Trattamento fiscale per le auto aziendali ad uso promiscuo: le novità del Decreto Bollette

L’emendamento recentemente approvato esclude dal nuovo regime fiscale solo chi riceverà la vettura prima di luglio 2025
foto auto in ricarica

Il cd. “Decreto Bollette” (D.L. n. 19/2025) – recentemente convertito in Legge n. 60/2025, approvata definitivamente il 24 aprile 2025 e pubblicata in G.U. il 29 aprile 2025 – introduce importanti chiarimenti in materia di tassazione delle auto aziendali.

Come già evidenziato in un nostro articolo, la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un diverso trattamento fiscale e previdenziale per i veicoli di nuova immatricolazione concessi a partire dal 1° gennaio 2025, con l’applicazione delle seguenti aliquote:

  • 10% per veicoli elettrici a batteria;
  • 20% per ibridi plug-in (PHEV);
  • 50% per veicoli a metano, GPL, benzina, gasolio, idrogeno e ibridi HEV.

Questa novità aveva sollevato perplessità e dubbi applicativi, soprattutto in assenza di una disciplina transitoria che potesse tutelare – evitando una repentina variazione di tassazione – chi aveva ordinato il veicolo nel 2024 senza essere a conoscenza del possibile aggravio fiscale che avrebbe interessato alcune tipologie di veicoli a partire dal 1° gennaio 2025.

Le criticità emerse hanno reso necessario un ulteriore intervento legislativo. In sede di conversione del decreto Bollette, un emendamento ha introdotto il comma 48-bis all’art. 1 della L. 207/2024, prevedendo una parziale salvaguardia per due specifiche categorie di veicoli aziendali:

  • quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e consegnati entro il 30 giugno 2025;
  • quelli già concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024.

Per entrambe le categorie continua ad applicarsi la disciplina fiscale previgente, basata sulle emissioni di CO del veicolo, secondo le seguenti percentuali:

  • 25% per veicoli con emissioni di CO2 fino a 60 g/km;
  • 30% per emissioni tra 61 e 160 g/km;
  • 50% per la fascia 161-190 g/km;
  • 60% per emissioni superiori a 190 g/km.

I datori di lavoro che, nei primi mesi dell’anno corrente, hanno commesso inesattezze nell’imputazione del valore del fringe benefit auto, avranno la possibilità di effettuare il conguaglio fiscale e contributivo, consentendo ai dipendenti coinvolti di ricevere un rimborso in busta paga pari all’importo trattenuto in eccesso.

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