La legge italiana sull’Intelligenza Artificiale (L. 132/2025) ha introdotto nel Codice Penale il c.d. reato di deepfake, ossia l’illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di IA.
L’AI ACT (Regolamento UE 2024/1689) definisce il deepfake “un’immagine o un contenuto audio o video generato o manipolato dall’IA che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico o veritiero a una persona” (vedasi art. 3 “Definizioni”).
Il reato introdotto nel Codice Penale all’art. 612-quater punisce con la reclusione da 1 a 5 anni, chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona cedendo, pubblicando, diffondendo senza il suo consenso immagini, video, voci, falsificati o alterati attraverso l’uso di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno circa la loro genuinità.
Il reato è punibile a querela della persona offesa. Si procede d’ufficio, però, in determinate casistiche espressamente indicate nella norma, in particolare:
- se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio;
- oppure se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace (per età o infermità);
- oppure se il fatto è commesso nei confronti di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.
La Legge sull’Intelligenza Artificiale ha apportato anche ulteriori modifiche al Codice Penale, in particolare all’art. 61 “Circostanze aggravanti comuni” e all’art. 294 “Attentati contro i diritti politici del cittadino”, che abbiamo trattato in un altro articolo della newsletter.