Con l’inizio del 2025, il tema della tracciabilità dei rimborsi spese per trasferte e missioni dei lavoratori dipendenti torna al centro dell’attenzione, grazie a un duplice intervento normativo che ha interessato l’articolo 51, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
Come analizzato in un precedente articolo, la Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha modificato la disciplina delle indennità e dei rimborsi per le spese sostenute dai lavoratori dipendenti in occasione di trasferte o missioni. Nello specifico, ha previsto che i rimborsi analitici delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (come taxi e NCC) non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente a condizione che il pagamento sia tracciabile.
Per “tracciabilità” si intende l’utilizzo di mezzi di pagamento idonei a garantire la rintracciabilità del flusso finanziario: bonifici bancari o postali, carte di credito, di debito o prepagate, assegni bancari o circolari.
Un ulteriore intervento è giunto con il Decreto-legge n. 84 del 17 giugno 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del medesimo giorno, che ha introdotto un’importante precisazione all’ambito di applicazione della nuova norma. Secondo quanto stabilito, l’obbligo di tracciabilità ai fini dell’esenzione reddituale si applica esclusivamente alle trasferte effettuate nel territorio dello Stato italiano. Pertanto, per le missioni e le trasferte all’estero effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024, i rimborsi spese per vitto, alloggio, trasporti e taxi/NCC non sono soggetti all’obbligo di tracciabilità per beneficiare dell’esenzione dal reddito di lavoro dipendente.
Questa precisazione risulta particolarmente rilevante per le imprese multinazionali, le sedi estere di aziende italiane, nonché per i dipendenti inviati all’estero per lavoro. In pratica:
- all’interno del territorio italiano, l’assenza di tracciabilità del pagamento delle spese di trasferta comporta la perdita del beneficio fiscale, i rimborsi saranno considerati reddito imponibile.
- per l’estero, invece, permane la possibilità di rimborsare anche spese effettuate in contanti o con mezzi non tracciabili senza conseguenze fiscali per il dipendente.