Il 24 febbraio 2026 il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato un provvedimento di particolare rilievo nel panorama della tutela dei diritti dei lavoratori. L’Autorità ha infatti disposto l’interruzione definitiva del trattamento dei dati personali effettuato da una nota società di logistica tramite una piattaforma interconnessa con il sistema di rilevazione delle presenze.
La piattaforma utilizzata dall’azienda raccoglie e conserva un grande volume di informazioni sui dipendenti, genera segnalazioni ai manager per effettuare colloqui di rientro dopo specifici eventi di assenza e applica il Bradford Factor per valutare frequenza e durata delle assenze, permettendo inoltre l’inserimento di annotazioni libere. L’ispezione svolta tra il 9 e il 12 febbraio 2026 ha evidenziato che tali annotazioni contenevano dati altamente sensibili e non pertinenti: informazioni sanitarie, partecipazione a scioperi o attività sindacali, dettagli sulla vita privata e familiare, hobby, relazioni tra colleghi. Tutti questi dati, irrilevanti ai fini professionali, venivano conservati per l’intera durata del rapporto di lavoro e per dieci anni dopo la cessazione, costituendo un trattamento invasivo e sproporzionato.
Il Garante ha rilevato una violazione evidente dei principi cardine del GDPR: liceità, minimizzazione, limitazione della conservazione. La raccolta e la lunga conservazione di informazioni così delicate non trovavano alcun fondamento nelle finalità dichiarate dall’azienda né risultavano necessarie alla gestione del personale.
A questo si aggiunge un secondo profilo critico: l’utilizzo di quattro telecamere posizionate nei pressi di bagni e aree ristoro, in grado di identificare i lavoratori in ingresso e in uscita da spazi considerati particolarmente sensibili. Anche in questo caso, l’Autorità ha ritenuto il trattamento non giustificato dalle finalità dichiarate dall’azienda (organizzazione e sicurezza) e non conforme alla normativa vigente.
Il provvedimento ha imposto la limitazione definitiva del trattamento dei dati presenti nelle annotazioni libere contenenti informazioni non pertinenti o sensibili, unitamente al blocco del trattamento dei dati raccolti dalle telecamere in prossimità di bagni e aree ristoro. In tal modo, l’Autorità ribadisce con forza la necessità di un equilibrio tra esigenze organizzative e diritti fondamentali, affermando che il rispetto della dignità del lavoratore costituisce un limite invalicabile per qualsiasi forma di monitoraggio.