La Legge di Bilancio 2026 modifica il comma 756 dell’articolo 1 della legge 296/2006, introducendo un criterio dinamico per la verifica dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria. Secondo quanto chiarito dall’INPS nella circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, il superamento della soglia occupazionale non è più ancorato esclusivamente al numero di dipendenti rilevato nel primo anno di attività, ma tiene conto anche dell’eventuale aumento del numero intervenuto in periodi successivi della vita aziendale, con effetto sui periodi paga che decorrono dal 1° gennaio 2026. Nel dettaglio, il requisito dimensionale è calcolato sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente rispetto al periodo di paga considerato.
Il nuovo criterio si applica con soglie progressive:
- 60 addetti per i periodi di paga 2026‑2027;
- 50 addetti per i periodi 2028‑2031;
- 40 addetti a decorrere dal 1° gennaio 2032.
La soglia dimensionale si verifica considerando esclusivamente i mesi di effettiva attività aziendale, escludendo eventuali periodi di sospensione. Rientrano nel computo tutti i lavoratori subordinati, inclusi i contratti part‑time, ponderati in base all’orario di lavoro. Una volta superata la soglia, eventuali riduzioni successive dell’organico non incidono sulla permanenza dell’obbligo.
L’obbligo riguarda tutti i datori di lavoro privati, con esclusione dei datori di lavoro domestico, ed opera nei confronti dei lavoratori non aderenti alla previdenza complementare, per i quali il TFR rimane in azienda ed è quindi disciplinato dall’articolo 2120 del Codice civile.
Come chiarito nella circolare, per il 2026 l’applicazione del nuovo meccanismo presuppone l’esistenza di un’attività aziendale già operativa nell’anno 2024. Se un datore di lavoro non raggiunge, con riferimento all’anno 2025, la media minima di 60 addetti, non è tenuto al conferimento delle quote di TFR al Fondo per il 2026. Qualora nel corso del 2026 la media dei dipendenti salga fino a raggiungere la soglia prevista, l’obbligo decorrerà dal periodo di paga di gennaio 2027, basandosi sulla media annuale del 2026.
La modifica non elimina la disciplina previgente contenuta nella Legge di Bilancio del 2007, ancora applicabile ai datori di lavoro di nuova costituzione. Per tali soggetti continua a valere la regola originaria secondo cui l’obbligo sorge qualora, nell’anno di avvio dell’attività, venga raggiunta la media di 50 lavoratori. Pertanto, un datore di lavoro che costituisca l’attività nel corso 2025 e raggiunga nel medesimo anno tale media, è tenuto al versamento del contributo sin dal mese di avvio. Il criterio introdotto nel 2026 opera esclusivamente per gli anni successivi a quello di inizio attività.