Welfare aziendale: esclusa la detassazione per i benefit sostitutivi di indennità “obsolete”

L’Agenzia delle Entrate conferma l’ordinaria imponibilità dei benefit ricevuti da dipendenti in sostituzione di erogazioni monetarie al di fuori delle condizioni della legge 208/2015

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 195 del 30 luglio 2025, ha chiarito che la conversione di indennità “obsolete” in benefit di welfare aziendale non può beneficiare del regime di esenzione fiscale previsto dall’art. 51, commi 2 e 3 del TUIR. Il caso esaminato riguarda una Società che, in attuazione del nuovo CCNL e di un accordo sindacale, ha previsto dal 2025 la possibilità per i lavoratori di scegliere alternativamente tra:

  • ricevere le indennità abolite sotto forma di trattamento “ad personam” in cifra fissa (pari al 100% del valore medio percepito negli ultimi cinque anni);
  • convertire tali importi in benefit di welfare aziendale, con una maggiorazione tra il 105% e il 110%.

Secondo l’istante, tale opzione consentirebbe l’applicazione delle agevolazioni fiscali, poiché rivolta a una categoria omogenea di lavoratori e non finalizzata all’erogazione retributiva in senso stretto. Tuttavia, l’Agenzia ha respinto questa interpretazione, ribadendo che la sostituzione di emolumenti monetari costitutivi la retribuzione fissa o variabile – anche se ritenuti superati – con prestazioni in natura rappresenterebbe un tentativo di elusione dei criteri ordinari di determinazione della base imponibile, violando in tal modo il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente

L’Agenzia ribadisce che le agevolazioni fiscali sono applicabili solo in presenza di specifici presupposti, come nel caso dei premi di risultato convertiti in prestazioni di welfare aziendale in ossequio alle condizioni previste dalla legge n. 208/2015 (“Welfare di produttività”). In assenza di tali requisiti, le utilità fornite mantengono natura retributiva.

Nel caso di specie, la conversione volontaria da parte del lavoratore, anche se prevista da un accordo sindacale, non modificherebbe la natura retributiva dell’importo. A detta dell’amministrazione finanziaria, proprio la possibilità di scelta individuale confermerebbe che si tratta di retribuzione in senso stretto, semplicemente modulata secondo le preferenze del singolo.

 Pertanto, i benefit erogati in sostituzione delle indennità monetarie obsolete devono essere trattati come reddito da lavoro dipendente e assoggettati a tassazione ordinaria.

Questo chiarimento si inserisce in un orientamento già consolidato, come evidenziato nella risoluzione 55/E/2020 e nella risposta n. 77/2025, e richiama l’attenzione sulla necessità di una progettazione accurata dei piani di welfare per evitare effetti fiscali indesiderati.

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