Ravvedimento: provvedimento AdE n. 350617del 19/09/2025
Con provvedimento prot. n. 350617 del 19 settembre 2025 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono state fornite le istruzioni su modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione delle imposte sostitutive relative al ravvedimento speciale.
Al punto 2 “Ambito di applicazione” del provvedimento, si chiarisce che possono adottare il ravvedimento i soggetti che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale e che nei periodi d’imposta dal 2019 al 2023:
- abbiano applicato gli ISA;
- ovvero abbiano dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19;
- ovvero abbiano dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività normativamente prevista;
- ovvero abbiano dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, se l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle considerate dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.
Per quanto riguarda le modalità di comunicazione occorre rilevare che:
- l’opzione è esercitata per ogni annualità mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive;
- nel campo “anno di riferimento” di una delle annualità cui si riferisce il pagamento, deve essere indicato il numero complessivo delle rate e dei codici tributo, che saranno istituiti con una Risoluzione successiva.
Specifiche disposizioni sono previste per l’esercizio dell’opzione per le società e associazioni di cui all’art. 5, ovvero le società di cui agli artt.115 e 116 del TUIR.
Il versamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato in unica soluzione o in forma rateale, fino ad un massimo di 10 rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026.
Se si sceglie il pagamento rateale, l’opzione – per ciascuna annualità – si perfeziona con il versamento di tutte le rate. Il pagamento in ritardo di una delle rate diverse dalla prima, entro il termine di versamento della rata seguente non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.
Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento – in unica soluzione o della prima rata – è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, o di atti di recupero di crediti inesistenti.
Con riferimento ai termini, l’opzione deve essere esercitata con la presentazione del modello F24 relativo al pagamento in unica soluzione o della prima rata tra il 1°gennaio 2026 e il 15 marzo 2026.
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti, per ogni annualità, informazioni utili per determinare le imposte sostitutive, agevolando e supportando i soggetti che vogliano adottare il ravvedimento.