Dall’ottobre 1995, nel settore turismo appare una nuova organizzazione imprenditoriale: l’Aica (Associazione italiana Confindustria Alberghi).
Conseguentemente, da quella data, Manageritalia, per i dirigenti che operano nel settore alberghiero stipula due distinti contratti collettivi nazionali di lavoro.

ll rinnovo del CCNL per i dirigenti delle aziende dell’industria alberghiera aderenti ad AICA, sottoscritto il 2 luglio 2026 da Manageritalia e AICA, conferma la centralità del contratto nazionale quale strumento di tutela della dirigenza e di competitività delle imprese.

L’accordo, valido fino al 31 dicembre 2028, introduce importanti novità sul piano economico e del welfare contrattuale, rafforza gli strumenti per la formazione e le politiche attive, semplifica il sistema delle agevolazioni contributive e promuove misure a sostegno dell’occupazione manageriale, del ricambio generazionale e della parità di opportunità.

Il contratto si divide in sette parti, che raggruppano articoli inerenti a:

  • Costituzione del rapporto
  • Trattamento economico
  • Svolgimento del rapporto
  • Welfare contrattuale e agevolazioni contributive
  • Forme di tutela del rapporto
  • Cessazione del rapporto
  • Disposizioni generali e finali

Costituzione del rapporto

La prima parte del contratto, con gli articoli:

  1. applicabilità
  2. assunzione
  3. contratto a termine
  4. modalità di assunzione del dirigente temporaneo
  5. agevolazioni contributive per nuove assunzioni o nomine di dirigenti
  6. periodo di prova

 

tratta della costituzione del rapporto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente presso le aziende dell’industria alberghiera.

L’art. 1 (applicabilità) contiene una declaratoria di carattere generale al fine di definire la figura giuridica del dirigente. Con il rinnovo del 2 luglio 2026 le Parti hanno inoltre ribadito l’impegno a contrastare il dumping contrattuale e a promuovere la piena applicazione del CCNL quale strumento di tutela della dirigenza e di competitività delle imprese.

L’art. 2 descrive gli elementi che devono risultare dalla lettera di assunzione o nomina, per la quale è necessario l’atto scritto controfirmato per accettazione dal dirigente, e stabilisce che ogni eventuale variazione delle condizioni di assunzione dovrà anch’essa essere comunicata per iscritto. L’eventuale mancanza di atto scritto non determina tuttavia la nullità del contratto. È comunque evidente come sia nell’interesse del dirigente ottenere la lettera di assunzione per poter documentare le condizioni e le modalità del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda il contratto a termine (art. 3), il ccnl rimanda alle norme di legge che, per i dirigenti, consente la stipula di questo tipo di contratto, purché di durata non superiore a cinque anni; il dirigente può recedere da esso trascorso un triennio e osservata la disposizione dell’art. 2118 del codice civile.

L’art. 4 disciplina le agevolazioni contributive fruibili in caso di assunzione di un dirigente temporaneo (temporary manager). Il rinnovo del 2026 prevede che anche per questa tipologia di rapporto possano trovare applicazione le agevolazioni contributive previste dal contratto.

L’art. 5 disciplina le agevolazioni contributive per le nuove assunzioni o nomine di dirigenti. Il rinnovo ha semplificato il sistema degli incentivi, prevedendo che le agevolazioni siano fruibili una sola volta nell’arco della carriera del dirigente e, di norma, per un periodo massimo di due anni. È inoltre confermata, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2028, l’agevolazione contributiva destinata ai dirigenti assunti o nominati con una retribuzione annua lorda non superiore a 70.000 euro, nonché specifiche misure a favore dell’occupazione manageriale nel Mezzogiorno.

Il ccnl prevede espressamente la possibilità di fissare con atto scritto, a pena di nullità, un periodo di prova (art. 6) per il solo caso di assunzione (e non di promozione di personale già in servizio). La durata massima stabilita è di 6 mesi.

Tra le novità introdotte dall’accordo di rinnovo del 2 luglio 2026 figura, inoltre, l’istituto dell’invecchiamento attivo (art. 9 dell’Accordo), finalizzato a favorire il trasferimento delle competenze e il ricambio generazionale. La nuova disciplina consente di instaurare un rapporto di lavoro a tempo determinato, anche a tempo parziale, con dirigenti prossimi all’età pensionabile per lo svolgimento di attività di tutoraggio e mentoring.

 

Trattamento economico

La seconda parte del ccnl è dedicata al trattamento economico.
Le voci retributive previste, da corrispondersi per 14 mensilità, a prescindere da eventuali importi individuali concordati direttamente tra l’azienda e il dipendente, sono:

  • minimo contrattuale mensile
  • valutazione attribuita a vitto e alloggio
  • eventuale superminimo contrattuale
  • eventuale elemento di maggiorazione
  • eventuali scatti di anzianità

Minimo contrattuale mensile (art. 8)
Dal 1° luglio 2004, il minimo contrattuale mensile passa dai precedenti € 2.985,12 a € 3.000,00 lordi.

Vitto e alloggio (art. 7, comma 4)
In considerazione delle specificità tipiche dell’attività alberghiera, il ccnl dispone che i dirigenti debbano fruire del vitto e dell’alloggio in azienda o, in mancanza, della relativa indennità sostitutiva.Ai fini della determinazione del valore convenzionale del benefit o dell’indennità sostitutiva, sono fissati i seguenti importi:

  • 72,30 € lorde mensili per vitto;
  • 72,30 € lorde mensili per alloggio.

Questo elemento retributivo viene corrisposto per 12 mensilità e non è considerato utile ai fini del tfr.

Superminimo contrattuale (art. 9, allegato E)
Gli accordi economici del 10 settembre 1997, 19 ottobre 1999, 31 luglio 2001, 16 giugno 2004, 19 febbraio 2008, 17 aprile 2012, 15 marzo 2017, 12 settembre 2023 e 2 luglio 2026 hanno previsto incrementi retributivi che non incidono sul minimo contrattuale mensile e che vengono conferiti a titolo di superminimo contrattuale in base alla decorrenza della nomina.

Gli importi relativi sono i seguenti:

dal 1° gennaio 1997L. 325.000 (167,85 €) lordi mensili
dal 1° gennaio 1998L. 225.000 (116,20 €) lordi mensili
dal 1° gennaio 1999L. 250.000 (129,11 €) lordi mensili
dal 1° gennaio 2000L. 350.000 (180,76 €) lordi mensili
dal 1° gennaio 2001L. 240.000 (123,95 €) lordi mensili
dal 1° gennaio 2002L. 300.000 (154,94 €) lordi mensili
dal 1° gennaio 2004€ 260,00 lordi mensili
dal 1° gennaio 2005€ 125,00 lordi mensili
dal 1° gennaio 2006€ 120,00 lordi mensili
dal 1° gennaio 2008€ 200,00 lordi mensili
dal 1° gennaio 2009€ 150,00 lordi mensili
dal 1° gennaio 2010€ 150,00 lordi mensili
dal 1° aprile 2012€ 200,00 lordi mensili
dal 1° luglio 2013€ 190,00 lordi mensili
dal 1° aprile 2017€   90,00 lordi mensili
dal 1° gennaio 2018€ 100,00 lordi mensili
dal 1° dicembre 2018€ 160,00 lordi mensili
dal 1° ottobre2023€ 200,00 lordi mensili
dal 1° luglio 2024€ 150,00 lordi mensili
dal 1° settembre 2025€ 200,00 lordi mensili

Nella seguente tabella riepiloghiamo gli importi dovuti a titolo di superminimo contrattuale per gli anni 2023-2025:

Decorrenza nomina dirigenteSuperminimo contrattuale
dalaldal 1°/10/2023dal 1°/07/2024dal 1°/09/2025dal 1°/07/2026dal 1°/07/2027dal 1°/07/2028
 30/9/97€ 2.817,81€ 2.967,81€3.167,81€ 3.267,81€ 3.357,81€3.417,81
1/10/9731/12/97€ 2.649,96€ 2.799,96€ 2.999,96€ 3.099,96€ 3.189,96€ 3.249,96
1/1/9830/9/99€ 2.533,76€ 2.683,76€ 2.883,76€ 2.983,76€ 3.073,76€ 3.133,76
1/10/9931/12/99€ 2.404,65€ 2.554,65€ 2.754,65€ 2.854,65€ 2.944,65€ 3.004,65
1/1/0031/7/01€ 2.223,89€ 2.373,89€ 2.573,89€ 2.673,89€ 2.763,89€ 2.823,89
1/8/0131/12/01€ 2.099,94€ 2.249,94€ 2.449,94€ 2.549,94€ 2.639,94€ 2.699,94
1/1/0216/6/04€ 1.945,00€ 2.095,00€ 2.295,00€ 2.395,00€ 2.485,00€ 2.545,00
17/6/0431/12/04€ 1.685,00€ 1.835,00€ 2.035,00€ 2.135,00€ 2.225,00€ 2.285,00
1/1/0531/12/05€ 1.560,00€ 1.710,00€ 1.910,00€ 2.010,00€ 2.100,00€ 2.160,00
1/1/0618/2/08€ 1.440,00€ 1.590,00€ 1.790,00€ 1.890,00€ 1.980,00€ 2.040,00
19/2/0831/12/08€ 1.240,00€ 1.390,00€ 1.590,00€ 1.690,00€ 1.780,00€ 1.840,00
1/1/0931/12/09€ 1.090,00€ 1.240,00€ 1.440,00€ 1.540,00€ 1.630,00€ 1.690,00
1/1/1017/4/12€    940,00€ 1.090,00€ 1.290,00€ 1.390,00€ 1.480,00€ 1.540,00
18/4/1231/12/12€    740,00€    890,00€ 1.090,00€ 1.190,00€ 1.280,00€ 1.340,00
1/1/1311/9/23€    550,00€    700,00€   900,00€  1.000,00€  1.090,00€  1.150,00
12/9/2330/6/23€    200,00€    350,00€    550,00€    650,00€    740,00€    800,00
1/7/26       —       —       —€   100,00€   190,00€    150,00

Elemento di maggiorazione (art. 10)
Si tratta di un elemento della retribuzione che veniva determinato in percentuale sugli elementi della retribuzione individuale di fatto considerati utili ai fini del tfr.Con decorrenza 1° ottobre 1995 si è stabilito di congelare in cifra fissa quanto maturato a tale titolo; conseguentemente i dirigenti assunti o nominati successivamente alla data del 30 settembre 1995 non percepiscono questo elemento di maggiorazione.

Scatti di anzianità (art. 11)
L’istituto degli scatti di anzianità viene abolito con decorrenza 1° novembre 1999. I dirigenti in servizio al 31 ottobre 1999, oltre naturalmente a mantenere quanto maturato a tale titolo, si vedranno corrispondere nel corso del biennio (dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2001), dal momento della maturazione di quello che sarebbe stato lo scatto di anzianità, un importo pari a 258,23 € mensili lorde, corrispondente a due scatti (129,11 € per coloro che avrebbero compiuto l’undicesimo scatto). Tale importo, naturalmente, non potrà essere assorbito da alcuna voce retributiva.

Svolgimento del rapporto

La parte terza del ccnl, con gli articoli:

  • 13. etica del servizio
  • 14. prestazione lavorativa
  • 15. ferie
  • 16. congedo matrimoniale
  • 17. festività
  • 18. aspettativa
  • 19. trasferimento
  • 20. trasferte
  • 21. malattia e infortunio
  • 22. congedi per prevenzione medica
  • 23. maternità e paternità
  • 24. trasferimento di proprietà dell’azienda
  • 25. aggiornamento e formazione professionale per i dirigenti, politiche attive e outplacement (CFMT)
  • 26. servizi di welfare per il dirigente e i familiari (CFMT)
  • 26. responsabilità civili,  penali ed erariali
  • 27. mutamento di posizione

è dedicata allo svolgimento del rapporto di lavoro e in particolar modo agli istituti giuslavoristici di più frequente applicazione nel corso del rapporto stesso. I primi due articoli della parte terza del contratto sono strettamente correlati tra loro. Entrambi disciplinano la prestazione lavorativa sotto due aspetti diversi, fra loro complementari, che possono definirsi “qualitativo” (etica del servizio – art. 13) e “quantitativo” (prestazione lavorativa – art. 14). In particolare quest’ultimo contiene disposizioni in merito all’orario di lavoro e al riposo settimanale.

I dirigenti hanno diritto a un periodo annuale di ferie (art. 15) pari a 30 giorni. Nel computo dei giorni di ferie devono essere ovviamente esclusi i giorni di riposo settimanale e le festività. Il ccnl contiene inoltre alcune disposizioni in merito all’eventuale erogazione dell’indennità sostitutiva delle ferie annualmente non godute. Tale corresponsione dovrebbe in ogni modo verificarsi in via eccezionale, in quanto il fine di questo istituto è quello di consentire ai dirigenti il recupero psico-fisico delle energie lavorative. Per quanto riguarda il congedo matrimoniale (art. 16), per i dirigenti è prevista una normativa analoga a quella in vigore per il resto del personale (un congedo retribuito pari a 15 giorni di calendario).

L’art. 17 (festività) rimanda alla normativa contrattuale in vigore per i quadri di categoria A per quanto riguarda il trattamento economico e normativo delle festività.

L’art. 18 sull’aspettativa, invece, prevede e disciplina la possibilità di sospensione del rapporto di lavoro per un massimo di 6 mesi, a richiesta del dipendente e per giustificati motivi, che deve essere accolta dal datore di lavoro, il quale può decidere se retribuire o meno, in tutto o in parte, il dirigente. Il periodo di aspettativa può essere eccezionalmente prolungato a mesi 12 in caso di malattia o infortunio non dipendente da cause di servizio; viene, inoltre, considerato valido agli effetti del tfr e dell’indennità sostitutiva del preavviso.La disciplina relativa al trasferimento (art. 19) prevede la possibilità per l’azienda – a fronte di comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive – di trasferire il dirigente in una sede lavorativa diversa da quella iniziale risultante dall’atto dell’assunzione. La norma contrattuale disciplina le modalità con cui vengono regolati tali trasferimenti (preavviso, rimborsi spese, indennità supplementare). Viene infine previsto il caso di licenziamento per mancata accettazione del trasferimento, oltre a un’ipotesi di dimissioni “qualificate” rassegnate per la mancata accettazione del trasferimento.

L’art. 20 sulle trasferte prevede il regime economico da applicare al personale dirigenziale che viene temporaneamente inviato a eseguire la propria prestazione lavorativa in luogo diverso dall’abituale sede di lavoro.

Nel caso di malattia e infortunio (art. 21), il ccnl prevede per i dirigenti un periodo di comporto per sommatoria, pari a 12 mesi (computati nell’arco di un biennio dal primo evento morboso), con corresponsione dell’intera retribuzione, con possibilità di richiedere successivamente un periodo di aspettativa (eventualmente non retribuita) pari a un massimo di 12 mesi. Il rapporto può quindi essere risolto da entrambe le parti, previa corresponsione di un’indennità sostitutiva del preavviso pari a quella prevista in caso di licenziamento. Non si computano i giorni di ricovero nelle strutture sanitarie e le assenze insorte a causa di malattie degenerative e/o invalidanti, per le giornate di assenza riferite a tali eventi è dovuta l’intera retribuzione per un periodo massimo di 6 mesi, computabili sempre nell’arco di un biennio. Per quanto riguarda l’infortunio dipendente da causa di servizio o la malattia professionale, al dirigente è garantita la conservazione del posto di lavoro, con corresponsione della retribuzione fino a un massimo di ventiquattro mesi dal giorno in cui si è verificato l’infortunio. L’azienda deve inoltre stipulare, a proprie spese e nell’interesse del dirigente, una polizza contro gli infortuni, sia professionali che extra-professionali. Dal 1° gennaio 2024 tale tutela è inserita nella Convenzione Pastore (garanzia contrattuale “infortuni”).

L’accordo di rinnovo del 2 luglio 2026 (art. 6) adegua, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il premio della Garanzia Infortuni Pastore, portandolo da 410,00 a 560,00 euro annui per assicurato, e introduce con la stessa decorrenza — con riferimento alla tutela per invalidità permanente parziale da infortunio extraprofessionale — un limite minimo di invalidità del 3% e una franchigia di tre punti percentuali per le invalidità comprese fra il 3% e il 10%. Per il dirigente in prova il periodo di comporto non può, in ogni caso, eccedere il termine di scadenza della prova concordato in sede di assunzione.

Gravi patologie: l’accordo di rinnovo del 2 luglio 2026 (art. 12) introduce, a decorrere dal 1° luglio 2026, un nuovo comma 5bis all’art. 21, in base al quale ai dirigenti che, superato il periodo di comporto ordinario, usufruiscano — ai sensi della Legge 18 luglio 2025, n. 106 — del congedo non retribuito fino a un massimo di 24 mesi (continuativi o frazionati) per l’insorgere di malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, con un grado di invalidità pari almeno al 74%, è dovuta, per l’intero periodo di congedo e a totale carico del datore di lavoro, la contribuzione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa Fasdac.

L’art. 22 sancisce il diritto ad un giorno di congedo retribuito ogni biennio per l’utilizzo dei voucher Fasdac di medicina preventiva.Per quanto concerne la maternità e la paternità (art. 23) occorre comunque fare riferimento all’insieme delle norme di legge che tutelano tale evento. Le disposizioni contrattuali si limitano a definirne gli aspetti retributivi (intera retribuzione per il periodo di assenza obbligatoria, 30% della retribuzione per quella facoltativa post-partum). Con l’accordo di rinnovo del 2 luglio 2026 (art. 11 – Genitorialità), le Parti hanno inoltre confermato il proprio impegno a sostenere il programma “Un Fiocco in Azienda”, volto a promuovere un ruolo più attivo dei padri e a facilitare il rientro al lavoro delle neomamme, sulla base di intese che saranno formalizzate a latere del ccnl.

Relativamente all’eventualità di trasferimento di proprietà dell’azienda (art. 24), il ccnl, oltre a contenere un richiamo all’art. 2112 del Codice civile ai fini della tutela dei diritti dei lavoratori – e quindi anche dei dirigenti – eventualmente coinvolti, precisa che nella nozione di “trasferimento di proprietà dell’azienda” debbano comprendersi i casi di concentrazioni, fusioni e scorpori. L’articolo prevede inoltre il caso di dimissioni rassegnate in occasione dell’evento.

Con l’inserimento dell’art. 25 riguardante l’aggiornamento e formazione professionale per i dirigenti, le politiche attive e l’outplacement  è stata riconosciuta l’importanza della formazione professionale del dirigente, stabilendo l’adesione al Centro di formazione per il management del terziario (CFMT). Tale ente si occupa anche dell’erogazione di misure di politiche attive e di accompagnamento professionale, oltre che dell’implementazione e gestione della piattaforma per il welfare contrattuale (art. 26). A tal proposito, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e dal 1° gennaio 2025 è prevista l’introduzione di un contributo welfare obbligatorio di euro 1.000,00 annui a carico del datore di lavoro e spendibili dal dirigente tramite questa piattaforma.

Per il triennio 2026-2028, l’accordo di rinnovo del 2 luglio 2026 (art. 4) riconosce ai dirigenti un credito welfare contrattuale complessivo non inferiore a 5.600,00 euro, erogato in tre quote (2.600,00 euro per il 2026, 1.500,00 euro per il 2027 e 1.500,00 euro per il 2028). Con la stessa decorrenza, il contributo annuo dovuto al CFMT (art. 25, comma 6) è rideterminato in 308,00 euro a carico del datore di lavoro e 148,00 euro a carico del dirigente. Sempre a decorrere dal 1° luglio 2026, il contributo per le politiche attive di ricollocazione (art. 25, comma 9) è fissato in 2.000,00 euro ed è esteso anche alle risoluzioni consensuali del rapporto, con l’eccezione dei dirigenti che al momento della cessazione abbiano già compiuto 64 anni.

L’art. 27 del ccnl contiene alcune disposizioni che mirano a tutelare il dirigente dal rischio di responsabilità civili e penali conseguenti allo svolgimento delle proprie mansioni, tramite un coinvolgimento delle aziende che, oltre ad assumere le responsabilità di natura civile verso terzi, sono tenute a sostenere tutte le spese relative a eventuali procedimenti penali e/o erariali nei confronti del dirigente e, in caso di privazione della libertà personale, a conservargli il posto di lavoro erogando la relativa retribuzione. Le garanzie e le tutele previste dal ccnl sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dirigente.

L’art. 28 riguardante il mutamento di posizione prevede un’ipotesi di dimissioni “qualificate” rassegnate nel caso in cui si verifichi un mutamento di mansioni sostanzialmente incidente sulla posizione ricoperta.

Welfare contrattuale e agevolazioni contributive

I dirigenti delle aziende alberghiere, oltre a essere iscritti obbligatoriamente all’Inps nella gestione dei lavoratori dipendenti, usufruiscono di trattamenti previdenziali integrativi istituiti dal ccnl e gestiti dal Fondo Mario Negri e dall’Associazione Antonio Pastore, oltre a una forma di assistenza sanitaria integrativa del servizio sanitario nazionale gestita dal Fondo Mario Besusso (Fasdac).In particolare, il Fondo di previdenza complementare “Mario Negri” (art. 29) offre un trattamento pensionistico complementare a quello erogato dall’Inps o da altro istituto previdenziale pubblico sostitutivo e, a fronte di almeno  5 anni di anzianità contributiva, consente al dirigente, che abbia raggiunto l’età prescritta e percepisca una pensione di vecchiaia da parte di un istituto di assicurazione obbligatoria, di contare su una pensione suppletiva, erogabile con le modalità e nei limiti fissati dal regolamento. Il Fondo “Mario Negri” gestisce inoltre forme speciali di assistenza ai dirigenti iscritti, quali, ad esempio, la concessione di mutui ipotecari a condizioni di particolare favore e l’assegnazione di borse di studio ai figli dei dirigenti. Il Fondo viene alimentato con contributi delle aziende e dei dirigenti. L’entità di tali contributi viene determinata in sede di rinnovo contrattuale.

Con il rinnovo del CCNL 2 luglio 2026, le aliquote contributive sono state così aggiornate:

  • a decorrere dal 1° gennaio 2026, il contributo ordinario a carico del dirigente è elevato all’1% al 2% della retribuzione convenzionale annua;
  • il contributo integrativo a carico del datore di lavoro passa dal 2,47% al 2,52% della retribuzione convenzionale annua;
  • dal 1° gennaio 2027 l’aliquota integrativa datoriale sale al 2,57%;
  • dal 1° gennaio 2028 l’aliquota integrativa datoriale sale al 2,62%.

Manageritalia, per potenziare il proprio sistema di previdenza integrativa, ha realizzato, per i dirigenti delle categorie rappresentate, un programma individuale di “terzo pilastro” gestito dall’Associazione Antonio Pastore (art. 30) con l’ausilio di Assidir, intermediario assicurativo di Manageritalia. La previdenza integrativa individuale si finanzia attraverso i contributi versati per contratto dalle aziende e dai dirigenti e contempla 6 8 coperture assicurative:

  1. Garanzia Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del capitale: è la componente di tipo “previdenziale” e consiste nella liquidazione di un capitale in caso di uscita dalla categoria dei dirigenti oppure un capitale o una rendita vitalizia all’atto del pensionamento (in aggiunta a quella erogata dal Fondo Mario Negri);
  2. temporanea di gruppo per il caso di morte: è la prestazione legata alla premorienza dell’assicurato e ha lo scopo di tutelare i suoi beneficiari;
  3. invalidità permanente conseguente a malattia: è la garanzia assicurativa legata alla salute della persona e prevede un indennizzo in valore capitale;
  4. assicurazione in esonero pagamento premi: questa garanzia tutela il dirigente che si trovasse nell’assoluta impossibilità di proseguire la sua attività lavorativa a seguito di malattia o infortunio, provvedendo al pagamento dei contributi dovuti all’Associazione Antonio Pastore fino all’età di 65 anni (limitatamente alle garanzie di “capitale differito”, “temporanea caso di morte” e “long term care”).
  5. polizza ponte (contro il rischio della perdita d’impiego): è la garanzia che tutela il dirigente nel caso in cui perda l’impiego a seguito di licenziamento comunicato dal datore di lavoro per giustificato motivo oggettivo, rifiuto di trasferimento, fallimento o cessazione dell’attività dell’azienda, superamento del periodo di comporto; dimissioni del dirigente per giusta causa. Nei primi due casi di licenziamento lo stesso dovrà risultare impugnato dal dirigente, anche in via stragiudiziale.
  6. garanzia dread disease, che prevede il pagamento di un capitale in caso di diagnosi di una grave malattia, come cancro, infarto, ictus o situazioni che necessitano interventi particolarmente delicati, un trapianto di organi vitali o dialisi permanente. Il capitale liquidabile è collegato al capitale assicurato in caso di morte, erogando una percentuale di tale capitale pari al 5% del capitale assicurato per il caso morte, con un indennizzo minimo di 13.000 euro ed un massimo di 26.000 euro.
  7. polizza infortuni professionali ed extraprofessionali, la quale può dar luogo ad un risarcimento pari a sei annualità della retribuzione di fatto del dirigente in caso in invalidità permanente che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro; oppure una somma proporzionale al grado di invalidità in caso di invalidità permanente parziale; in caso di morte del dirigente, una somma a favore degli aventi diritto pari a cinque annualità della retribuzione di fatto.
  8. Tutela legale.


Con il rinnovo 2026-2028 sono state introdotte le seguenti novità in materia di Garanzia Infortuni:

  • a decorrere dal 1° gennaio 2026, il premio annuo per la Garanzia Infortuni Pastore è fissato in 560,00 euro per assicurato (in precedenza 410,00 euro);
  • il contributo aziendale annuo per ciascun dirigente ordinario sale conseguentemente a 321,26 euro (in precedenza 4.706,45 euro);
  • il contributo a carico del dirigente resta confermato in 464,81 euro annui;
  • è introdotta una franchigia del 3% per le invalidità permanenti parziali derivanti da infortunio extraprofessionale, con un limite minimo di invalidità pari al 3% per gradi di invalidità compresi tra il 3% e il 10%.

Il trattamento di assistenza sanitaria integrativa (art. 32), gestito dal Fondo “Mario Besusso” (Fasdac), prevede il rimborso delle spese sanitarie e assiste sia i dirigenti in attività che quelli in pensione e i loro familiari, con le modalità e nei limiti fissati dal regolamento. Si finanzia attraverso i contributi versati per contratto dalle aziende e dai dirigenti. Novità in materia di assistenza sanitaria integrativa:

a decorrere dal 1° luglio 2026, per i dirigenti che, superato il periodo di comporto, usufruiscono del congedo non retribuito fino ad un massimo di 24 mesi (continuativi o frazionati) a causa dell’insorgere di malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari ad almeno il 74%, è dovuta, a totale carico del datore di lavoro, la contribuzione al Fondo Fasdac per l’intero periodo di fruizione del congedo.

Con il rinnovo 2026-2028, il credito welfare contrattuale è stato rafforzato:

per il triennio 2026-2028, le aziende riconoscono un credito welfare minimo complessivo di 5.600,00 euro, così ripartito:

  • 2.600,00 euro per l’anno 2026;
  • 1.500,00 euro per l’anno 2027;
  • 1.500,00 euro per l’anno 2028.
  •  


il credito è spendibile tramite la Piattaforma Welfare del CFMT per servizi di previdenza complementare, tutela sanitaria, istruzione, assistenza personale e familiare.

Nel caso in cui un dirigente, a fine 2025, non abbia speso tutto o parte del contributo welfare previsto dall’accordo del 12 settembre 2023, potrà scegliere se rinviare il credito all’anno successivo oppure destinarlo al Fondo Mario Negri. In caso di mancata comunicazione entro il 31.12.2025, l’importo residuo verrà riaccreditato nel 2026. Analogo trattamento si applica ai crediti non fruiti per gli anni 2026, 2027 e 2028.

Le Parti si impegnano ad arricchire progressivamente l’offerta della Piattaforma Welfare, con particolare attenzione a previdenza complementare, tutela sanitaria, istruzione e assistenza personale e familiare.

Il contributo annuo per la gestione della Piattaforma CFMT è stato rideterminato: per le annualità 2026-2028, l’incremento è pari a 36,00 euro complessivi (di cui 18,00 euro a carico del datore di lavoro e 18,00 euro a carico del dirigente). Di conseguenza, il contributo annuo totale è pari a 308,00 euro a carico del datore di lavoro e 148,00 euro a carico del dirigente.

Con il rinnovo 2026-2028, la disciplina delle agevolazioni contributive è stata rimodulata e semplificata (art. 5 e art. 7 del CCNL), con decorrenza 1° luglio 2026:

  • agevolazione primaria: confermata la possibilità, per le aziende, di optare per una contribuzione ridotta al Fondo Mario Negri e la non attivazione della Garanzia Mista Pastore, con totale versamento a carico del datore di lavoro dei premi relativi alle restanti garanzie assicurative. L’agevolazione può essere applicata per una sola volta nell’arco della carriera lavorativa del dirigente, per un massimo di due anni (elevati a tre anni in caso di contratti a termine stipulati ai sensi dell’art. 9 “Invecchiamento Attivo” e in caso di nomina di dirigenti residenti o domiciliati al Sud con sede di lavoro nel Sud Italia, con possibilità di un ulteriore anno di incremento).
  • agevolazione legata al reddito (sperimentale): per i dirigenti assunti o nominati dalla sottoscrizione dell’accordo (2 luglio 2026) la cui retribuzione lorda annua complessiva non superi 70.000,00 euro (riferiti a un contratto full time), le aziende possono applicare, per una durata massima di due anni dall’assunzione o nomina, una contribuzione ridotta:
    – contributo ordinario a carico del datore di lavoro al Fondo Mario Negri: 300,00 euro annui;
    – non è previsto il contributo integrativo a carico del datore di lavoro, né alcun contributo a carico del dirigente (che tuttavia ha facoltà di conferire il TFR al Fondo Mario Negri);
    – per il medesimo dirigente, il datore di lavoro è tenuto a versare all’Associazione Antonio Pastore la contribuzione indicata al comma 4 dell’art. 30.
  • verifica del requisito retributivo: il datore di lavoro deve inviare annualmente al SUID una dichiarazione sostitutiva di certificazione, controfirmata dal dirigente, che assume corresponsabilità della dichiarazione. In caso di superamento della soglia retributiva durante il biennio, il datore deve comunicarlo al SUID entro 15 giorni e potrà applicare, per il periodo residuo, il trattamento contributivo ordinario.
  • l’agevolazione legata al reddito può essere fruita solo una volta nel corso della carriera lavorativa del dirigente e non si somma all’agevolazione primaria.
  • la sperimentazione ha durata limitata fino al 31 dicembre 2028. Entro tale data, le Parti procederanno a una verifica congiunta per valutare la sostenibilità dell’intervento e la sua efficacia in termini di promozione dell’accesso alla dirigenza.
  • è salvaguardata la posizione dei dirigenti già assunti/nominati a contribuzione agevolata alla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo.

Con il rinnovo 2026-2028 è stato introdotto l’istituto dell’“Invecchiamento Attivo”:

  • ai dirigenti con un’età anagrafica fino a tre anni inferiore rispetto all’età pensionabile di vecchiaia, il cui rapporto di lavoro risulti cessato per qualsivoglia motivazione, viene data la possibilità di stipulare un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato, anche a tempo parziale, con assegnazione di specifiche funzioni di tutoraggio e mentoring.
  • i contratti individuali dovranno essere ratificati presso le Associazioni territoriali di Manageritalia, che ne attesteranno l’avvenuta sottoscrizione.
  • a tali contratti può essere applicata, per una sola volta per ogni dirigente, l’agevolazione contributiva di cui all’art. 5, commi 1-3 del CCNL, per un massimo di tre anni, anche nel caso in cui le agevolazioni contributive contrattuali siano state già utilizzate in precedenti rapporti di lavoro.
  • in caso di cessazione anticipata del contratto a termine (salvo giusta causa), al dirigente è dovuto un indennizzo pari alle mensilità che decorrono dalla data di cessazione alla data di scadenza contrattuale, calcolato secondo le disposizioni dell’art. 38 del CCNL (indennità sostitutiva del preavviso). In caso di contratto anche a tempo parziale, l’indennità viene calcolata prendendo a riferimento la retribuzione riparametrata al tempo pieno.

Con decorrenza 1° luglio 2026, il contributo per le politiche attive è fissato in 2.000,00 euro. Inoltre, nelle tipologie di cessazione da cui deriva l’obbligo contributivo sono incluse le risoluzioni consensuali. Per tale tipologia di risoluzione del rapporto di lavoro, il contributo non è dovuto per i dirigenti che alla data di cessazione abbiano compiuto i 64 anni di età.

È istituito un Osservatorio nazionale per la diversità, l’equità, l’inclusione e la trasparenza retributiva, con compiti di indagini conoscitive, promozione di attività formative e iniziative per il bilanciamento dell’attività lavorativa con la vita familiare.

Le Parti si impegnano a sostenere il programma “Un Fiocco in Azienda”, sulla base di specifiche intese che saranno formalizzate a latere del presente accordo, al fine di contrastare il fenomeno della denatalità, promuovere un ruolo maggiormente attivo dei padri e dare sostegno alle neomamme facilitando il loro rientro al lavoro.

Forme di tutela del rapporto

La parte quinta del ccnl, con gli articoli:

  • 33. rappresentanze sindacali aziendali
  • 34. controversie individuali di lavoro
  • 35. collegio di conciliazione e arbitrato
  • 36. commissione di clima sul mobbing

è dedicata alle forme di tutela sindacale del rapporto di lavoro.

Il ccnl prevede la possibilità di istituire nelle aziende rappresentanze sindacali aziendali (art. 33) per i dirigenti e stabilisce l’iter procedurale da seguire in questi casi.

L’art. 34 disciplina la possibilità di ricorso alle Commissioni paritetiche di conciliazione delle controversie individuali, tramite le quali è anche possibile ratificare raccordi già raggiunti tra dirigente e datore di lavoro.

L’art. 35 (collegio di conciliazione e arbitrato) detta le regole relative alla procedura arbitrale prevista per tutti i casi di licenziamento e per le dimissioni per giusta causa.
L’art. 36 prevede l’istituzione di una Commissione con l’incarico di monitorare il clima nelle aziende e porre in atto iniziative utili a prevenire le situazioni di mobbing. Con il rinnovo del 2 luglio 2026 le Parti hanno inoltre previsto l’istituzione di un Osservatorio permanente per promuovere le pari opportunità, contrastare ogni forma di discriminazione e favorire la trasparenza retributiva, anche in attuazione della normativa europea in materia di parità di genere.

Cessazione del rapporto

La parte sesta del ccnl, che contiene gli articoli:

  • 37. risoluzione del rapporto di lavoro
  • 38. preavviso o indennità sostitutiva
  • 39. produttività e benessere
  • 40. dimissioni
  • 41. dimissioni per giusta causa
  • 42. trattamento di fine rapporto
  • 43. anzianità convenzionale
  • 44. indennità in caso di morte

è dedicata alle modalità di risoluzione del rapporto di lavoro e al trattamento spettante al dirigente nelle varie ipotesi di risoluzione.

Nell’art. 37 riguardante la risoluzione del rapporto di lavoro sottolinea l’importanza della forma scritta nel caso di interruzione del contratto da ambo le parti. Se la risoluzione del contratto avviene per iniziativa dell’azienda, sussiste l’obbligo per il datore di lavoro di indicarne contestualmente la motivazione. D’altro canto, il dirigente avrà la possibilità di ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato per mancanza di motivazione o nel caso in cui ritenga il licenziamento ingiustificato. Lo stesso articolo, inoltre, elenca gli emolumenti dovuti al dirigente nel caso di risoluzione del contratto.

Con il rinnovo del 2 luglio 2026 sono state inoltre rafforzate le misure di politica attiva per la ricollocazione dei dirigenti. In particolare, il contributo destinato ai servizi di outplacement è stato elevato a 2.000 euro e la relativa disciplina è stata estesa anche ai casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

L’art. 38 su preavviso o indennità sostitutiva contiene indicazioni sulle modalità e formalità da rispettare in caso di licenziamento del dirigente e stabilisce i termini di preavviso in misura variabile in relazione all’anzianità di servizio, in qualsiasi qualifica, e detta alcune regole in merito all’eventuale indennità sostitutiva del preavviso non prestato.

L’art. 40 che concerne le dimissioni, contiene indicazioni sulle modalità e formalità da rispettare in caso di recesso del dirigente e stabilisce i termini di preavviso, in misura variabile in relazione all’anzianità di servizio. L’articolo in questione menziona anche le dimissioni “qualificate” a seguito di maternità e matrimonio.

L’art. 41 estende la possibilità di ricorso al Collegio di conciliazione e arbitrato anche al dirigente che rassegni le dimissioni per giusta causa, ovvero per un motivo così grave, dovuto al comportamento scorretto del datore di lavoro, tale da comportare la perdita dell’elemento fiduciario e da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. Al dirigente spetta l’onere di provare la sussistenza della giusta causa delle proprie dimissioni.

Si definisce trattamento di fine rapporto (art. 42) quell’indennità che, a norma dell’art. 2120 del Codice civile, viene accantonata annualmente dall’azienda e deve essere corrisposta al lavoratore in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro. La sua determinazione si presenta complessa nei casi di lunghe anzianità di servizio (rapporti sorti antecedentemente al 1° gennaio 1981), poiché si deve tener conto delle diverse normative che si sono succedute nel tempo:

  1. regime di calcolo dell’indennità di anzianità in vigore fino al 31/12/1980;
  2. regime di calcolo dell’indennità di anzianità a partire dall’1/1/1981 fino al 31/5/1982;
  3. regime di calcolo del tfr a partire dall’1/6/1982 per effetto della Legge n. 297/1982 che lo ha introdotto.

Per quanto concerne l’anzianità convenzionale (art. 43), si tratta di una norma ormai desueta, applicabile soltanto ai dirigenti che, in possesso dei requisiti necessari, avevano presentato la relativa domanda entro il 30 giugno 1982 al proprio datore di lavoro.

Con l’art. 44 relativo all’indennità in caso di morte si stabiliscono gli emolumenti dovuti agli aventi diritto nel caso il dirigente deceda mentre si trova in servizio. In proposito sono considerati in servizio tutti i dirigenti che abbiano comunque pendente un rapporto di lavoro con un’azienda, anche se al momento del decesso non si trovino materialmente sul posto di lavoro, ovvero se il medesimo rapporto sia temporaneamente sospeso da una causa legittima di sospensione (ferie, viaggi di lavoro o personali, malattia, ecc.).
Inoltre non ha rilievo la causa che ha provocato il decesso del dirigente in servizio, essendo tutelate, anche se in vari modi, tutte le situazioni che si possono verificare (malattia, malattia professionale, infortunio dipendente o meno da cause di servizio). Non hanno rilievo neppure le condizioni in cui si trova il rapporto di lavoro (prova, svolgimento, aspettativa, preavviso di licenziamento o dimissioni).

Disposizioni generali e finali

La parte conclusiva del ccnl, con gli articoli:

  • 45. condizioni di miglior favore
  • 46. disposizioni generali
  • 47. controversie di interpretazione e applicazione
  • 48. decorrenza e durata

contiene un importante riferimento (art. 46) alle norme contrattuali in vigore per gli impiegati di massima categoria per tutto ciò che non è contemplato dal ccnl dei dirigenti, oltre a puntualizzare che possono essere comunque concordate tra azienda e dirigente condizioni di miglior favore (art. 45) rispetto alla normativa contrattuale.

Il ccnl, infine, prevede la costituzione di una Commissione paritetica nazionale per la risoluzione di eventuali controversie di interpretazione e applicazione (art. 47). Per quanto riguarda poi decorrenza e durata (art. 48), il ccnl nel suo complesso ha durata triennale.
Il rinnovo sottoscritto il 2 luglio 2026 decorre dal 1° gennaio 2026 e scadrà il 31 dicembre 2028, fatti salvi i diversi termini previsti per i singoli istituti disciplinati dall’accordo.

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