È stato approvato in VI Commissione (Finanze), seduta del 17 luglio 2025, l’emendamento al Decreto-Legge n.84/2025 che introduce il ravvedimento speciale anche per il concordato preventivo biennale 2025/2026.
In attesa del perfezionamento del relativo iter, analizziamo alcune disposizioni dell’art. 12-bis introdotto dall’emendamento.
In particolare, è prevista la possibilità per i contribuenti ISA che per il biennio d’imposta 2025-2026 aderiscono al CPB, di versare l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP, per le annualità ancora soggette ad accertamento (comma 1).
Secondo quanto indicato nel comma 2, la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali “è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:
a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.”
La base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’IRAP “è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2”.
È stabilito che “Per le annualità 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l’aliquota del:
a) 10 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
b) 12 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c) 15 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.”
Per quanto concerne l’IRAP l’aliquota dell’imposta sostitutiva è del 3,9% sempre con riferimento alle annualità 2019, 2022 e 2023.
Per i periodi d’imposta 2020 e 2021, tenuto conto della pandemia di Covid-19, le imposte sostitutive sopra indicate sono diminuite del 30%.
Specifiche disposizioni sono stabilite per i soggetti che si trovino nelle condizioni indicate al comma 7, per cui è prevista la possibilità di accedere al regime del ravvedimento speciale nel caso in cui sia presente una delle circostanze indicate dalla normativa, anche per una annualità compresa tra il 2019 e il 2023 (es. aver dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale correlate alla diffusione della pandemia di COVID-19).
I termini e le modalità di comunicazione delle opzioni previste dall’articolo introdotto saranno stabiliti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Il testo completo dell’emendamento è visionabile sul sito istituzionale della Camera dei Deputati.