La Legge 190/2014 (art. 1, comma 54), sancisce che le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfettario se contemporaneamente nell’anno precedente hanno:
- conseguito ricavi o percepito compensi – ragguagliati ad anno – non superiori a euro 85mila;
- sostenuto spese per un ammontare complessivo non superiore a euro 20mila lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e per collaboratori, anche assunti secondo modalità a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati (di cui all’art. 53, comma 2, lettera c, TUIR) e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’art. 60 del TUIR.
Nel regime forfettario il reddito imponibile è determinato applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi il coefficiente di redditività previsto a seconda del codice ATECO dell’attività esercitata, ai sensi dell’art. 1, comma 64, Legge 190/2014. Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP, pari al 15%. Specifiche disposizioni sono previste in caso di imprese familiari. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito determinato secondo le disposizioni previste e l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo (vedasi art. 1, comma 64, Legge 190/2014). Per favorire l’avvio di nuove attività, in presenza di determinate condizioni, l’imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 5% per i primi 5 anni (art. 1, comma 65, Legge 190/2014).
Dubbi interpretativi sono emersi circa l’applicabilità ai contribuenti forfettari delle disposizioni sulla non concorrenza alla formazione del reddito dei rimborsi spese addebitati analiticamente al committente, secondo la disciplina che ha modificato l’art. 54 TUIR, su cui è intervenuto di recente il D.L. 84/2025 (ne abbiamo parlato qui). Occorre rilevare che le interpretazioni in materia non sono univoche, mancando un espresso riferimento normativo che includa (o esplicitamente escluda) i forfettari. Si attendono, pertanto, chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.