La giurisprudenza più recente in materia di utilizzo disciplinare delle comunicazioni digitali dei lavoratori delinea un confine chiaro e rigoroso tra corrispondenza privata e comunicazioni a carattere pubblico, con importanti conseguenze sulla legittimità delle sanzioni datoriali.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5334/2025, ha ribadito che i messaggi scambiati all’interno di chat WhatsApp riservate rientrano a pieno titolo nella sfera della corrispondenza privata, tutelata dall’art. 15 della Costituzione. Tale protezione opera anche quando i gruppi coinvolgono numerosi partecipanti — nel caso esaminato, circa quindici colleghi — poiché la conversazione rimane comunque circoscritta a un insieme definito di destinatari e caratterizzata da un’intenzione di riservatezza. Di conseguenza, il contenuto di tali chat non può essere utilizzato a fini disciplinari, indipendentemente dall’eventuale tono denigratorio dei messaggi.
Questo orientamento è coerente con la precedente ordinanza n. 21965/2018 della stessa Corte e con la sentenza n. 170/2023 della Corte costituzionale, che estendono la tutela della segretezza anche alle più moderne forme di comunicazione digitale. La protezione resta integra persino quando la diffusione indebita dei contenuti provenga da uno dei partecipanti alla conversazione.
In linea con tali premesse, la Corte d’appello di Ancona – sentenza n. 101 del 19 febbraio 2026 – ha annullato una sanzione disciplinare inflitta a una dipendente per messaggi vocali offensivi inviati in una chat chiusa tra colleghi, chiarendo che la divulgazione da parte di uno dei membri non elimina il carattere privato della comunicazione. Analoga posizione era stata assunta dal Tribunale di Modena con la sentenza n. 347/2025, che ha dichiarato inutilizzabile uno screenshot di una chat WhatsApp prodotto per giustificare un licenziamento, rilevando la violazione della segretezza della corrispondenza e dei principi di necessità e proporzionalità nel trattamento dei dati personali.
La tutela della privacy si affievolisce invece quando le espressioni del lavoratore avvengono in spazi pubblici, come i social network. La Cassazione, con la sentenza n. 12142/2024, ha confermato il licenziamento per giusta causa di una dipendente che aveva pubblicato commenti gravemente denigratori rivolti al datore di lavoro su Facebook, sottolineando la natura diffusiva del mezzo e la potenziale circolazione del contenuto presso un numero indeterminato di persone, configurandosi così una condotta diffamatoria nei confronti della propria azienda. Sulla stessa linea si colloca la sentenza n. 3405/2025 del Tribunale di Milano, che ha distinto tra messaggi WhatsApp – ritenuti inutilizzabili – e un post offensivo su Facebook, riconosciuto come disciplinarmente rilevante, poiché avente natura pubblica ed indirizzato ad una pluralità indifferenziata di destinatari, incluso il datore di lavoro.