Il cd. “Decreto Bollette” (D.L. n. 19/2025) – recentemente convertito in Legge n. 60/2025, approvata definitivamente il 24 aprile 2025 e pubblicata in G.U. il 29 aprile 2025 – introduce importanti chiarimenti in materia di tassazione delle auto aziendali.
Come già evidenziato in un nostro articolo, la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un diverso trattamento fiscale e previdenziale per i veicoli di nuova immatricolazione concessi a partire dal 1° gennaio 2025, con l’applicazione delle seguenti aliquote:
- 10% per veicoli elettrici a batteria;
- 20% per ibridi plug-in (PHEV);
- 50% per veicoli a metano, GPL, benzina, gasolio, idrogeno e ibridi HEV.
Questa novità aveva sollevato perplessità e dubbi applicativi, soprattutto in assenza di una disciplina transitoria che potesse tutelare – evitando una repentina variazione di tassazione – chi aveva ordinato il veicolo nel 2024 senza essere a conoscenza del possibile aggravio fiscale che avrebbe interessato alcune tipologie di veicoli a partire dal 1° gennaio 2025.
Le criticità emerse hanno reso necessario un ulteriore intervento legislativo. In sede di conversione del decreto Bollette, un emendamento ha introdotto il comma 48-bis all’art. 1 della L. 207/2024, prevedendo una parziale salvaguardia per due specifiche categorie di veicoli aziendali:
- quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e consegnati entro il 30 giugno 2025;
- quelli già concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024.
Per entrambe le categorie continua ad applicarsi la disciplina fiscale previgente, basata sulle emissioni di CO₂ del veicolo, secondo le seguenti percentuali:
- 25% per veicoli con emissioni di CO2 fino a 60 g/km;
- 30% per emissioni tra 61 e 160 g/km;
- 50% per la fascia 161-190 g/km;
- 60% per emissioni superiori a 190 g/km.
I datori di lavoro che, nei primi mesi dell’anno corrente, hanno commesso inesattezze nell’imputazione del valore del fringe benefit auto, avranno la possibilità di effettuare il conguaglio fiscale e contributivo, consentendo ai dipendenti coinvolti di ricevere un rimborso in busta paga pari all’importo trattenuto in eccesso.