I Quadri: tra impiegati e dirigenti, una figura chiave nell’organizzazione aziendale

La legge 190/1985 definisce i Quadri come lavoratori intermedi, con funzioni rilevanti ma senza poteri decisionali dirigenziali
gestione del conflitto

L’articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 190 ha riconosciuto nel sistema giuslavoristico italiano la figura del Quadro, la quale si posiziona tra quella dell’Impiegato e quella del Dirigente. Si tratta di lavoratori subordinati che, pur non assumendo un ruolo dirigenziale, esercitano funzioni continuative di rilevante importanza per l’attuazione e lo sviluppo degli obiettivi aziendali.

L’appartenenza a questa categoria è determinata dai contratti collettivi nazionali o aziendali, i quali ne definiscono i requisiti specifici sulla base del settore produttivo e della struttura dell’impresa. In assenza di disposizioni specifiche, i Quadri sono generalmente soggetti al regime normativo previsto per gli Impiegati, salvo trattamenti di miglior favore stabiliti dalla contrattazione collettiva

Negli ultimi anni, il riconoscimento della qualifica di Quadro ha assunto una crescente centralità, soprattutto nel confronto con la figura del Dirigente. I Quadri operano con una certa autonomia operativa nell’attuazione delle direttive ricevute, gestendo progetti, uffici o reparti, e talvolta coordinando risorse umane. Tuttavia, non partecipano alla definizione delle strategie aziendali, che resta prerogativa esclusiva del Dirigente.

Il Dirigente, infatti, detiene un ruolo decisionale di vertice, con ampie responsabilità nella gestione di risorse umane, finanziarie e organizzative, imprimendo un indirizzo e un orientamento alla vita di tutta l’azienda o di un ramo autonomo di essa. Proprio per questo, risponde direttamente all’Imprenditore con un rapporto fiduciario pieno. Al contrario, il Quadro è generalmente preposto a un ambito operativo più limitato, sotto la direzione o supervisione dell’Imprenditore o di un Dirigente, con responsabilità circoscritte e minore autonomia strategica. La sua posizione gerarchica, i poteri di iniziativa e le responsabilità sono quindi limitate e di minor rilievo, sia all’interno dell’impresa che nei confronti di terzi. Infatti, l’attività di definizione, promozione, coordinamento e gestione degli obiettivi dell’impresa è tipica solo del Dirigente (Cass. 3 giugno 2014 n. 12356), il quale risulta essere il prestatore d’opera che opera al livello gerarchico più elevato e che agisce come “alter ego” dell’imprenditore, assumendo poteri direttivi e di supremazia gerarchica (Cass. 16 giugno 2003 n. 9640).

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