Trattamento fiscale consulente di Organizzazione internazionale

I chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 9/2025

Con risposta n. 9/2025 l’Amministrazione Finanziaria ha riscontrato l’istanza di interpello presentata da una consulente dell’UNICEF, che chiedeva chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile ai relativi compensi percepiti.

L’istante, residente in Italia, era stata assunta con la qualifica di Consultant e svolgeva l’attività lavorativa a Roma, presso l’avamposto dell’ufficio UNICEF di Ginevra. La contribuente – sostenendo che gli stipendi corrisposti dalle Nazioni Unite non dovessero essere assoggettati a tassazione in Italia – chiedeva se il regime di esenzione fosse applicabile anche alla propria specifica situazione, in quanto assunta con contratto di Consulenza e non di Staff. L’istante chiedeva, inoltre, se fosse tenuta ad aprire la partita IVA per emettere fatture, anche se non richieste dall’UNICEF.

L’Amministrazione Finanziaria, nel fornire il proprio parere, osservava che per i dipendenti delle Organizzazioni internazionali è solitamente previsto un particolare regime di esenzione per i redditi percepiti nell’esercizio delle funzioni (per i c.d. “accordi di sede” vedasi anche l’art. 41 D.P.R. 601/1973). Per quanto concerne l’UNICEF, in particolare, le disposizioni di riferimento sono contenute nella “Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite”, che disciplina privilegi e immunità per i Funzionari (Officials).

Nella fattispecie in esame il Fisco rilevava, però, che l’istante risultava aver stipulato un contratto di consulenza con l’Organizzazione e che il Consulente non risultava essere un membro dello Staff, né un Funzionario, cui spetta il particolare trattamento di esenzione previsto dalla “Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite”.

Difettando, dunque, il requisito soggettivo che consente l’applicazione del regime di esenzione, l’Agenzia delle Entrate, nel caso prospettato, giungeva alla conclusione che i compensi percepiti dall’istante dovessero essere sottoposti a tassazione in Italia. Con riferimento all’ulteriore quesito relativo all’apertura della partita IVA, l’Amministrazione Finanziaria ribadiva come la stessa vada aperta in caso di esercizio abituale e continuativo di un’attività economica o professionale (art. 5, D.P.R. 633/1972).

La risposta ad interpello n. 9/2025 è pubblicata sul portale dell’Agenzia delle Entrate, a questa pagina.

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca