L’articolo 10 della Legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori) riconosce a tutti i lavoratori studenti il diritto a condizioni di lavoro che favoriscano la frequenza delle lezioni e la preparazione agli esami. A tal fine, essi non possono essere obbligati a svolgere lavoro straordinario né a prestare servizio nei giorni destinati al riposo settimanale. Inoltre, hanno diritto a permessi giornalieri retribuiti per sostenere gli esami.
Il datore di lavoro può richiedere la documentazione necessaria per la verifica e l’esercizio di tali diritti, come ad esempio un’attestazione d’iscrizione al corso, un calendario delle lezioni/esami e/o un certificato di presenza o di partecipazione.
La normativa precisa che i permessi per il diritto allo studio sono concessi solo ed esclusivamente a quei lavoratori iscritti a corsi finalizzati al conseguimento di:
- un diploma di istruzione primaria o secondaria;
- una laurea triennale o magistrale;
- un titolo di studio post-laurea;
- una qualifica professionale, inclusi i corsi di abilitazione o di riconversione professionale.
È fondamentale che le scuole o gli enti che organizzano i corsi rilascino attestati e titoli di studio legalmente validi. Proprio per questo, hanno diritto ai permessi studio anche coloro che frequentano università telematiche legalmente riconosciute.
La materia dei permessi studio è regolata nei principi generali dalla legge, mentre la contrattazione collettiva ne definisce i criteri applicativi e i limiti quantitativi.
In particolare, il Contratto Collettivo per i dipendenti del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi – Confcommercio riconosce ai lavoratori studenti, anche universitari:
- 150 ore di permessi retribuiti per diritto allo studio nel triennio, fruibili anche in un solo anno, destinate alla frequenza dei corsi o alla preparazione agli esami (Art. 171);
- permessi giornalieri retribuiti per sostenere gli esami, oltre a ulteriori 5 giorni (40 ore) annui dedicati alla preparazione (art. 166).