L’art. 2118 del Codice civile riconosce a entrambe le parti la possibilità di recedere da un contratto di lavoro a tempo indeterminato, purché sia rispettato il preavviso previsto dai contratti collettivi, dagli usi o determinato secondo criteri di equità. In caso di mancato preavviso, la parte che recede è obbligata a versare un’indennità sostitutiva pari alla durata del periodo non lavorato.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi prevede tempi di preavviso differenziati a seconda dell’anzianità di servizio (Artt. 247 e 254 CCNL):
- Fino a 5 anni: 60 giorni di calendario in caso di licenziamento, 45 in caso di dimissioni;
- Oltre 5 anni e fino a 10: 90 giorni di calendario in caso di licenziamento, 60 in caso di dimissioni;
- Oltre 10 anni: 120 giorni di calendario in caso di licenziamento, 90 in caso di dimissioni.
I termini decorrono dal primo o sedicesimo giorno del mese, a seconda della data di comunicazione.
Se una delle parti recede senza rispettare il preavviso, deve corrispondere all’altra parte una indennità sostitutiva pari alla normale retribuzione di fatto che sarebbe spettata durante il periodo non lavorato (art. 248 CCNL). Essa comprende tutti gli elementi della retribuzione fissa e continuativa, come paga base, superminimi, indennità di funzione, ratei delle mensilità supplementari, benefit in natura se valutabili (es. auto aziendale ad uso promiscuo).
Di seguito alcuni aspetti pratici da considerare:
- Durante il preavviso, le parti conservano tutti gli obblighi e diritti legati al contratto di lavoro (es. il datore di lavoro deve corrispondere eventuali aumenti retributivi previsti dai contratti collettivi);
- Il preavviso o l’indennità sostitutiva non sono dovuti nei casi di recesso per giusta causa, recesso durante o al termine del periodo di prova, recesso allo scadere del termine in caso di contratto a tempo determinato;
- L’indennità sostitutiva del preavviso non rientra nel calcolo del TFR, ma è soggetta a contribuzione previdenziale e a tassazione ordinaria;
- In caso di dimissioni, il datore può rinunciare al preavviso su richiesta del lavoratore, facendo cessare immediatamente il rapporto. Se anticipa lui la cessazione, deve versare l’indennità sostitutiva per il periodo di preavviso non lavorato.