Permessi retribuiti per visite, esami e cure introdotti dalla Legge 106/2025: i recenti chiarimenti dell’Inps

La Circolare INPS n. 152 del 19/12/2025 definisce requisiti, modalità di fruizione e istruzioni operative.

In questo articolo abbiamo parlato delle nuove tutele per i lavoratori “fragili” introdotti dalla Legge n. 106/2025.

Dal 1° gennaio 2026 è entrato pienamente in vigore il nuovo istituto dei permessi retribuiti aggiuntivi per visite, esami e cure mediche destinato ai lavoratori affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow‑up precoce, nonché da patologie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un’invalidità almeno pari al 74%. La disciplina, introdotta dall’articolo 2 della Legge n. 106/2025, viene ora attuata dall’INPS con la Circolare n. 152/2025, che chiarisce requisiti, modalità di fruizione e istruzioni operative per i datori di lavoro pubblici e privati.

La misura riconosce ai lavoratori dipendenti dieci ore aggiuntive annue, fruibili esclusivamente in ore intere, da destinare a visite, esami strumentali, analisi cliniche o cure mediche frequenti. Lo stesso diritto è esteso ai genitori lavoratori di figli minorenni affetti dalle medesime patologie, con un monte ore autonomo rispetto a quello fruibile per sé stessi.

L’indennità economica collegata ai permessi è determinata applicando le regole proprie della malattia, limitatamente ai criteri di calcolo: nel settore privato è pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) ed è anticipata dal datore di lavoro, che successivamente la recupera tramite conguaglio contributivo secondo le istruzioni specifiche del flusso Uniemens. Per il personale iscritto alla Gestione pubblica, invece, il trattamento economico resta a carico dell’Amministrazione.

Per accedere ai permessi, il lavoratore deve presentare al proprio datore la documentazione medica rilasciata dal medico di medicina generale o da uno specialista operante in struttura pubblica o privata accreditata, che prescriva apposite visite, esami, analisi e/o cure mediche, nonché il riconoscimento dell’invalidità civile pari o superiore al 74%. Dopo la fruizione, è obbligatorio fornire l’attestazione della struttura sanitaria presso cui è stata eseguita la prestazione.

La circolare precisa che il diritto non è applicabile ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata e ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Inoltre, è necessario che il rapporto di lavoro dipendente sia attivo al momento della fruizione delle ore di permesso. Il chiarimento è importante alla luce del fatto che la stessa Legge 106/2025 prevede anche un congedo straordinario fino a 24 mesi per gli stessi lavoratori, durante il quale il rapporto di lavoro si considera sospeso. Ciò implica che durante l’eventuale sospensione non sarebbe possibile fruire delle dieci ore di permesso.

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