Permessi per malattia dei figli: guida pratica per i genitori lavoratori

La normativa concede permessi non retribuiti per assistere i figli malati, di durata variabile in base all’età del bambino

Gli articoli 47 e 48 del D.lgs. 151/2001 regolano i permessi non retribuiti spettanti ai genitori lavoratori dipendenti in caso di malattia di ogni figlio. La disciplina varia in funzione dell’età del bambino:

  • Fino ai 3 anni di età, ciascun genitore, alternativamente, ha diritto ad assentarsi dal lavoro per l’intera durata della malattia del figlio, senza alcun limite di giorni. Il congedo non prevede retribuzione, ma è coperto da contribuzione figurativa, utile ai fini pensionistici;
  • Dai 3 agli 8 anni di età, ciascun genitore ha diritto, sempre in maniera alternata, a 5 giorni lavorativi all’anno di congedo. Anche questi giorni non sono retribuiti, ma coperti da contribuzione figurativa. I giorni di permesso si riferiscono esclusivamente a giorni lavorativi, escludendo quindi domeniche e festivi, e non possono essere fruiti contemporaneamente da entrambi i genitori.

Le assenze per malattia del bambino sono computate nell’anzianità di servizio, ma senza produrre effetti su ferie, mensilità aggiuntive e trattamento di fine rapporto.

Questa disciplina è richiamata espressamente dall’articolo 199 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore Terziario, distribuzione e servizi – Confcommercio, rubricato “Permessi per assistenza al bambino”.

Per poterne fruire, è necessaria la certificazione medica della malattia del figlio, rilasciata da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato. Il concetto di “malattia” comprende sia la fase acuta sia quella successiva di convalescenza. Il certificato medico deve indicare chiaramente il nome del genitore che intende usufruire del congedo e viene trasmesso telematicamente all’INPS, che provvede ad inoltrarlo al datore di lavoro. Il richiedente deve presentare anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che l’altro genitore non utilizza lo stesso tipo di permesso nei medesimi giorni e per lo stesso motivo.

In caso di ricovero del bambino, il genitore ha diritto a interrompere le ferie eventualmente già in corso per prestare assistenza.

A differenza delle assenze per malattia del lavoratore stesso, i congedi per malattia del figlio non sono soggetti a controlli medico-fiscali: il genitore non è obbligato a rispettare fasce orarie di reperibilità né a restare a casa per eventuali visite di controllo da parte dell’INPS o di altri enti. Questo perché la finalità del permesso è assistenziale e non legata allo stato di salute del lavoratore assente.

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