In Italia, il welfare aziendale non dispone ancora di una definizione univoca né di una disciplina organica e sistematica. Con quest’espressione si indica l’insieme di iniziative, beni e servizi messi a disposizione dal datore di lavoro a favore dei propri dipendenti, con l’obiettivo di migliorarne il benessere personale e familiare, favorire l’equilibrio tra vita lavorativa e privata e incrementare il coinvolgimento sul lavoro.
Dal punto di vista normativo e fiscale, il welfare aziendale trova il riferimento principale nell’art. 51, comma 2 del TUIR, che esclude alcuni benefit dal reddito imponibile, purché siano destinati alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee e rispettino determinati limiti.
Il welfare aziendale si classifica in tre principali tipologie, in base alla fonte istitutiva:
- Welfare contrattuale: basato sul cd. “modello bilaterale”, in cui i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro individuano beni e servizi da offrire a determinate categorie di lavoratori;
- Welfare di produttività: nasce dagli accordi di secondo livello sui premi di risultato detassabili, che consentono ai lavoratori di convertire, in tutto o in parte, il premio in servizi welfare;
- Welfare puro: rappresenta la soluzione più flessibile, non soggetta a limiti di ammontare e definita dall’azienda attraverso un atto volontario o un regolamento interno vincolante (cd. “modello unilaterale”), con strumenti offerti alla generalità o categorie di dipendenti.
Nel Welfare puro gli importi sono aggiuntivi, “on-top”, rispetto alla retribuzione ordinaria e a eventuali premi di produzione detassati. L’Agenzia delle Entrate non ritiene applicabile il regime fiscale agevolato ai benefit erogati in sostituzione di elementi retributivi altrimenti imponibili (circolare AE n. 77/2025). I servizi di welfare puro costituiscono quindi un riconoscimento ulteriore, pur se la loro erogazione può avvenire in conseguenza delle performance aziendali, con finalità premianti e di fidelizzazione della generalità o categorie di dipendenti (Risoluzione AE n. 55/E del 2020).
Nel tempo, le fonti normative – TUIR, Leggi di Bilancio e circolari dell’Agenzia delle Entrate – hanno contribuito a delinearne i limiti applicativi, chiarendo che per beneficiare del trattamento fiscale agevolato devono coesistere congiuntamente tre condizioni:
- destinazione alla generalità o a categorie “omogenee” di dipendenti;
- non utilizzo in sostituzione di importi retributivi ordinariamente imponibili;
- garanzia di una finalità sociale, integrando la componente retributiva monetaria con servizi e prestazioni utili al benessere dei dipendenti e delle loro famiglie (art. 100, comma 1, TUIR).