La Corte di Cassazione nella recente ordinanza n. 7714/2025 ha ribadito degli importanti principi in merito alla responsabilità del contribuente per inadempimento del commercialista che ne cura la contabilità.
La vicenda originava dall’avviso di accertamento emesso nei confronti di un professionista per omessa dichiarazione dei redditi, avverso il quale proponeva ricorso il contribuente rilevando, tra l’altro, l’inapplicabilità delle sanzioni poiché la mancata presentazione della dichiarazione era dovuta all’ inadempimento del commercialista incaricato.
La Suprema Corte, richiamando autorevoli precedenti giurisprudenziali, ha asserito che:
“in tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell’assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell’illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato sullo stesso, nonché il comportamento fraudolento del medesimo professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento, mediante la falsificazione di modelli F24 ovvero di altre modalità di difficile riconoscibilità da parte del mandante”;
“in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l’art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall’art. 3 l. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente”;
“…non solo in fase di riscossione, ma anche in sede contenziosa, il contribuente può andare esente da sanzione ove dimostri di aver fornito al professionista incaricato la provvista di quanto dovuto all’Erario e di avere vigilato sul puntuale adempimento del mandato conferito”.