.

Sospensione dei contributi per i lavoratori domestici
La disposizione contenuta nel Decreto sospende i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dovuti dai datori di lavoro domestico, in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19. Tali termini che riprendono a decorrere dal 1° giugno 2020, consentendo anche la rateizzazione dei pagamenti senza applicazione di sanzioni e interessi.

Comitati centrali e periferici dell’INPS
Si segnala che sono sospese fino al 1° giugno 2020 le attività dei Comitati centrali e periferici dell’Inps nonché l’efficacia dei decreti di costituzione e ricostituzione dei Comitati.
Ricordiamo che la dirigenza, per il tramite della Cida, ha propri rappresentanti all’interno di questi Comitati.

Disposizioni INAIL
Oltre a prevedere la sospensione a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020 dei termini di decadenza e prescrizionali relativi alle richieste da produrre all’INAIL per l’accesso alle prestazioni erogate dall’Istituto, la norma stabilisce che nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.  I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico. Tale disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.

Contributi alle imprese per la sicurezza
La norma prevede il trasferimento di 50 milioni di euro, da parte dell’INAIL ad Invitalia, da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale.

Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19
Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, che – in conseguenza dll’emergenza epidemiologica – hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è istituito un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire loro una indennità, nei limiti di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020. Con un successivo Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente Decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione di tale indennità.

La proposta di Manageritalia
Una quota parte di questo stanziamento sarà utilizzata per attribuire una indennità anche ai liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza private. È del tutto evidente che il limite di spesa di 300 milioni sarà del tutto insufficiente per sostenere economicamente tutte le categorie indicate. Si chiede pertanto un aumento dello stanziamento.

Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti
A decorrere dal l’entrata in vigore del Decreto, l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Fino alla scadenza di tale termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604. Resta, dunque, la possibilità di ricorrere al licenziamento individuale per motivi disciplinari.
Restano esclusi da questa tutela i lavoratori domestici e di cura i quali sono assoggettati a differenti regole per il recesso e per i quali continueranno a valere le regole ordinarie.

La proposta di Manageritalia
A proposito di questa norma di esclusione temporanea, resta da chiarire se nell’ambito dell’applicazione vi rientrino anche i dirigenti. Non vi è una esclusione esplicita, come nel caso del lavoro domestico, tuttavia il riferimento alla legge n.604/66 fa sorgere alcuni dubbi in quanto il rapporto di lavoro del dirigente non è assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti individuali di cui alla legge n. 604/66. Riteniamo invece che l’intenzione del Governo, più volte manifestata dal Presidente del Consiglio, fosse quella di salvaguardare tutti i posti di lavoro, nessuno escluso, e pertanto la norma va modificata nel senso indicato.
In sede di conversione del Decreto, Manageritalia cercherà di intervenire per far in modo che non vi sia alcun dubbio in merito all’applicabilità della norma anche ai dirigenti.

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica, Manageritalia cercherà anche di intervenire sul legislatore per chiedere agevolazioni fiscali per l’anticipo della prestazione di previdenza complementare. In particolare si chiede di prevedere che i Fondi di previdenza complementare possano concedere ai lavoratori nei casi di sottoscrizione di accordi di temporanea riduzione della retribuzione o per quelli i cui datori di lavoro hanno attivato gli ammortizzatori sociali previsti dal decreto-legge n. 18/20, un anticipo ad hoc, che integri la riduzione della retribuzione.
L’intervento legislativo è finalizzato a prevedere l’applicazione di una tassazione agevolata, in quanto, altrimenti, si dovrebbe applicare l’aliquota del 23%. L’aliquota agevolata del 15% viene già applicata all’istituto della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) fino al 15° anno di iscrizione; poi per ogni anno successivo al quindicesimo viene sottratto uno 0,3% fino ad arrivare all’aliquota minima di tassazione del 9%.

2) Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese artt.60-71

Rinvio di adempimenti fiscali e contributivi
Il primo passo in questa direzione prevede che tutti gli adempimenti fiscali e contributivi in scadenza il 16 marzo siano sospesi per tutti i contribuenti e rinviati al 20 marzo.
Sono molti i settori per i quali scatta la sospensione fino al 31 maggio dei pagamenti di ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e dell’Iva di marzo; si va dal trasporto merci al turismo alla ristorazione, allo sport, alla cultura, all’educazione e la sospensione dei versamenti è per tutti i contribuenti a prescindere dal tetto di fatturato di 2 milioni di euro previsto per imprese, autonomi e professionisti di altri settori. In questo secondo grande gruppo rientra certamente anche il commercio al dettaglio, pesantemente colpito dalla serrata imposta per contenere il contagio.
Il pagamento si potrà fare in unica soluzione o rateizzabile in 5 rate.
Il Decreto dispone la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo il periodo di sospensione (30 giugno 2020). Fino al 31 maggio 2020 sono sospese le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.
Restano esclusi dal rinvio le comunicazioni dei dati relativi al 730 precompilato come quelle degli oneri detraibili in scadenza il 31 marzo.
Il Decreto dispone anche il differimento al 31 maggio 2020 della rata del 28 febbraio relativa alla cosiddetta rottamazione-ter e della rata in scadenza il 31 marzo del cosiddetto saldo e stralcio.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, a seguito del Decreto, ha chiuso tutti i suoi sportelli che erogano servizi al pubblico, sull’intero territorio nazionale fino al termine dell’emergenza. Il personale dell’Ente, attraverso attività di back office, garantirà l’operatività e la fruibilità dei servizi online, disponibili h24 sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull’App Equiclick, fornendo assistenza con i consueti canali di ascolto che, per l’occasione, sono stati potenziati con nuovi indirizzi mail per eventuali richieste di assistenza, urgenti e indifferibili, riferite, ad esempio, a procedure attivate prima del periodo sospensivo. Per informazioni e assistenza è disponibile anche il contact center di Agenzia delle entrate-Riscossione, al numero unico 06 01 01.

Premio ai lavoratori dipendenti
È previsto un premio di 100 euro per il mese di marzo 2020 ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che abbiano continuato a lavorare nella sede di lavoro nonostante l’emergenza. Il premio spetta a chi ha il reddito inferiore a 40mila euro l’anno ed è esentasse. Viene rapportato ai giorni di lavoro in sede e viene dato in via automatica dal datore di lavoro, se possibile nella busta paga di aprile o comunque entro il conguaglio di fine anno.

Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, come misura preventiva di contenimento del contagio del virus COVID-19, si introduce un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un importo massimo del credito d’imposta di 20.000 euro, a favore di tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione.

Credito d’imposta per piccole attività commerciali
Si prevede per i soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di negozi e botteghe al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica. La misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali.

Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica
Si introduce una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si estendono inoltre le disposizioni previste per le erogazioni liberali effettuate in favore delle popolazioni colpite da calamità o da eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti. Le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

Menzione per la rinuncia alle sospensioni
I contribuenti che decidano di non avvalersi di una delle sospensioni di versamenti previste dal Decreto possono chiedere che della circostanza sia data comunicazione sul sito istituzionale del MEF, al fine di ritrarne il conseguente vantaggio in termini di immagine nei confronti dell’opinione pubblica.

3) Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario artt.49-59

Ampliamento del fondo di garanzia   
È previsto l’ampliamento ed il potenziamento del fondo di garanzia per le Pmi, dotato di 1,2 miliardi in più, garanzie statali a sostegno della moratoria delle banche alle imprese per 1,73 miliardi di euro oltre ad un sostegno fiscale alla cessione dei crediti deteriorati.
In particolare il fondo garanzia Pmi vede ampliare e semplificare il suo raggio d’azione per i prossimi 9 mesi. Per la garanzia diretta la percentuale massima di copertura sarà dell’80% (90% per controgaranzia dei Confidi) per importi massimi garantiti per singola impresa di 1,5 milioni. Oltre la soglia di 1,5 milioni, e fino a un tetto di 5 milioni, la percentuale di copertura del finanziamento dovrebbe essere stabilita in base al modello di rating che attualmente regola il funzionamento del Fondo. Inoltre, per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500mila euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

Rimborsi ai risparmiatori danneggiati dalle banche
Per i risparmiatori danneggiati dalle banche poste in liquidazione ci sarà tempo fino al 18 giugno (il termine è attualmente fissato al 18 aprile) per richiedere il risarcimento del Fondo Indennizzo Risparmiatori. Agli azionisti e agli obbligazionisti potrà essere inoltre erogato un anticipo pari al 40% dell’importo spettante deliberato dalla Commissione tecnica in attesa del piano di riparto.

Sospensione dei mutui prima casa
Sono sospesi i pagamenti delle rate del mutuo sulla prima casa per chi è in difficoltà.
Nel caso di lavoratori autonomi, la sospensione è prevista per le partite Iva che come conseguenza della crisi autocertifichino di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. La misura, finanziata con 400 milioni di euro, sarà in vigore per 9 mesi e non prevede obbligo di presentare l’Isee.
Queste risorse servono ad applicare anche a lavoratori autonomi e professionisti la sospensione prevista dal Fondo Gasparrini per alcune categorie svantaggiate.

Misure di sostegno finanziario alle imprese
La disposizione è volta a incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l’obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità nel fronteggiare l’attuale contesto di incertezza economica. Si introduce la possibilità di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi. L’intervento consente alle imprese di anticipare l’utilizzo come crediti d’imposta, di tali importi, di cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell’immediato una riduzione del carico fiscale.

Supporto alla liquidità delle imprese attraverso meccanismi di Garanzia
Viene consentito alle banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A., di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza. La norma consente contestualmente a CDP di supportare le banche che erogano tali finanziamenti tramite specifici strumenti. Viene inoltre disposto che lo Stato possa concedere “controgaranzie” fino ad un massimo dell’80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato.

4) Misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza artt.1-18

Le norme contenute nel provvedimento prevedono un finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del SSN direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 ed un potenziamento di risorse umane del Ministero della Salute, dell’Inail e dell’istituto Superiore di sanità, nonché l’arruolamento straordinario e temporaneo di medici e infermieri militari.
Si propone anche la possibilità di trattenere in servizio il personale del Servizio sanitario nazionale che avrebbe i requisiti per il collocamento in quiescenza, solo nell’eventualità in cui non sia possibile diversamente procedere al reclutamento di personale.
In caso di necessità, il capo della protezione civile potrà requisire “in uso o in proprietà da ogni soggetto pubblico o privato” oltre ai presidi sanitari e medico-chirurgici, anche i macchinari e le altre dotazioni per le terapie intensive.
I prefetti invece potranno provvedere alla requisizione in uso di “strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità”, per ospitarvi chi deve fare la quarantena e non può restare a casa. Per fronteggiare l’emergenza strutture sanitarie private, accreditate e non, dovranno mettere a disposizione il personale sanitario, i locali e le apparecchiature. Le prestazioni saranno remunerate dalle regioni con una somma di denaro a titolo di indennità.
Il nuovo Decreto legge stanzia 50 milioni e prevede che Invitalia, in qualità di soggetto gestore delle principali agevolazioni nazionali alle imprese, è autorizzata a erogare finanziamenti a fondo perduto o contributi in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese che producono dispositivi di protezione individuale e medicali, per assicurarne l’adeguata fornitura nel periodo di emergenza.
Una norma sancisce che il presidente del Consiglio con un suo Decreto nomina un commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure sanitarie di contenimento e contrasto dell’emergenza Coronavirus. Il Commissario, come annunciato dal premier Giuseppe Conte, è l’amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri.

5) Ulteriori disposizioni art. 72-127

Fondo di promozione del Made in Italy
Il Decreto legge istituisce un fondo da ripartire per la promozione integrata presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all’internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, tra i quali il piano straordinario di sostegno al made in Italy realizzato tramite l’ICE.
Per il Fondo promozione integrata ci sono solo 150 milioni, una cifra di gran lunga inferiore a quella diffusa in precedenza.

Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese
Introduce disposizioni per favorire l’applicazione e lo sviluppo del lavoro agile e più in generale la diffusione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto degli effetti dell’imprevedibile emergenza epidemiologica, attraverso la semplificazione delle procedure di acquisto di servizi informatici in cloud che supportano necessariamente i processi digitale di erogazione dei servizi per via telematica.

Documenti d’identità
I documenti di riconoscimento e di identità scaduti possono essere comunque utilizzati fino al 31 agosto 2020. La carta d’identità tuttavia non sarà valida per andare all’estero perché in quel caso vale la data di scadenza indicata nel documento e dunque si dovrà utilizzare il passaporto.

Rinvio per i bilanci societari
È stata introdotta una norma che consente alle società di rinviare le assemblee di bilancio e per le nomine dei cda fino alla fine del prossimo luglio, se le adunanze sono in seconda convocazione, oppure a fine giugno per la prima (o unica) convocazione. La norma vale per tutte le società, quotate e no, private e pubbliche. Sono incluse anche cooperative e mutue assicuratrici.
Il testo istituisce innanzitutto una proroga della data utile, che dai canonici 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio previsti dal Codice civile slittano a 180, quindi dando tempo sino a tutto giugno, anche in deroga agli statuti. Il Decreto favorisce tutte le possibilità di partecipazione da remoto, anche oltre o in deroga alle previsioni dello statuto: allarga così la possibilità di manifestazione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento in assemblea attraverso mezzi di telecomunicazione. Lo stesso svolgimento integrale dell’assemblea potrebbe avvenire in via esclusivamente virtuale; sarà però necessario che gli strumenti utilizzati permettano l’identificazione dei partecipanti, al netto di voto e interventi telematici. Va precisato che tutte queste disposizioni non sono un obbligo. Ogni società potrà decidere se utilizzarle o seguire le vie tradizionali. Solo per le società a responsabilità limitata viene espressamente ammesso che l’espressione del voto potrà avvenire in forma scritta. Tutte queste norme si potrebbero applicare anche dopo il 31 luglio. Il Decreto precisa infatti che le disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 o entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da Covid-19.

Rimborsi dei contratti di soggiorno e dell’acquisto di biglietti
I contratti di soggiorno, i biglietti per spettacoli, musei, cinema e teatri non utilizzati a causa della chiusura decisa dal Governo saranno rimborsati facendo istanza al venditore entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto e allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza, provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione. Una simile procedura è già stata applicata ai biglietti di viaggio e ai pacchetti turistici per i quali il Decreto del 2 marzo scorso ha già previsto che gli organizzatori possono offrire ai clienti un altro pacchetto, il rimborso entro 14 giorni, o un voucher da utilizzare entro un anno dall’annullamento del viaggio.

Raccomandate e pacchi
I postini consegneranno raccomandate e pacchi dopo aver accertato la presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda.

Piattaforme per la didattica nelle scuole
Vengono stanziati 85 milioni per il sostegno alla didattica a distanza per aiutare gli studenti meno abbienti e per formare i docenti. I presidi potranno organizzare le attività da remoto e lasciare gli istituti aperti solo per le attività indifferibili. La presenza del personale Ata (tecnico-amministrativo) verrà prevista solo nei casi di stretta necessità, individuati dai dirigenti scolastici.
Altri 43,5 milioni di euro sono stanziati per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici al momento del rientro, risorse che le scuole potranno utilizzare per acquistare materiali per le pulizie, ma anche saponi e gel igienizzanti. Garantita la salvaguardia delle supplenze brevi: nessuno perderà il posto.
Viene istituito un Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca con una dotazione pari a 50 milioni di euro per incentivare le attività formative e i servizi agli studenti erogati con modalità a distanza.

Revisioni auto
In considerazione dello stato di emergenza nazionale i veicoli che devono sottoporsi all’attività di revisione entro il 31 luglio 2020 sono autorizzati a circolare fino al 31 ottobre 2020.

Segnaliamo infine che in sede di approvazione del Decreto, il Governo è intervenuto inserendo norme urgenti per il settore aereo. Con un articolo ha stabilito che, nel caso anche nella seconda gara non si faccia avanti alcun compratore della compagnia aerea di bandiera Alitalia, autorizza la costituzione di una nuova società interamente controllata dal ministero dell’Economia e delle Finanze oppure controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica, anche indiretta. La newco si farà carico dei complessi aziendali di Alitalia e di Alitalia Cityliner spa, entrambe in amministrazione straordinaria.
Allo stesso tempo a favore del settore del trasporto aereo viene istituito un fondo specifico con una dotazione di 600 milioni di euro che servirà a compensare le compagnie dai danni subiti a causa della sospensione delle loro attività.


I provvedimenti approvati dall’inizio dell’emergenza Coronavirus
Il Decreto legge 17 marzo 2020, n.18 è l’ultimo di una serie di provvedimenti che hanno ottenuto il via libera dell’esecutivo negli ultimi giorni.
Dal 21 febbraio al 9 marzo sono stati adottati dal Governo decreti legge, decreti del Presidente del Consiglio e ordinanze.
Per quanto riguarda i quattro decreti legge:
Con il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito nella legge n.13 del 5 marzo 2020, gli italiani hanno iniziato a toccare con mano la quarantena e fare i conti con divieti e restrizioni.
Il Decreto-legge 2 marzo 2020, n.9 ha sospeso versamenti di tasse, bollette e contributi. Nella logica dell’emergenza continua sono arrivati anche altri due decreti d’urgenza.
Il Decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 sulla giustizia, con la sospensione dell’attività giudiziaria.
Il Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 ha fissato le regole per l’assunzione di 20mila unità tra medici e infermieri, autorizzando in deroga l’acquisto di presidi e attrezzature per sostenere l’emergenza continua nelle strutture sanitarie.


Ricordiamo anche che le Parti sociali, su impulso del Governo (DPCM 11 marzo 2020), hanno sottoscritto il 14 marzo 2020, un “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, per assicurare la “rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro” sull’intero territorio nazionale. Il Protocollo contiene disposizioni e consigli operativi per aziende e lavoratori.
Al fine del distanziamento sociale viene indicato quale mezzo preferenziale, laddove possibile, l’attivazione dello smartworking per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza.
A tal proposito, il nuovo Decreto legge prevede il diritto di precedenza del lavoro agile (art.38) per i lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie.
A causa dell’emergenza, delle misure di contenimento adottate dal Governo e della fortissima riduzione del flusso di commesse e consumatori che ha interessato numerosi settori merceologici e produttivi, molte imprese hanno sospeso (o si accingono a sospendere) temporaneamente l’attività aziendale.
Pertanto è stato raccomandato ai datori di lavoro di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori di periodi di ferie o di congedi retribuiti nonché di altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.
In ossequio alle disposizioni restrittive sino ad oggi emanate dal Governo, in vigore fino al 3 aprile, ed ulteriormente consolidate dal Protocollo, la presenza fisica dei dipendenti nei locali aziendali dovrà essere ridotta al minimo. Ciascun dipendente dovrà portare con sé, in formato cartaceo, nella tratta dal proprio domicilio alla sede aziendale e viceversa una autocertificazione, modificata il 23 marzo e disponibile sul sito del Ministro dell’Interno.
Si consiglia anche di allegare una dichiarazione del datore di lavoro, su carta intestata della società, che specifichi l’appartenenza del lavoratore ad un segmento produttivo aziendale rimasto operativo.

(Contenuto a cura e di proprietà di Manageritalia – Roma, 23 marzo 2020)

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