I permessi retribuiti costituiscono uno strumento essenziale per conciliare vita lavorativa e personale. Il Contratto Collettivo per i dipendenti del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi disciplina puntualmente questa materia, articolando i permessi in diverse tipologie.
Una prima categoria riguarda le ex-festività, ovvero giornate non più considerate festive in seguito alla legge n. 54/1977. A compensazione, il contratto riconosce a tutti i lavoratori, fin dal primo giorno di assunzione, 32 ore annue di permesso retribuito, da concordare con l’azienda, preferibilmente nei periodi di minore attività.
A ciò si aggiungono i permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro), differenziati per dimensione aziendale:
- 56 ore annue in aziende fino a 15 dipendenti;
- 72 ore annue in aziende con più di 15 dipendenti.
Per i lavoratori assunti dopo il 1° marzo 2011, la maturazione dei ROL è graduale: solo ex-festività nei primi due anni; ROL al 50% nel terzo e quarto anno; maturazione completa dal quinto anno. ROL ed ex-festività vanno fruiti entro 18 mesi dalla maturazione. In caso contrario, il datore di lavoro deve retribuirli in busta paga (art. 158 CCNL).
I lavoratori studenti, anche universitari, possono usufruire di:
- Permessi retribuiti per sostenere esami e altri 5 giorni (40 ore) annui per la preparazione (ART. 166 CCNL);
- 150 ore di permessi retribuiti per diritto allo studio in un triennio, fruibili anche in un solo anno (art. 171 CCNL). Il limite massimo di lavoratori che possono assentarsi contemporaneamente è pari al 2% della forza occupata (è ammesso un solo lavoratore per anno nelle aziende da 30 a 49 dipendenti).
I componenti di RSA/RSU hanno diritto, per espletare il loro mandato (artt. 25 e 26 CCNL) a:
- 12 ore mensili retribuite nelle aziende fino a 3.000 dipendenti e oltre;
- 1,5 ore annue retribuite nelle aziende con meno di 200 addetti.
I dirigenti sindacali possono beneficiare fino a 75 ore annue retribuite, estendibili a 130 ore se membri di più Consigli o Comitati direttivi (art. 24 CCNL).
Sono inoltre previsti:
- 12 ore annue retribuite per partecipare alle assemblee dei lavoratori (art. 32 CCNL);
- 3 giorni retribuiti per gravi lutti o infermità di familiari (art. 168 CCNL).