Regime forfettario e partecipazione rete-contratto tra professionisti

L'Agenzia delle Entrate con la risposta ad istanza di interpello n. 24/2026 chiarisce che la partecipazione del professionista alla rete-­contratto non integra una causa ostativa al regime forfettario
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L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 24/2026 ad istanza di interpello, ha fornito un importante chiarimento sulla partecipazione dei professionisti in regime forfettario a una rete-contratto.

Il quesito era stato posto da un medico, in regime forfettario, che intendeva partecipare a una rete pura tra professionisti nella forma della rete-contratto (articolo 12, comma 3, Legge n.81/2017), avviando una collaborazione con altri due medici. Tale collaborazione avrebbe consentito ai professionisti “retisti” l’utilizzazione della prestazione lavorativa di uno o più lavoratori dipendenti, secondo le regole stabilite nel contratto di rete.

L’istante domandava, in particolare, se la partecipazione alla rete-contratto tra professionisti, nei termini precisati nel quesito, integrasse la causa ostativa all’applicazione del regime forfettario, prevista dalla lettera d), comma 57, articolo 1, Legge 190/2014. Ricordiamo che tale disposizione prevede che non possono avvalersi del regime forfettario:

gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”

L’Agenzia delle Entrate, richiamando i chiarimenti già forniti in materia di rete-contratto nella circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011 e nella circolare n.20/E del 18 giugno 2013, applicabili anche alle reti-contratto costituite tra professionisti, ha rilevato che, in considerazione della diretta  imputazione  delle  singole  operazioni  ai professionisti “retisti”  che  compongono le reti-contratto,  tali reti­ non  esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni; di conseguenza, non si verifica l’effetto di frazionamento delle attività d’impresa o di lavoro autonomo.

L’Agenzia delle Entrate conclude, chiarendo che, la partecipazione alla rete­-contratto del professionista in regime forfettario non integra i presupposti della causa ostativa prevista alla lettera d), comma 57, articolo 1, Legge. n. 190/2014. L’Amministrazione precisa che, laddove l’attività svolta tramite la rete-­contratto sia qualificabile come esercizio di una società di fatto, tale causa ostativa sarebbe invece integrata, perché questo tipo di società è equiparata alle società in nome collettivo.

Il testo completo della risposta n. 24/2026 è pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, a questa pagina.

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