Professionisti: ricongiunzione tra Gestione separata INPS e Casse

La Circolare INPS n. 15 del 9 febbraio 2026 chiarisce l’applicazione dell’istituto della ricongiunzione contributiva tra Gestione Separata ed Enti privati di previdenza obbligatoria, in attuazione del consolidato orientamento giurisprudenziale sul tema

L’INPS ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità per i professionisti di ricongiungere i contributi versati alla Gestione Separata INPS e alle Casse professionali, con la Circolare n. 15 del 09/02/2026 (leggi anche la notizia “Ricongiungimenti dei contributi, firmata la circolare INPS” pubblicata sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Come indicato nella Circolare, la nuova prassi recepisce l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, richiamando espressamente la sentenza n. 26039/2019 della Cassazione che aveva riconosciuto a un libero professionista il diritto di chiedere la ricongiunzione dei contributi versati nella Gestione Separata presso la Cassa professionale di iscrizione, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, Legge n. 45/1990.

La ricongiunzione può essere in uscita dalla Gestione Separata e in entrata verso la medesima Gestione. Con particolare riferimento alla ricongiunzione in entrata verso la Gestione Separata INPS, la Circolare chiarisce la platea esclusa, prevedendo che la domanda di ricongiunzione debba riguardare “tutti e per intero, i periodi di contribuzione maturati presso le altre forme previdenziali ancora disponibili; sono, pertanto, esclusi dalla ricongiunzione i periodi assicurativi che hanno dato luogo a pensione, in quanto tale contribuzione non è più disponibile. Inoltre, non è consentita la ricongiunzione parziale e non è possibile la ricongiunzione in entrata verso la Gestione Separata di periodi contributivi antecedenti alla data di istituzione dell’obbligo contributivo, ossia il 1° aprile 1996.

La ricongiunzione è onerosa e, come chiarisce l’INPS, le disposizioni fornite nella Circolare n. 15/2026 si applicano alle domande di ricongiunzione e ai relativi ricorsi inoltrati a decorrere dalla data di pubblicazione – il 9 febbraio 2026 – e a tutte le domande di ricongiunzione e ai relativi ricorsi presentati prima della data di pubblicazione, che siano giacenti e non ancora definiti. Per tutte le informazioni nel dettaglio, si rimanda al contenuto della Circolare.

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