Con l’ordinanza n. 15326 del 9 giugno 2025, la Corte di cassazione ha ribadito un principio ormai consolidato: è legittimo il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova purché il relativo patto sia valido, con mansioni indicate in maniera specifica, anche per relationem, mediante richiamo alla contrattazione collettiva e al profilo professionale di appartenenza.
Nel caso esaminato, la lavoratrice aveva contestato la validità del patto di prova, sostenendo che le mansioni effettivamente svolte (back office e contact center) fossero estranee a quelle previste dal CCNL Cooperative sociali, orientate prevalentemente all’ambito sociosanitario. La Corte, tuttavia, ha ritenuto legittima la clausola, valorizzando la specificazione contenuta nel contratto di assunzione tramite il riferimento a un determinato profilo professionale previsto dal Contratto applicabile.
In linea con la giurisprudenza pregressa (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 5264 del 20 febbraio 2023), i giudici di legittimità hanno chiarito che il patto di prova è valido solo se consente una concreta verifica dell’idoneità del lavoratore rispetto a mansioni chiaramente determinate. Il richiamo al contratto collettivo è legittimo solo se riferito a un profilo preciso, e non alla generica categoria o al livello contrattuale, così da garantire che il lavoratore sia messo in condizione di conoscere ex ante le mansioni da svolgere.
La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 1588 del 2022, ponendosi in linea con tali assunti, afferma che la specificazione delle mansioni può avvenire anche per relationem, purché il patto sia redatto per iscritto. In assenza di atto scritto, la clausola è nulla e il recesso del datore di lavoro risulta ingiustificato e quindi inefficace. In tal senso, l’art. 2096 c.c. stabilisce che la forma scritta è richiesta ad substantiam, sin dall’instaurazione del rapporto.
La Cassazione ha ulteriormente chiarito che il requisito formale non ammette equipollenti o sanatorie successive: il patto deve essere sottoscritto da entrambe le parti prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto (Cass. civ., sez. lav., ord. n. 8849 del 3 aprile 2025). Anche il Tribunale di Bari (sent. n. 2904 del 25 giugno 2024) ha confermato che la mancata specificazione delle mansioni prima dell’inizio della prova rende nullo il patto.
Quindi, il patto di prova resta valido se le mansioni sono indicate in modo chiaro e specifico, per iscritto e prima dell’inizio del rapporto di lavoro, anche tramite rinvio al Contratto collettivo, ma solo se tale rinvio consente una reale e puntuale verificabilità dell’attività lavorativa rispetto alle mansioni proprie del profilo contrattuale di appartenenza.