In un precedente articolo del nostro focus abbiamo analizzato la disciplina fiscale dei premi di risultato introdotta dalla Legge di Bilancio del 2016, sottolineando i vantaggi del cd. “Welfare di produttività”.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la risposta n. 77 del 20 marzo 2025, ribadendo il principio secondo cui, salvo il ricorrere delle condizioni previste dalla normativa sui premi di risultato detassabili, la conversione in welfare aziendale degli emolumenti variabili non può godere delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 51 del TUIR.
Nel caso oggetto di interpello, la Società ha strutturato un piano incentivante che prevede l’assegnazione di premi al raggiungimento di obiettivi, sia individuali che gruppali/aziendali, consentendo ai dipendenti di convertire tali somme in prestazioni di welfare. La Società riteneva di poter escludere dall’ordinaria imposizione la quota di “MBO” correlata al raggiungimento degli obiettivi collettivi.
L’Agenzia delle Entrate ha respinto tale interpretazione, precisando che la normativa consente la conversione in welfare con esclusione dal reddito imponibile solo per i premi di risultato detassabili che soddisfano i requisiti richiesti, non prevedendo tale possibilità per altre componenti retributive. Le specifiche eccezioni al principio di “onnicomprensività” del reddito da lavoro dipendente non possono essere estese a fattispecie diverse da quelle esplicitamente previste dalla legge, e si applicano purché l’erogazione in natura non comporti un’elusione dei consueti criteri di assoggettamento fiscale. Ne deriva, quindi, che i premi previsti unilateralmente o tramite regolamento aziendale non possono fruire della defiscalizzazione.
L’Agenzia ha proseguito sottolineando come, nel caso in oggetto, il sistema premiale non sembra essere orientato alla fidelizzazione del dipendente e alla sua gratificazione per il raggiungimento di un obiettivo aziendale, ma piuttosto ad incentivarne la performance individuale, con prevalenza dell’aspetto strettamente retributivo e di valutazione dell’attività lavorativa del dipendente (Risoluzione AE n. 55/E del 2020).
Infine, l’Agenzia afferma che, nel caso analizzato, gli importi in denaro e i benefit sostitutivi sono rivolti ai dipendenti individuati dall’azienda secondo specifici criteri, rendendoli incentivi “ad personam”, vantaggiosi solo per singoli lavoratori o gruppi ristretti. Tale aspetto contrasta col principio che consente la non imponibilità solo qualora i beni, le prestazioni o i servizi siano destinati alla generalità o categorie omogenee di dipendenti (Circolare AE n. 28/E del 2016 e Risposta AE n. 57 del 2024).