La seconda parte del ccnl è dedicata al trattamento economico.
Le voci retributive previste, da corrispondersi per 14 mensilità, a prescindere da eventuali importi individuali concordati direttamente tra l'azienda e il dipendente, sono:
Minimo contrattuale mensile (art. 8)
Dal 1° luglio 2004, il minimo contrattuale mensile passa dai precedenti € 2.985,12 a € 3.000,00 lordi.
Vitto e alloggio (art. 7, comma 4)
In considerazione delle specificità tipiche dell'attività alberghiera, il ccnl dispone che i dirigenti debbano fruire del vitto e dell'alloggio in azienda o, in mancanza, della relativa indennità sostitutiva.Ai fini della determinazione del valore convenzionale del benefit o dell'indennità sostitutiva, sono fissati i seguenti importi:
Questo elemento retributivo viene corrisposto per 12 mensilità e non è considerato utile ai fini del tfr.
Scatti di anzianità (art. 11)
L'istituto degli scatti di anzianità viene abolito con decorrenza 1° novembre 1999. I dirigenti in servizio al 31 ottobre 1999, oltre naturalmente a mantenere quanto maturato a tale titolo, si vedranno corrispondere nel corso del biennio (dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2001), dal momento della maturazione di quello che sarebbe stato lo scatto di anzianità, un importo pari a 258,23 € mensili lorde, corrispondente a due scatti (129,11 € per coloro che avrebbero compiuto l'undicesimo scatto). Tale importo, naturalmente, non potrà essere assorbito da alcuna voce retributiva.
Elemento di maggiorazione (art. 10)
Si tratta di un elemento della retribuzione che veniva determinato in percentuale sugli elementi della retribuzione individuale di fatto considerati utili ai fini del tfr.Con decorrenza 1° ottobre 1995 si è stabilito di congelare in cifra fissa quanto maturato a tale titolo; conseguentemente i dirigenti assunti o nominati successivamente alla data del 30 settembre 1995 non percepiscono questo elemento di maggiorazione.
Superminimo contrattuale (art. 9, allegato E)
Gli accordi economici del 10 settembre 1997, 19 ottobre 1999, 31 luglio 2001, 16 giugno 2004, 19 febbraio 2008, 17 aprile 2012 e 15 marzo 2017 hanno previsto incrementi retributivi che non incidono sul minimo contrattuale mensile e che vengono conferiti a titolo di superminimo contrattuale in base alla decorrenza della nomina.
Gli importi relativi sono i seguenti:
dal 1° gennaio 1997 | L. 325.000 (167,85 €) lorde mensili |
dal 1° gennaio 1998 | L. 225.000 (116,20 €) lorde mensili |
dal 1° gennaio 1999 | L. 250.000 (129,11 €) lorde mensili |
dal 1° gennaio 2000 | L. 350.000 (180,76 €) lorde mensili |
dal 1° gennaio 2001 | L. 240.000 (123,95 €) lorde mensili |
dal 1° gennaio 2002 | L. 300.000 (154,94 €) lorde mensili |
dal 1° gennaio 2004 | € 260,00 lorde mensili |
dal 1° gennaio 2005 | € 125,00 lorde mensili |
dal 1° gennaio 2006 | € 120,00 lorde mensili |
dal 1° gennaio 2008 | € 200,00 lorde mensili |
dal 1° gennaio 2009 | € 150,00 lorde mensili |
dal 1° gennaio 2010 | € 150,00 lorde mensili |
dal 1° aprile 2012 | € 200,00 lorde mensili |
dal 1° luglio 2013 | € 190,00 lorde mensili |
dal 1° aprile 2017 | € 90,00 lorde mensili |
dal 1° gennaio 2018 | € 100,00 lorde mensili |
dal 1° dicembre 2018 | € 160,00 lorde mensili |
Nella seguente tabella riepiloghiamo gli importi dovuti a titolo di superminimo contrattuale per gli anni 2017-2018:
Decorrenza nomina dirigente | Superminimo contrattuale | |||
dal | al | dal 1°/4/2017 | dal 1°/1/2018 | dal 1°/12/2018 |
30/9/97 | 2.357,81 € | 2.457,81 € | 2.617,81 € | |
1/10/97 | 31/12/97 | 2.189,96 € | 2.289,96 € | 2.449,96 € |
1/1/98 | 30/9/99 | 2.073,76 € | 2.173,76 € | 2.333,76 € |
1/10/99 | 31/12/99 | 1.944,65 € | 2.044,65 € | 2.204,65 € |
1/1/00 | 31/7/01 | 1.763,89 € | 1.863,89 € | 2.023,89 € |
1/8/01 | 31/12/01 | 1.639,94 € | 1.739,94 € | 1.899,94 € |
1/1/02 | 16/6/04 | 1.485,00 € | 1.585,00 € | 1.745,00 € |
17/6/04 | 31/12/04 | 1.225,00 € | 1.325,00 € | 1.485,00 € |
1/1/05 | 31/12/05 | 1.100,00 € | 1.200,00 € | 1.360,00 € |
1/1/06 | 18/2/08 | 980,00 € | 1.080,00 € | 1.240,00 € |
19/2/08 | 31/12/08 | 780,00 € | 880,00 € | 1.040,00 € |
1/1/09 | 31/12/09 | 630,00 € | 730,00 € | 890,00 € |
1/1/10 | 17/4/12 | 480,00 € | 580,00 € | 740,00 € |
18/4/12 | 31/12/12 | 280,00 € | 380,00 € | 540,00 € |
1/1/13 | 90,00 € | 190,00 € | 350,00 € |